Pubblicazione delle decisioni Clausole campione

Pubblicazione delle decisioni. “1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Pubblicazione delle decisioni. 1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria. Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
Pubblicazione delle decisioni. “1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria. Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa: a)rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o b)pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; c)non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
Pubblicazione delle decisioni. 1. Al momento della notifica di una decisione alle parti, il cancelliere adotta le misure necessarie per renderla disponibile online.
Pubblicazione delle decisioni. L'elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul web dell'ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.
Pubblicazione delle decisioni. Il tribunale può ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, com- presa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.