Responsabilità disciplinare. La violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale e l’autorizzazione sia stata concessa, o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia, comunicate dal dipendente, costituiscono giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 61, della legge n. 662/96 e il relativo provvedimento di incarico non autorizzato è nullo di diritto. Per la contestazione delle violazioni, al dipendente si applica la procedura disciplinare prevista da legge, regolamenti e contratti. In assenza di autorizzazione l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità del soggetto conferente, deve essere versato all’Amministrazione comunale che lo destina ad incremento dei fondi per il trattamento accessorio. Nel caso in cui il corrispettivo per attività non autorizzata sia stato già percepito dal dipendente e questi non provveda al suo versamento nelle casse comunali, l’Amministrazione procede al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione o comunque attivando ogni altra forma di recupero prevista dalla legge.
Responsabilità disciplinare. 1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza parziale o totale dei doveri professionali, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Il tipo e l’entità della responsabilità disciplinare dell’iscritto sono determinati in relazione ai seguenti criteri, la cui presenza, entità ovvero assenza, costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti della responsabilità del professionista. Sono da considerare circostanze aggravanti:
a. Intenzionalità del comportamento;
b. Negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell’evento;
c. Responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
d. La significatività del danno o pericolo causato;
e. Il concorso fra più professionisti e/o operatori in accordo tra loro;
f. Recidiva e/o reiterazione di comportamenti che abbiano già determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell’iscritto;
g. Limitatamente all’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 26, essere Consigliere nazionale o regionale dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina; Sono da considerare circostanze attenuanti:
i. Assenza di dolo o di danno rilevante a terzi;
ii. Evidenza di non intenzionalità dell’errore;
iii. Tempestiva riparazione del danno arrecato;
iv. Attivazione spontanea ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze dannose del comportamento contestato;
v. Presenza di elementi che, di fatto, attenuino la responsabilità dell’iscritto.
4. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
5. L’iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale solo qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine, la dignità e il decoro della categoria, come previsto dall’art. 17 del Codice Deontologico. Il presente articolo si declina in tre parti. La prima, composta dai due primi commi, riguarda la definizione dell’oggetto del procedimento disciplinare, ovvero il comportamento dell’iscritto. Tali commi, in primo luogo, esplicitano la necessità di accertare, mediante il procedimento, se vi sia stata l’inosservanza delle regole di discipl...
Responsabilità disciplinare. 1. La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d’Ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.
Responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico si configura in caso di violazione delle seguenti norme: - C.d. Codice disciplinare, ovvero disposizioni contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL.; - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Xxx.xx della Funzione Pubblica del 28/11/00), vedi Allegato A; La violazione degli obblighi contrattuali da parte dei dirigenti dell’Area Medico- Veterinaria e dell’Area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (SPTA) comporta, secondo la gravità dell’infrazione, l’applicazione delle seguenti sanzioni, compiutamente disciplinate negli artt. 8 dei rispettivi CC.CC.NN.LL. 06/05/2010, integrativi dei CC.CC.NN.LL. del 17/10/2008: - censura scritta; - multa da € 200,00 a € 500,00; - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi; - licenziamento con preavviso; - licenziamento senza preavviso. Le sanzioni previste per le varie tipologie di infrazione, individuate dai sopra citati CC.CC.NN.LL., sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dagli stessi contratti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L’irrogazione della sanzione: ✓ deve basarsi su elementi certi ed obiettivi; ✓ deve essere tempestivamente comunicata al dirigente; ✓ al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal C.C.N.L.. La pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Responsabilità disciplinare. 1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generali del servizio o tiene un comportamento non conforme alla qualifica, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme contrattuali.
2. La responsabilità, l’applicazione delle sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la dispensa dal servizio per incapacità professionale o scarso rendimento, la destituzione e la riammissione in servizio, per quanto non previsto dalle norme contrattuali, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza.
Responsabilità disciplinare. PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Responsabilità disciplinare. 1. La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Rispettando i principi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in conformità al codice disciplinare vigente e la sanzione stessa è irrogata secondo le procedure previste.
Responsabilità disciplinare. Le modifiche intervenute in questo capitolo del nuovo contratto, risentono degli interventi legislativi che si sono susseguiti nell’ultimo decennio in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici. In particolare, il D. L. vo 150 del 2009 ed i D. L vi n. 75 e 118 del 2017 hanno apportato rilevanti modifiche all’art. 55 del D. L vo 165 del 2001 sulla materia specifica, inasprendo gli interventi sanzionatori nell’ambito del lavoro pubblico. Il contratto nazionale riprende tali modifiche normative che, come imposto dalla legge, non sono in alcun modo modificabili dai contratti collettivi.
Responsabilità disciplinare. E’ parte integrante e sostanziale del presente contratto integrativo il Titolo III (artt. 10-11-12-13-14-15-16-17) del CCNL scuola sottoscritto in data 18/04/2018.
Responsabilità disciplinare. 1) La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Servizio sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d’Ufficio.
2) Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.
3) Le procedure disciplinari, nel rispetto della vigente normativa, sono gestite nei singoli Comuni con i quali sussiste il rapporto organico dei dipendenti destinatari dei provvedimenti, ad eccezione dei provvedimenti di competenza del Comandante, titolare di posizione organizzativa.