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Concessione di costruzione e gestione Clausole campione

Concessione di costruzione e gestione. 1. Nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di costruire e gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo. 2. La determinazione a contrattare di cui all’articolo 3 contiene adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all’istituto della concessione. 3. Per l’affidamento della concessione il Comune ricorre ad uno dei modi di scelta dei contraenti, nel rispetto delle disposizioni dello Stato, della Regione e delle direttive dell’Unione europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 4. Nel caso in cui la gestione dell’opera oggetto della concessione dia luogo alla gestione di un servizio pubblico si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 67.
Concessione di costruzione e gestione. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
Concessione di costruzione e gestioneConcessione di servizi pubblici Articolo 57 Concessione di servizi pubblici Articolo 58 Contenuti della convenzione
Concessione di costruzione e gestione. 1. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi è di competenza dal Settore Servizi al Territorio ed è affidata agli operatori economici che siano in possesso dei necessari requisiti e che dimostrino capacità operativa e organizzativa adeguata alle attività da realizzare e gestire, tra cui i seguenti soggetti: a) Associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta; b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; c) Federazioni sportive nazionali; d) Discipline sportive associate affiliate al CONI; e) Società sportive professionistiche regolarmente affiliate alle Federazioni; f) Società di gestione impianti. 2. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi si effettua per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi di legge ed è regolata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Essa deve essere avviata con atto di Consiglio comunale se la concessione prevede interventi di riqualificazioni rilevanti, se l’intervento non è previsto negli strumenti di programmazione dell’Ente o quando si abbina la riqualificazione al rilascio di una fideiussione ai sensi dell’art. 207 del TUEL. 3. Per la scelta dell’affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi: a) progetto di massima che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull’impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell’attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell’investimento e dei costi di attivazione e gestione; b) apposito piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente e in particolare per il calcolo della durata della concessione che dovrà essere commisurata all’investimento sostenuto dal concessionario, e dell’eventuale contributo (da erogarsi da parte del Comune) o canone concessorio (da parte del concessionario). 4. Il bando per l’affidamento può, in relazione al singolo impianto, applicare tutti o parte dei criteri sotto elencati, anche con diverse pesature: a) Competenza professionale e valore sociale in campo sportivo, da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze...
Concessione di costruzione e gestione. 1. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e l’Amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica147. 2. L’affidamento delle concessioni di cui al presente articolo, avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare, corredato dagli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche148. 3. L’aggiudicazione delle concessioni di cui sopra avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa149. 144 v. art. 7, L. 17.05.1999 n. 144 con cui è stata istituita nell’ambito del CIPE l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (U.T.F.P.), organo di estrazione preminentemente tecnica, creato allo scopo di promuovere all’interno della P.A. l’utilizzo di tecniche di finanziamento con il ricorso a capitali privati e che fornisce eventualmente anche attività di assistenza e supporto alla P.A. (v. anche il sito xxx.xxxx.xx) 145 L’istituto, introdotto dalla normativa nazionale (v. art. 37-bis e ss, L. 11.02.1994 n. 109; art. 99, D.P.R. 21.12.1999 n. 554), è stato specificamente disciplinato a livello regionale (v. L.R. 06.07.1999 n. 20; art. 6, c.74 L.R. 25.01.2002 n. 3; D.P.G.R. 19.09.2002 0282/Pres.) stabilendo tra l’altro, con un principio di portata molto rilevante, che la disciplina regionale “…si applica anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale purché direttamente o indirettamente al servizio dell’utenza regionale” (v. art. 2, c. 3 L.R. 06.07.1999 n. 20) 146 x. xxx. 0, x. 0 X.X. 00.00.0000 x. 00 147 v. art. 16, c.4 L.R. 31.05.2002 n. 14 148 v. art. 4, c.5 L.R. 06.07.1999 n. 20 149 v. art. 4, c.6 lett. da a) ad h) L.R. 06.07.1999 n. 20
Concessione di costruzione e gestione. 1. Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo. 2. Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le disposizioni di cui all' art.. 76, commi 2, 3 e 4. 3. La convenzione di cui all'art. 76, comma 4, oltre ai contenuti ivi indicati, con la sola eccezione della lett. e), dovrà stabilire, in conformità alle disposizioni vigenti in materia: a) la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti; b) le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell'opera; c) le modalità, in unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest'ultimo si remuneri esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell'opera; d) il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell'opera oggetto della convenzione; e) le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l'opera realizzata e la relativa gestione. 4. Nel caso la gestione dell'opera oggetto della concessione dia luogo ad una gestione di servizio pubblico, si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 79.
Concessione di costruzione e gestione. L’affidamento di lavori di rilevante complessità o importanza può avvenire mediante la concessione di costruzione e gestione, con le modalità previste dalla legislazione vigente. Nell’affidamento in concessione l’Amministrazione trasferisce in capo al concessionario i poteri, gli oneri e gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto, che devono essere analiticamente e compiutamente previsti nel provvedimento che autorizza a contrattare, unitamente alle altre modalità di scelta del contraente e agli altri contenuti necessari del rapporto. In ogni caso, alla scelta del contraente si perviene mediante procedura ad evidenza pubblica, di regola per mezzo di un appalto - concorso.
Concessione di costruzione e gestione. 1. Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo. 2. Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le disposizioni di cui all’art. 102, commi 2, 3 e 4. 3. La convenzione di cui all’art. 102, comma 4, oltre ai contenuti ivi indicati, con la sola eccezione della lett. e), dovrà stabilire, in conformità alle disposizioni vigenti in materia: a. La percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l’obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti; b. Le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell’opera; c. Le modalità, in unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest’ultimo si remuneri esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell’opera; d. Il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell’opera oggetto della convenzione; e. Le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l’opera realizzata e la relativa gestione. 4. Nel caso la gestione dell’opera oggetto della concessione dia luogo da una gestione di servizio pubblico, si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 105.

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  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • CANONE DI CONCESSIONE 1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto di servizio; 2) qualora nel corso della gestione dovessero essere definite dall’Amministrazione Comunale nuove aree, il Gestore si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica, fermo restando la durata della concessione; 3) il Comune si riserva, previa delibera della Giunta Comunale, di modificare le tariffe e gli orari del servizio di sosta a pagamento, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Il Gestore sarà tenuto a versare al Comune di Siniscola un canone di concessione annuo, come risulta dall’aggiudicazione definitiva. Il canone minimo annuo garantito è pari ad euro 40.500,00; 4) i concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto all’imposto minimo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione; 5) l’importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.