Questioni di diritto Clausole campione

Questioni di diritto. Al centro della vicenda si pongono due questioni di diritto, una avente rilevanza successoria-contrattuale e una di valenza nel solo campo delle obbligazioni: la prima, più discussa e su cui si concentra il dibattito in seno alla dottrina, scomoda gli istituti della delazione ereditaria e della rappresentazione, nonché il rappor- to tra quest’ultima e le norme sulla successione ab intestato in raffronto con il negozio di assicurazione sulla vita; la seconda, più lineare e alla quale la stessa Suprema Corte nella ordinanza in commento dedica poche righe finali, concerne i requisiti della liquidità ed esigibilità del credito assicurativo ai fini della cor- responsione degli interessi legali. Con riguardo a quest’ultimo profilo, la Cassazione nulla aggiunge al dibattito in corso e non fa altro che ribadire l’orientamento ormai consolidato secondo cui gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, in quanto la loro funzione primaria è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma di denaro (3): essi sono dovuti ipso iure ex art. 1282, comma 1, c.c. in funzione equilibratrice del vantaggio che il debito- re ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme che avrebbe dovuto pagare. Ne consegue che il decorso del termine, a partire dal quale gli interessi corrispettivi vanno conteggia- ti, deve farsi risalire al momento in cui l’importo è determinato (liquido) e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termini o condizioni (esigibile), a nulla rilevando che il debitore (nel caso di specie, la compagnia assicurativa) abbia effettiva contezza della concreta modalità di ripartizione del credito (l’inden- nizzo) tra i creditori (i delati-beneficiari). Liquidità ed esigibilità sono, infatti, caratteristiche oggettive del credito, non dipendenti dalla eventuale situazione – soggettiva del debitore – di dubbio sul numero degli aventi diritto alla prestazione pecuniaria. Alla luce di questi dati, la Cassazione nella pronun- cia in esame si limita a confermare la debenza degli interessi corrispettivi – richiesti dai beneficiari di un contratto assicurativo sulla vita – dal tempo in cui la società promittente è tenuta a versare l’indennizzo, il che si verifica con la morte della stipulante, costi- tuente quell’«evento attinente alla vita umana» da cui l’art. 1882 c.c. fa decorrere il pagamento di un capitale e de...
Questioni di diritto. La sentenza in commento propone due questioni. La prima è quella dell’indice del carattere simulato di una pattuizione, indice che la Suprema Corte non rav- visa nell’accertamento dei giudici di merito. La secon- da è quella del concetto di simulazione contrattuale, che la Corte desume dagli esiti della dottrina più tra- dizionale e soprattutto dal consolidato orientamento giurisprudenziale. Questo concetto è determinante anche al fine di stabilire quale indice possa valere a esplicitare il carattere simulato di una pattuizione, e perciò prende rilievo nel caso. Anticipando qui ciò che si osserverà nel seguito, re- lativamente al primo punto la sentenza appare im- peccabile. Relativamente al secondo punto invece si constatano nella concettualizzazione della Corte varie incertezze. Xxxxxxxxx vuole che nel commento si inverta l’ordine, per ricavare da un concetto realmente efficace della simulazione quale sia l’indice che nel caso concreto la rivela.
Questioni di diritto. Come è facile appurare, la Corte di cassazione è ferma e risoluta nell’intendere quale servitù la previsione del Regolamento consortile che richiedeva di munirsi di una certa autorizzazione per procedere a edificare.
