RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI Clausole campione

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI. Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: RTI costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o un Consorzio ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016: RTI o Consorzio ordinario costituendo:
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI. 5.1. E’ ammessa la partecipazione alla gara di: • raggruppamenti di Imprese di cui all’art. 37 D. Lgs. n° 163/2006; • consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. costituiti anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., che forniscano apposita dichiarazione con l’elenco nominativo di tutte le Imprese consorziate, nonché, ove del caso, dichiarazione con l’indicazione delle imprese del Consorzio che svolgeranno il servizio oggetto d’appalto;
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI. (art. 45 D.lgs 50/2016) Le Concorrenti che intendano presentare un’offerta, per uno o più lotti della presente gara, in forma associata, raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) o Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: - i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo dovranno essere posseduti e presentati da ogni singola imprese raggruppata o consorziata; - i requisiti di ordine speciale concernente l’idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento; - il requisito di ordine speciale concernente la capacità tecnico – organizzativa dovrà essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento; - il requisito di ordine speciale, concernente la capacità economica e finanziaria dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascuna impresa dovrà possederli in proporzione alla propria quota di partecipazione al raggruppamento; - La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata, in caso di RTI costituito: congiuntamente e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della capogruppo, in caso di RTI da costituirsi: congiuntamente e sottoscritta digitalmente dai singoli legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande; dovrà specificare le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese del Raggruppamento; dovrà inoltre contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs.50/2106;
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI. Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI. È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi con l’osservanza della disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del dlgs. 163/2006. Il raggruppamento deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata irrevocabile ed è necessario che la sua revoca per giusta causa non sia opponibile al Comune. All’istituto bancario capofila spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale degli istituti mandanti nei confronti del Comune in relazione alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria. L’istituto bancario capofila si assumerà, in base all’atto associativo, l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione nonché le relative responsabilità. L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata potranno essere redatte anche successivamente alla presentazione dell’offerta a seguito dell’aggiudicazione (riunione temporanea d’imprese –R.T.I.- non ancora Der Zusammenschluss muss aus einer unwiderrufbaren öffentlichen Urkunde oder einer beglaubigten Privaturkunde hervorgehen und es ist notwendig, dass der Widerruf aus einem gerechtfertigtem Grund nicht der Gemeinde entgegengehalten werden kann. Das federführende Kreditinstitut hat in Bezug auf die Teilnahme am Auswahlverfahren zur Vergabe des Schatzamtdienstes die ausschließliche Vertretung, auch vor Gericht, der auftraggebenden Institute gegenüber der Gemeinde. Das federführende Kreditinstitut wird auf der Grundlage der Erklärung zum Zusammenschluss sämtliche vom Gesetz und vom Vertrag vorgesehenen Obliegenheiten sowie die damit verbundene Haftung übernehmen. Die öffentliche Urkunde oder die beglaubigte Privaturkunde können auch nach Angebotsvorlage und nach der Zuschlagserteilung abgefasst werden (noch nicht gegründete Bietergemeinschaft). costituita). In tal caso, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere allegata scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate di data non antecedente al ricevimento della lettera d’invito e non successiva alla data di scadenza per la presentazione dell’ offerta da parte degli istituti associati, in cui sia attribuito in via esclusiva ed esplicita mandato speciale collettivo con rappresentanza all’istituto bancario capofila a presentare offerta. In mancanza di detta formalità l’offerta è valida e vincolante nei confronti dell’istituto bancario che la presenta, ma l’associazione non potrá essere costituita successivamente, né in sede di stipulazione né in sede di ...
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI. 5.1. E’ ammessa la partecipazione alla gara anche degli operatori economici di cui agli artt. 34, comma 1, lett. b), c), d) ed f), 36 e 37, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; in proposito, si applicheranno, per quanto di rispettiva ragione, gli artt. 36 e 37 del medesimo d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.