Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pieno.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del al D.lgs. n.81/15 n. 61/ 2000 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibiliintegrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52contratto. Il part-time si definisce: - orizzontaleEsso può essere costituito, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della settimana, del mese o dell’annoprestazione di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - mistoconsentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pienogià occupati. Il rapporto a tempo parziale, quindi, parziale sarà applicato ai singoli Enti Anffas nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - diritto alla assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione del rapporto dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo par- ziale ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, pieno per volontà di entrambe le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. parti; - diritto alla trasformazione del rapporto dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di su richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le parziale o viceversa, viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla strutturadipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po tempo parziale o viceversa, viceversa ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Enteattività della medesima Struttura Associativa. L’EnteLa Struttura Associativa, nel rispetto di quanto soprasopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- rialesuddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tuttiper le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di hanno diritto alla trasformazione a tempo parziale immediata del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Entedalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste previste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate. La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time, è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato come segue:
a) dovrà contenere, in caso di trasformazione del rapporto, la variazione dell’orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche;
b) dovrà essere sottoposta a preventiva convalida della Direzione Provinciale del Lavoro all’ art.18competente per territorio nell’ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale che si applicherà proporzionalmente all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto previsto per i lavoratori e le lavoratrici il personale dipendente a tempo pieno di pari catego- ria categoria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione Per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto contratto è pari a: - 60 90 giorni di calendario effettivo lavoro per le lavoratrici dipendenti ed i lavoratori inqua- drati dipendenti inquadrati nelle categorie A, BB base, B evoluto,C base; - 90 120 giorni di calendario effettivo lavoro per le lavoratrici ed dipendenti e i lavoratori inqua- drati dipendenti inquadrati nelle categorie CC evoluto, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie D base, D evoluto. E, F. É ’ consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normativepurché non concorrenziali con i fini istituzionali dell’ANFFAS Xxxxx. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al (orizzontale), previo consenso del lavoratore, nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore entro il limite dell’orario pieno giornaliero (settimanale). Il rifiuto del 25% delle ore lavoratore, ove richiesto, di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza prestazione di oggettive esigen- ze di serviziolavoro supplementare, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove costituisce motivo di sanzione disciplinare o giustificato da comprovate esigenze lavorative, motivo di sa- lute, familiari o di formazione professionalelicenziamento. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 1510% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta richiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, dipendente recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te compatibilmente con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il Oltre tale limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto Clausole flessibili e cioè accordi tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativiazienda, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto facoltà del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale, possono essere stipulati, per tutti i tipi di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con part-time, per modificare la sola riduzione oraria giornalieracollocazione temporale della prestazione lavorativa, le giornate prescindendo da quella originariamente concordata con il lavoratore previa definizione della fascia entro la quale la prestazione potrà essere ricollocata, con preavviso minimo di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno48 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. Negli altri casi i giorni Clausole elastiche che consentano di ferie sono determinati variare in proporzione alla aumento la durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve , possono essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario stabilite nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. In tale caso sarà rivalutata la prestazione lavorativa. Il lavoratore potrà recedere dalla clausola flessibile o elastica con un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro e trascorsi cinque mesi dalla stipula per esigenze di carattere familiare, di tutela della salute certificate, necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma, per necessità di studio o formazione. In sede di contrattazione aziendale verranno definite le condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro potrà, nel rispetto della normativa vigente, apporre al contratto individuale e clausole di flessibilità e clausole elastiche (es. limiti massimi della variabilità in aumento, misura e forma delle specifiche compensazioni). In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della forza lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto a quello contrattualmente previsto con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la somma degli orari di tutte le lavoratrici ed i lavoratori occupati a tempo parziale, corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno, e superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successi- ve modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale (de- gli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea presta- zione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time parziale deve essere stipulato per iscrittoiscrit- to e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel con- tratto devono essere indicati, fatte salve le eventuali clausole altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in turnimisura proporzionale alla pre- stazione lavorativa ridotta, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio rispetto a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto quella a tempo pieno. Il rapporto La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parzialeparziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione escluso dalla disciplina del rapporto presente contratto. È consentita la prestazione di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’artsupplementare ove sia giustifica- ta da esigenze organizzative o produttive aziendali. 