Provvedimenti e sanzioni Clausole campione

Provvedimenti e sanzioni. All’Ospite che contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento verrà notificata una contestazione scritta da parte del Servizio per il Diritto allo Studio. L’interessato, entro sette giorni dalla notifica, potrà presentare le proprie contro deduzioni al Responsabile del Servizio; se le contro deduzioni presentate consentiranno di valutare come insussistenti le infrazioni regolamentari contestate, nessun provvedimento sanzionatorio sarà assunto. In caso di non accoglimento delle giustificazioni potranno essere irrogate sanzioni, in ragione della violazione riscontrata, che andranno dalla censura scritta all’allontanamento dalla Residenza.
Provvedimenti e sanzioni. 1. Le infrazioni alle norme contenute nelle presenti CGA possono essere sanzionate come descritto nel presente art.11. Gli addebiti di seguito elencati nell’Allegato B (Penali Pecuniarie) sono a titolo di esempio indicativo, ma non esaustivo e possono essere integrati sulla base di disposizioni di In-Domus, fermo restando al diritto di risarcimento del maggior danno. In-Domus ha inoltre la facoltà di revocare il posto di Alloggio e risolvere il Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., nei casi:
Provvedimenti e sanzioni. 1. Le infrazioni alle norme contenute nelle presenti CGA possono essere sanzionate, oltre che con gli eventuali addebiti elencati nell’Handbook, a seconda della gravità dei fatti e fermo restando il diritto di In-Domus al risarcimento del maggior danno con i seguenti provvedimenti:
Provvedimenti e sanzioni. 1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Provvedimenti e sanzioni. 1. Il personale, anche di livello dirigenziale, che viola le disposizioni del presente titolo o che non rispetta le procedure autorizzative incorre in responsabilità disciplinare che potrà tradursi anche nella più grave sanzione del licenziamento ove venga accertato che il dipendente svolga altra attività lavorativa senza la prescritta autorizzazione. I compensi dovuti per le prestazioni svolte senza il rispetto della disciplina prevista dovranno essere versati dal soggetto erogante, o in difetto dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione comunale per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).