QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO Clausole campione

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO. L’incarico affidato con il presente contratto si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del C.C. La Provincia è esonerata da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dall’incaricato/a e a danno di terzi, in relazione alle attività del presente incarico.
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO. Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli 3 e 6.
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO. Il presente contratto si configura come prestazione di servizi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. L’Agenzia è esonerata da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dalla società affidataria e a danno di terzi, in relazione alle attività del presente contratto.
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO. Le parti espressamente riconoscono e dichiarano che il presente accordo non dà luogo, né formalmente, né sostanzialmente, ad alcun rapporto di lavoro o di impiego subordinato, essendo categoricamente esclusa una qualsiasi subordinazione gerarchica; Pertanto, obblighi e diritti nascenti dal presente accordo si intendono regolati, per quanto non previsto, dalle disposizioni di cui agli artt. 429 cod. proc. civ., 61 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, dalla normativa del contratto d’opera artt. 2222 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge espressamente applicabili; Essendosi perciò concordemente ed espressamente voluta escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la Sig.ra XXXXXXXX Xxxxx non ne potrà invocare il relativo trattamento, sia per l'espletamento sia per la cessazione dell'incarico;

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).