8Il lavoro supplemen- tare non deve superare, comma 3 D.lgsnell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. n. 81/2015In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, rative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. La contrattazione territoriale può stabilire per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto talune categorie impie- gatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale in- dennità oraria è trasformato nuovamente determinata per ciascuna categoria in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro cifra fissa e viene corrisposta da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015ogni azienda, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizioparziale effettivamente prestate. - priorità nella trasformazione del rapporto Al datore di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso è consentita la possibilità di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa6 mesi, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- rialepurché si verifichi- no, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tuttidisgiuntamente, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale seguenti condizioni: − oggettive esigenze tecnico-produttive; − esigenze connesse alla funzionalità del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pienoservizio o dell’attività produt- tiva. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore misto è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne consentita anche l’apposizione di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati che prevedano una variazione in proporzione alla aumento della durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della presta- zione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carat- tere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione tem- porale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessi- bili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti territoriali possono prevedere la corresponsione di un’in- dennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di lavo- ro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche o flessibili. I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare, compati- bilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere per le lavoratrici madri o, in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cuialternativa, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato padri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Tenute presenti le norme del d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale (degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavora- tiva in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time parziale deve essere stipulato per iscrittoiscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel contratto de- vono essere indicati, fatte salve le eventuali clausole altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e norma- tivi previsti dal presente CCNL, in turnimisura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio rispetto a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto quella a tempo pieno. Il rapporto La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parzialeparziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione escluso dalla disciplina del rapporto presente contratto. È consentita la prestazione di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’artsupplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. 8Il lavoro supplementare non deve superare, comma 3 D.lgsnell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. n. 81/2015In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, rative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. La contrattazione territoriale può stabilire per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto talune categorie impie- gatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale in- dennità oraria è trasformato nuovamente determinata per ciascuna categoria in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro cifra fissa e viene corrisposta da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015ogni azienda, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizioparziale effettivamente prestate. - priorità nella trasformazione del rapporto Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diver- sa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola elastica) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichi- no, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico-produttive; - esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. È consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorati- va e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione tem- porale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve essere pattuita per iscritto. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve superare nell’anno la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti territoriali possono prevedere la corresponsione di un’in- dennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di lavo- ro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche. I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare, compati- bilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parzialeparziale per le lavoratrici madri o, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutivaalternativa, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai 3 tredici anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi , con facoltà di studio legalmente riconosciuti, per un ripristinare al termine del periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- rappor- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pieno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Tenute presenti le norme del D.L. 30 ottobre 1984 n.726, convertito, con modificazioni, nella legge 19.12.1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale (degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorati- va in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa, ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time parziale deve essere stipulato per iscrittoiscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Nel contratto devono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la cate- goria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e all’annonor- mativi previsti dal presente CCNL, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turnimisura proporzionale alla prestazio- ne lavorativa ridotta, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio rispetto a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto quella a tempo pieno. Il Copia del Contratto deve essere inviata, entro trenta giorni dalla stipu- la, al competente Ispettorato provinciale del lavoro. La disciplina del presente Xxxxxxxxx si applica nel caso di rapporti a tem- po parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto a tempo parzialecontinuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovve- ro ad uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione escluso dalla disciplina del rapporto presente Contratto. E’ consentita la prestazione di lavoro a tempo par- ziale straordinario ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali. Il lavoro straordinario non dovrà superare, nell’anno, la misura del 25% rispetto all’orario o ai sensi dell’artperio- di di lavoro concordati. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, La contrattazione territoriale può stabilire per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto talune categorie impie- gatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disa- gio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e del- le particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, 3°comma. Tale indennità oraria è trasformato nuovamente determinata per ciascuna categoria in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro cifra fissa e viene corrisposta da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutivaogni azienda, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate ore previste dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pienoprestate.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto (i) Norme di lavoro carattere generale
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. gli Enti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque per attività ad orario inferiore rispetto a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a ordinario previsto nel CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’annoe dell'anno.
2. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto contenente: - la durata della prestazione lavorativa; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della la relativa distribu- zione dell’orario distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’annoall'anno, fatte salve le eventuali clausole di elasticità elastiche concordate tra le parti interessateparti; - le funzioni da svolgere.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata articolata in turni, l’indicazione l'indicazione della distribuzione dell’orario oraria, può av- venire avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati e articolati su fasce orarie prestabilite.
4. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente trattamento economico del personale con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativaproporzionale, è identico a il medesimo di quello previ- sto previsto per i lavoratori e le lavoratrici il personale dipendente a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economicalivello ed anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche, nonché le indennità di contingenza.
5. In caso ogni caso, l’orario settimanale di assunzione lavoro non può essere inferiore a 12 ore.
6. Qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo orario settimanale, considerando lo svolgimento dell’attività di lavoro presso una singola sede dell’Ente, le parti concordano che il raggiungimento dello stesso potrà avvenire, previa disponibilità del lavoratore e ove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, svolgendo la prestazione presso sedi diverse dell’Ente site entro il raggio di 30 km tra le due sedi.
7. Al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie Aè consentito, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie Cdandone opportuna informativa all’Ente, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione l'instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normativepurché non in concorrenza con i fini dell'Ente.
8. All’atto dell’assunzione e/o Nel caso in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / cui il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di raggiungimento del minimo settimanale, presti l'attività lavorativa in due giorni lavorativio più sedi dell’Ente, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato allo stesso verrà riconosciuto il 100% rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai 10 km sulla base di invalidità con necessità criteri definiti dalla contrattazione a livello di assistenza continua; - con figlio convivente Ente, previa presentazione di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pienoidonea documentazione.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto I contratti di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui agli arttdebbono essere stipulati per iscritto ai sensi del d.lgs. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando modiche e integrazioni e contenere l’indicazione delle mansioni e la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscrittodistribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le eventuali clausole . Nel contratto debbono essere altresì indicati lo stipendio convenuto secondo il livello di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologicheinquadramento, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescentila spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche rispetto a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti quella a tempo pieno. Al datore di fuori dei casi lavoro è consentita la possibilità di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in chiedere una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età un periodo continuativo non superiore a 10 anni6 mesi. Inoltre, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore misto è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne consentita anche l’apposizione di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati che prevedano una variazione in proporzione alla aumento della durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore a tempo parziale alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativadi regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In tutte le ipotesi caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in cuiattuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. Nel caso in cui il preavviso sia ridotto a 2 giorni la maggiorazione è del 18 per cento. I contratti aziendali possono prevedere la corresponsione di una indennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche o flessibili. La disciplina del lavoro supplementare e delle relative indennità è demandata alla contrattazione aziendale. In attesa della definizione della disciplina del lavoro supplementare da parte della contrattazione aziendale, per disposizione di legge o di CCNLe salvo diversa previsione della stessa, è necessario accertare consentita la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario prestazione di lavoro a tempo pienosupplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successi- ve modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale (de- gli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea presta- zione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time parziale deve essere stipulato per iscrittoiscrit- to e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel con- tratto devono essere indicati, fatte salve le eventuali clausole altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in turnimisura proporzionale alla pre- stazione lavorativa ridotta, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio rispetto a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto quella a tempo pieno. Il rapporto La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parzialeparziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a. rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b. collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c. vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d. remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione escluso dalla disciplina del rapporto presente contratto. È consentita la prestazione di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’artsupplementare ove sia giustifica- ta da esigenze organizzative o produttive aziendali. 8Il lavoro supplemen- tare non deve superare, comma 3 D.lgsnell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. n. 81/2015In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, rative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. La contrattazione territoriale può stabilire per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto talune categorie impie- gatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale in- dennità oraria è trasformato nuovamente determinata per ciascuna categoria in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro cifra fissa e viene corrisposta da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutivaogni azienda, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate ore previste dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pienoprestate.