Stipula dei contratti. (Adempimenti preliminari) pag. 27 Art. 72 (Contenuto del contratto) pag. 27 Art. 73 (Stipulazione e forma del contratto) pag. 28
Stipula dei contratti. 1. I contratti sono stipulati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
2. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme in base a quanto stabilito dalle relative disposizioni di legge:
a) in forma pubblica ordinaria, a mezzo notaio, ai sensi dell'art. 102 del Regolamento di contabilità di Stato, quando lo richiedano l'Amministrazione od il contraente privato. Il nominativo del Notaio rogante viene indicato dalla parte che versa le spese contrattuali;
b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante;
c) per mezzo di scrittura privata, quando vi sia libertà di forma, firmata dal Dirigente Scolastico e dalla controparte;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del Commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d'ordine), (art. 31, c. 3, D. 44/2001).
3. La stipula del contratto è sempre subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia.
4. Le eventuali spese contrattuali previste devono essere versate dalla ditta aggiudicatrice al Direttore SGA, che è responsabile della gestione e rendicontazione di tale importo, mediante bonifico sul c/c della scuola o assegno circolare non trasferibile.
5. La stipula del contratto deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente Scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Stipula dei contratti. (1) Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Stipula dei contratti. (Adempimenti preliminari)
Stipula dei contratti. (1) I contratti possono essere stipulati:
a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante;
b) a mezzo di scrittura privata;
c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato;
d) a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio. TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 Appalti pubblici interesse all’impugnazione verifica della c.d. prova di resistenza contratti della P.A. proroga del preesistente contratto facoltà per l’amministrazione T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008 - Appalto pubblico di forniture - offerte - modifica dopo scadenza termini di consegna - illegittimità annullamento della gara contratto già stipulato giurisdizione giudice ordinario T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente discrezionalità amministrativa nozione di controinteressato T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 Rapporto di concessionecontratto posizione privilegiata della P.A. revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione Verwaltungsgericht Xxxxx - Xxxxxx Xx. 000 vom 16.07.2002 Vergabe von öffentlichen Aufträgen Befugnisse des Verwaltungsgerichts Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss T.A.R. di Xxxxxxx - Xxxxxxxx X. 000 del 06.06.2002 Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O. Verwaltungsgericht Xxxxx - Xxxxxx Xx. 000 vom 10.05.2002 Vergabe von öffentlichen Aufträgen Befugnisse des Gerichts Zuweisung an den Kläger
Stipula dei contratti. 1) La politica del Consiglio in materia di contratti deve esser tale da incoraggiare, nell’interesse dell’Organizzazione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitu- ra di beni e di servizi. A tal fine:
a) i beni ed i servizi necessari all’Organizzazione, sia nel caso di acquisto che di affitto, saranno procurati mediante assegnazione di contratti a seguito di gare d’appalto internazionali pubbliche;
b) i contratti saranno attribuiti ai partecipanti che offriranno la migliore combi- nazione di qualità, prezzo e tempi di consegna ottimali;
c) se esistono più offerte che presentino eguali combinazioni per qualità, prezzi e tempi di consegna, il Consiglio attribuirà l’appalto in maniera da applicare la politica sopra esposta in materia di stipula di contratti.
2) Nei seguenti casi si potrà fare a meno di ricorrere a gare di appalto internazionali pubbliche, come richiesto dalle procedure adottate dal Consiglio, a condizione che, ciò facendo, il Consiglio incoraggi, conformemente agli interessi dell’Organizza- zione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitura di beni e di servizi:
a) il valore indicativo del contratto non superi i 50000 dollari statunitensi e, come conseguenza dell’aver rinunicato alla gara d’appalto pubblica, l’attri- buzione del contratto non ponga il contraente in una posizione tale da pre- giudicare successivamente l’effettivo esercizio da parte del Consiglio della politica di stipula dei contratti sopraesposta. Nella misura in cui fluttuazioni dei prezzi mondiali riflesse negli indici dei prezzi relativi lo giustifichino il Consiglio potrà rivedere il tetto finanziario:
b) la stipula di un contratto verrà effettuata d’urgenza per fare fronte ad una situazione eccezionale:
c) dovrà esistere una sola fonte di approvvigionamento rispondente alle esigen- ze dell’Organizzazione, oppure il numero delle fonti di approvvigionamento dovrà essere così limitato da non rendere né possibile né vantaggioso per l’Organizzazione sostenere le spese e far trascorrere il tempo necessario per indire una gara d’appalto pubblica internazionale, e con riserva che, nel caso esistano più fonti di approvvigionamento, queste abbiano la possibilità di presentare le proprie offerte su basi di eguaglianza;
d) le esigenze saranno di natura amministrativa tale che non sarà né pratico né possibile ricorrere alla procedura delle gare d’appalto internazionali pub- bliche;
e) la stipula dei contratti è destinata a prestazioni di servizi personali.
Stipula dei contratti. 1. Il Direttore provvede alla predisposizione dei contratti nonché all’adempimento degli oneri fiscali conseguenti. La stipulazione degli stessi è di pertinenza del Direttore, fatti salvi i contratti relativi a specifiche competenze del Consiglio di Amministrazione previste nello Statuto dell’Azienda.
Stipula dei contratti. 1. Il Direttore provvede alla predisposizione e stipulazione dei contratti nonché all’adempimento degli oneri fiscali.
Stipula dei contratti. 1. Il Direttore, salva diversa individuazione di altro dirigente in conformità agli atti organizzativi della APSP, provvede alla predisposizione e stipulazione dei contratti nonché all’adempimento degli oneri fiscali.
2. Se in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica attraverso l’assistenza di un notaio, con oneri a carico del privato contraente. .
Stipula dei contratti. 1. Il responsabile del Centro di spesa, salva l’eventuale preliminare autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nel caso di cui all’art. 8, comma 3, sottoscrive il contratto in esecuzione della delibera dell’organo collegiale.
2. I contratti dei Centri di spesa sono stipulati in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, eccettuati i casi in cui, in relazione alla natura del contratto, si renda necessaria la forma pubblica o pubblica amministrativa.
3. Ai fini della stipula dei contratti per i quali è richiesta la forma pubblica o pubblica amministrativa, il contratto è redatto e ricevuto dall’ufficiale rogante nominato dal Rettore ai sensi dell’art. 43, comma 2, del RAC, e viene dallo stesso repertoriato in conformità alle norme vigenti.
4. Nel caso di contratti per prestazioni conto terzi nella delibera di cui all’art. 5, comma 7, l’organo collegiale individua il responsabile tecnico scientifico.
5. Nel caso di cui al comma precedente, il contratto è controfirmato dal responsabile tecnico scientifico.
6. In deroga alla procedura di approvazione, allorché il contratto abbia ad oggetto prestazioni standardizzate identificate con delibera annuale dall’organo collegiale, il responsabile del procedimento trasmette la proposta contrattuale direttamente al responsabile del Centro di spesa per la stipula.