Sanzioni pecuniarie. Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell’ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente coinvolto.
Sanzioni pecuniarie. Nel periodo di utilizzo del veicolo, il Cliente è pienamente e direttamente responsabile per tutte le eventuali sanzioni o altre conseguenze dovute alla commissione di illeciti in materia di circolazione stradale, inclusi addebiti per accesso a zone a traffico limitato, divieti di sosta, mancato pagamento dei parcheggi o violazione di ogni altra disposizione del codice della strada delle leggi o dei regolamenti vigenti. Tutte le sanzioni verranno notificate e addebitate all’indirizzo del Cliente e al metodo di pagamento inseriti all’atto dell’iscrizione al servizio TiMove, ovvero al proprietario dell’account a cui fa riferimento il veicolo noleggiato alla data e all’orario dell’infrazione. Il Cliente è tenuto a controllare che non ci siano eventuali divieti temporanei (ad esempio per lavaggio strade, mercato, lavori stradali) nell'area di parcheggio. Il Cliente non può rilasciare il veicolo nel caso in cui il divieto temporaneo inizi prima di 48 ore dal momento in cui viene rilasciato il veicolo. Nel caso di rimozione forzata del veicolo durante la Sessione di noleggio, il Cliente deve contattare tempestivamente il Servizio Clienti TiMove che avvierà le procedure per il recupero del mezzo. Tutti i costi e sanzioni conseguenti alla rimozione forzata di un veicolo, sia durante che al termine di una Sessione di noleggio, saranno addebitati al Cliente in aggiunta alla relativa Penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di violazione da parte del Cliente di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore potrà dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 6 del Contratto.
Sanzioni pecuniarie. 14.1 Il Cliente è responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione e all’utilizzo del Veicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a pagare le penali previste dall’art. 20 ed a sostenere tutti gli oneri e i costi derivanti dalle suddette violazioni (compresi tutti gli eventuali costi di recupero, traino e rimessa del Veicolo), sollevando interamente KINTO Italia da eventuali rivendicazioni di terzi.
Sanzioni pecuniarie. 13.1 Tutte le spese, gli importi, gli addebiti sostenuti dal Gestore e le Penali applicabili in conseguenza di procedimenti e di provvedimenti sanzionatori saranno a carico del Cliente che aveva in Noleggio il Veicolo al momento dell’applicazione della sanzione o il cui comportamento nell’utilizzo e rilascio del Veicolo (incluso il parcheggio dello stesso) abbia comportato l’applicazione della sanzione.
Sanzioni pecuniarie. 14.1 Il Cliente è responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione e all’utilizzo del veicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. In tali circostanze il Cliente sosterrà tutti gli oneri e i costi derivanti (compresi tutti gli eventuali costi di recupero, traino e rimessa del veicolo), sollevando integralmente il Gestore da eventuali rivendicazioni di terzi.
Sanzioni pecuniarie. 1. Le modalità di ribaltamento al Cliente di sanzioni pecuniarie sono disciplinate dal Regolamento.
Sanzioni pecuniarie. Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 9, "Le carenze di qualsiasi elemento formale della dom anda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, !'incompletezza e ogni altra irregolarità ess enziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'Art. 85, con escI usione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il della sanzione pec uniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superio re all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 €. In tal cas o, la stazione appaltante assegna al ~oncorrente un termine, non superiore a dieci giorni, -perc.hé siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indican done il contef}uto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento deffa sanzione, a pena di esclusione. La sanzione é dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formai i, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltan te ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente , ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolari zZ8zione (eventuali controdeduzioni e mancato versamento della penale), il conco",ente é escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenz e della dàcumentazione che non consentono f'individuàzione del contenuto o del 50g getto responsabile della stessa". Alla luce di quanto sanzioni pecuniarie sopra indicato, considerato il valore di ogni singolo lotto a gara, le. da applicare, qualora ricorrano i presupposti richiamati dalla c~tata normativa, sono cp mmisurate all'importo del lotto per il quale si concorre e così calcolate: 4 5 base d'asta 36 mesi (oltre I.V.A.) importo sanzione (euro) 1%0 4,20 14,20 2,60 \ 0,70 " 6 3.800,00 9 di 43 44 22.700,00 .22,70.: .. , l" n. lotto base d'asta 36 mesI (oltre LV.A.) importo sanzione (euro) 1%0 50 1.200,00 . 1,20 51 17.200.00 17,20 . TOTALE 244.000,00. - Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico partecipi a più lotti, l'importo della sanzione è dato dalla sommatoria delle sanzioni previste per ogni singolo lolto a gara a cui la ditta partecipa. L'eventuale pagamento, delle' sopra citate sanzioni, deve avvenire mediante bonifico bancario secondo i tempi...
Sanzioni pecuniarie. In virtù del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea qualsiasi coordinatore beneficiario dichiarato in grave violazione dei suoi obblighi, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve essere sottoposto a sanzioni finanziarie comprese tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione in questione. Al coordinatore beneficiario deve essere notificata per iscritto tramite una lettera raccomandata qualsiasi decisione da parte della Commissione per l'applicazione di tali sanzioni pecuniarie.
Sanzioni pecuniarie a) In caso di inosservanza dell'obbligo di pattuire corrispet- tivi di compravendita superiori a quelli stabiliti dal Comune di Modena, sarà applicata una sanzione determinata in misura pari al 10% del prezzo massimo di cessione calcolato alla data di accertamento della violazione.
Sanzioni pecuniarie. Esercizio abusivo dell’attività di autoscuola