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale (degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazio- ne lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time parziale deve essere stipulato per iscrittoiscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento ri- ferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Nel contratto de- vono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e all’annonormati- vi previsti dal presente CCNL, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turnimisura proporzionale alla prestazione la- vorativa ridotta, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio rispetto a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto quella a tempo pieno. Il La disciplina del presente Xxxxxxxxx si applica nel caso di rapporti a tem- po parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto a tempo parzialecontinuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero ad uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione escluso dalla disciplina del rapporto pre- sente contratto. E’ consentita la prestazione di lavoro a tempo par- ziale straordinario ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali. Il lavoro straordinario non dovrà superare, nell’anno, la misura del 25% rispetto all’orario o ai sensi dell’artperio- di di lavoro concordati. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, La contrattazione territoriale può stabilire per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto talune categorie impiegati- zie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la cor- responsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle par- ticolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipolo- gie di azienda indicate all’art. 1, 3° comma. Tale indennità oraria è trasformato nuovamente deter- minata per ciascuna categoria in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro cifra fissa e viene corrisposta da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutivaogni azienda, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate ore previste dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pienoeffet- tivamente prestate.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Tenute presenti le norme del d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale (degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time parziale deve essere stipulato per iscrittoiscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel contratto devono essere indicati, fatte salve le eventuali clausole altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in turnimisura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio rispetto a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto quella a tempo pieno. Il rapporto La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parzialeparziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione escluso dalla disciplina del rapporto presente contratto. È consentita la prestazione di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’artsupplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. 8Il lavoro supplementare non deve superare, comma 3 D.lgsnell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. n. 81/2015In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche35 per cento. Nelle ipotesi di part-time è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenticomunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. La contrattazione territoriale può stabilire per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto talune categorie impiegatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale indennità oraria è trasformato nuovamente determinata per ciascuna categoria in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro cifra fissa e viene corrisposta da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015ogni azienda, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parzia- parziale effettivamente prestate. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola elastica) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le può seguenti condizioni: − oggettive esigenze tecnico-produttive; − esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. È consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve essere trasformato nuovamente pattuita per iscritto. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve superare nell’anno la misura del 25% rispetto all’orario ridotto concordato. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in rapporto a tempo pieno attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti territoriali possono prevedere la corresponsione di un’indennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di lavoro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche. I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare, compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parzialeparziale per le lavoratrici madri o, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutivaalternativa, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore ai 3 tredici anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi , con facoltà di studio legalmente riconosciuti, per un ripristinare al termine del periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pieno.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rap- porti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dall’art 46 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle seguenti modalità. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un orario di lavoro ridotto, non inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, con distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme. In casi particolari, qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo richieda (es. servizi di pulizia) la percentuale del 33% può essere ridotta fino al 30%. Le frazioni di ora risultanti dall’applicazione delle percentuali di cui al precedente comma si arrotondano per eccesso o per difetto all’ora intera. Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi pos- sono costituire rapporti di lavoro “part-time) ” di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - tipo verticale, quando sia previsto che l’attività lavorativa è sia svolta ad orario normale ma limitata- mente a tempo pieno, ma la limitazione giorni predeterminati nell’arco della settimana e per tutte le set- timane dell’anno ovvero che sia in relazione svolta a periodi predeterminati nel corso della settimananell’arco dell’anno, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale con copertura dell’intero orario normale giornaliero e verticalesettima- nale. Il rapporto Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo par- ziale pieno. Con riferimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto rapporti di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione vale il princi- pio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presente contrat- to applicabili ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati devono essere applicati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa per- sonale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata del- l’attività svolta, sempreché siano compatibili con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pienospeciale natura del rapporto. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati In particolare:
a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in proporzione misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pieno.prestazione;