Questioni di diritto. La sentenza in commento affronta, ai fini della deci- sione, l’argomento centrale circa la portata applicati- va della clausola generale di buona fede nella vicenda contrattuale, la qualificazione della sua violazione come inadempimento contrattuale e infine la possibi- lità di fondare su un tale inadempimento la risoluzio- ne del contratto. Relativamente a quest’ultimo punto, la sentenza esamina brevemente anche la nozione di «gravità» o «

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  • Diritti di proprietà intellettuale 1) I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in via esclusiva al Fornitore che ha ideato e realizzato la Soluzione Innovativa. 2) Il Fornitore si impegna a non cedere la proprietà dei diritti di cui al comma precedente senza previo consenso espresso in forma scritta da parte della Amministrazione Contraente. 3) Per consentire l’esercizio della protezione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale da parte del Fornitore, la Amministrazione Contraente si impegna a non espletare eventuali procedure di appalto commerciale relative alla Soluzione Innovativa prima di 3 (tre) mesi dalla data di stipula del presente Contratto. 4) Il Fornitore, pertanto, non potrà porre limitazioni nell’utilizzo dei Risultati al fine di attivare altri appalti, qualora la Amministrazione Contraente rispetti le tempistiche di cui al comma 3. 5) Il Fornitore si impegna a tutelare i Risultati con diligenza professionale, in funzione della loro natura e della massima protezione che è possibile ottenere sulla base delle leggi vigenti. Il Fornitore, pertanto, ha l’obbligo di procedere nel più breve tempo possibile ed entro comunque il termine massimo di 3 (tre) mesi, a tutelare giuridicamente i Risultati anche attraverso il deposito tempestivo ed accurato di apposite domande di privativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetto per invenzione industriale, modello, nonché l’adozione di misure di sicurezza volte a mantenere segreti i Risultati. Si intende quale tutela giuridica anche l’adozione di misure contrattuali e tecniche documentabili finalizzate al mantenimento del segreto dei Risultati. Si specifica che: - le modalità di tutela giuridica sono demandate al Fornitore e devono essere, oltre che documentabili, finalizzate a consentire la migliore commercializzazione della Soluzione Innovativa; - qualora la tutela giuridica si traduca in una procedura per l'ottenimento di un brevetto, il Fornitore dovrà assicurare una limitazione territoriale nazionale o sovra-nazionale, a seconda della propria strategia; 6) Il Fornitore si fa carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti alla tutela dei Risultati, inclusi quelli connessi all’eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento della domanda di brevetto o della forma di tutela giuridica prescelta e alla sua eventuale successiva estensione. 7) Il Fornitore sarà titolare unico ed esclusivo del brevetto o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale avente ad oggetto la Soluzione Innovativa. 8) Qualora il Fornitore non provveda alla tutela giuridica della Soluzione Innovativa entro i termini previsti, la Amministrazione Contraente ha la facoltà di acquisire in proprio tali diritti a titolo gratuito e provvedere alla valorizzazione degli stessi tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) tutela giuridica da parte della Amministrazione Contraente dei risultati nelle forme ritenute più idonee e opportune; b) rilascio dei Risultati, in tutto o in parte, in pubblico dominio, mettendo a disposizione della collettività i Risultati nelle forme che si renderanno più opportune, senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta; c) eventuali altre forme di valorizzazione da individuare. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Amministrazione Contraente. Al fine dell’esercizio delle opzioni di cui sopra, la Amministrazione Contraente, esperito il termine di cui al precedente comma 3, comunica al Fornitore una dichiarazione di esercizio della volontà di acquisizione dei diritti inerenti i risultati. Nei 15 giorni successivi al ricevimento di detta dichiarazione, il Fornitore può informare la Amministrazione Contraente dell’esistenza di giustificati motivi oggettivi che ostano al conseguimento della piena tutela giuridica della Soluzione Innovativa. La Amministrazione Contraente, preso atto delle eventuali dichiarazioni del Fornitore, comunica allo stesso, entro i 60 giorni successivi al ricevimento di tali dichiarazioni, la propria volontà di revocare o di confermare l’esercizio dell’acquisizione dei diritti. 9) Il Fornitore si impegna ad intraprendere tutte le azioni finalizzate alla commercializzazione della Soluzione Innovativa comunicando tempestivamente ad AREUS la data di avvio della commercializzazione. Il Fornitore compirà ogni diligente sforzo per commercializzare la Soluzione Innovativa presso altri possibili utilizzatori. 10) La Amministrazione Contraente - nel pieno rispetto della normativa inerente le acquisizioni della pubblica amministrazione e i principi di evidenza pubblica - compirà ogni diligente sforzo per favorire le condizioni per l’adozione della Soluzione Innovativa tramite la divulgazione dei risultati della procedura. 11) Qualora non si sia addivenuti alla commercializzazione della Soluzione Innovativa entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi, AREUS ha la facoltà di acquisire in proprio tali diritti. Tale acquisizione si intende a titolo gratuito e senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Amministrazione Contraente. Il termine di cui sopra può essere prorogato, su motivata istanza del Fornitore rivolta alla Amministrazione Contraente, del tempo oggettivamente necessario per realizzare, secondo criteri di diligenza professionale, un’efficiente commercializzazione della Soluzione Innovativa. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al presente punto si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al precedente comma 6.