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale (degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda2. Il contratto di lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time parziale deve essere stipulato per iscrittoiscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel contratto devono essere indicati, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessatealtresì, lo stipendio 2 Cfr. Quando l’organizzazione art. 12-bis, c. 1, d.lgs. 25/02/2000, n. 61: “I lavoratori del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione settore pubblico e del rapporto di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto settore privato affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, per le i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. - hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto lavoro a tempo parziale, parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in caso rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro”. convenuto secondo la categoria di inquadramento, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici nonché la spettanza degli istituti economici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopranormativi previsti dal presente CCNL, in caso di assunzione di personale misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, rispetto a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti quella a tempo pieno. Al La disciplina del presente contratto si applica nel caso di fuori rapporti a tempo parziale caratterizzati dall'insieme dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da tempo parziale a tempo pieno esigenze organizzative o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18produttive aziendali. Il trattamento economico e normativo lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del personale 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto una maggiorazione del 15 per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodichecento. In caso di assunzione superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie impiegatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale indennità oraria è determinata per ciascuna categoria in cifra fissa e viene corrisposta da ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: − oggettive esigenze tecnico-produttive; − esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore misto è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne consentita anche l’apposizione di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati che prevedano una variazione in proporzione alla aumento della durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore a tempo parziale alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativadi regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In tutte le ipotesi caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in cui, attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per disposizione cento. I contratti territoriali possono prevedere la corresponsione di legge un’indennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di lavoro supplementare o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti variazione dell’orario in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pienoattuazione delle clausole elastiche o flessibili.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto Norme di lavoro carattere generale
1. Ai sensi del D.Lgs 81/2015 e s.m.i le Organizzazioni possono procedere ad assunzioni a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque per attività ad orario inferiore rispetto a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma la limitazione sia in relazione a ordinario previsto nel CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o e dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione .
2. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità orizzontale previste nell’articolo relativo alle assunzioni.
3. Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e verticaleviceversa.
4. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. L’orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione distribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le eventuali clausole di elasticità elastiche concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo par- ziale ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18.
5. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativaproporzionale, è identico a quello previ- sto previsto per i lavoratori e le lavoratrici il personale dipendente a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economicalivello ed anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche, nonché le indennità di contingenza.
6. In caso di assunzione con contratto Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie 12 ore.
7. E, F. É ’ consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di lavoro part-time l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori lavoro purché non strettamente concorrenziali con i fini dell’Organizzazione.
8. Qualora non sia possibile il raggiungimento di lavoro nel detto minimo in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto delle vigenti normativedello stesso è possibile solo a fronte di disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l’Organizzazione ne abbia lo stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
9. All’atto dell’assunzione e/o Nel caso in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / cui il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di con rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del 25% delle ore di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza di oggettive esigen- ze di servizio, non differibili. Il lavoratore può rifiutare territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato spostamento da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia un posto all’altro di lavoro orizzontale, oltre spetta al lavoratore il limite rimborso delle ore supplementari è consentito, fino spese per tragitti non inferiori ai 10 km sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a concorrenza con l’orario massimo consentito livello di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pienoOrganizzazione.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1° I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dall’art 46 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle seguenti modalità.
2° Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un orario di lavoro ridotto, non inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, con distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme. In casi particolari, qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo richieda (es. servizi di pulizia) la percentuale del 33% può essere ridotta fino al 30%.
3° Le frazioni di ora risultanti dall’applicazione delle percentuali di cui al precedente comma si arrotondano per eccesso o per difetto all’ora intera.
4° Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi possono costituire rapporti di lavoro “part-time) ” di cui agli artt. 4 - 12 tipo verticale, quando sia previsto che l’attività lavorativa sia svolta ad orario normale ma limitatamente a giorni predeterminati nell’arco della settimana e per tutte le settimane dell’anno ovvero che sia svolta a periodi predeterminati nell’arco dell’anno, con copertura dell’intero orario normale giornaliero e settimanale.
5° Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 15% del D.lgs. n.81/15 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il personale fisso con rapporto di lavo- ro lavoro a tempo pieno, in quanto compatibili, è quello in cui l’orario .
6° Con riferimento ai rapporti di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal tempo parziale vale il principio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del presente contratto all’art. 52. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario applicabili ai lavoratori a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta pieno devono essere applicati al personale a tempo pienoparziale in misura proporzionale alla minor durata dell’attività svolta, ma sempreché siano compatibili con la limitazione sia speciale natura del rapporto.
7° In particolare:
a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in relazione a periodi predeterminati nel corso misura proporzionale alla durata della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto prestazione;
b) in caso di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time può essere costituito a seguito di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato ai singoli Enti Anffas secondo i seguenti principi: - diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo par- ziale parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno l’anzianità di servizio maturata ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa fini degli effetti invalidanti aumenti periodici di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è trasformato nuovamente in rapporto stato prestato il lavoro a tempo pieno. - diritto alla trasformazione del parziale;
c) ai lavoratori con rapporto di lavoro da tempo pieno lavoro, a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015di tipo orizzontale, delle donne lavoratrici vittime spetta lo stesso numero di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto giorni di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto ferie dei lavoratori a tempo pieno compatibilmente (con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le o viceversa, delle lavoratrici e dei giornaliere effettuate);
d) ai lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po parziale o viceversa, ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Ente. L’Ente, nel rispetto di quanto sopra, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- riale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Ente. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’ art.18. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto per i lavoratori e le lavoratrici a tempo pieno di pari catego- ria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo che preveda lo svolgimento dell’attività lavorativa a giorni predeterminati della settimana lungo tutto l’arco dell’anno spettano, per ciascun anno di prova previsto dal presente con- tratto viene ridotto a: - 60 servizio, tanti giorni lavorativi di calendario per le lavoratrici ed xxxxx xxxxxx sono i lavoratori inqua- drati nelle categorie A, B; - 90 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie E, F. É consentito al lavoratore con lavorativi settimanali previsti nel contratto a tempo parziale, l’in- staurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normative. All’atto dell’assunzione moltiplicato 4,33;
e/o in vigenza del ) ai lavoratori con rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al limite del 25% delle ore verticale che preveda lo svolgimento di lavo- ro settimanali concordate attività lavorativa in periodi predeterminati nell’arco dell’anno per l’intero orario di lavoro giornaliero e ciò in presenza di oggettive esigen- ze settimanale spettano, per ciascun anno di servizio, non differibilitanti giorni lavorativi di xxxxx xxxxxx ne risultano dal rapporto tra il numero delle settimane lavorate e le 52 settimane annue;
f) l’indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
8° I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di sa- lute, familiari o di formazione professionale. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te con le esigenze di servizio. Per la tipologia datore di lavoro ha facoltà di richiedere, nel caso di part – time orizzontale, oltre il limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento prestazioni di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario supplementari rispetto a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandatoquelle concordate nel contratto individuale. Il lavoratore ha diritto ad numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è di una.
9° Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentuata operatività degli impianti idrovori e/o irrigui ed ogni qual volta sia necessario all’ente compiere un’opera od un preavviso servizio collegati a termini di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le partiscadenza improrogabili.
10° Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. La misura massima dell’aumento 11° In caso di superamento del limite massimo delle ore non potrà eccedere il limite di lavoro supplementare, richiedibili nell’arco della settimana, è dovuta, sul compenso relativo ad ogni ora di lavoro supplementare eccedente, una maggiorazione del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con la sola riduzione oraria giornaliera, le giornate di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno. Negli altri casi i giorni di ferie sono determinati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario di lavoro a tempo pieno%.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Rinnovo CCNL Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui agli artt. 4 - 12 del al D.lgs. n.81/15 n. 61/ 2000 e successive modifiche ed inte- grazioni, nonché alle disposizioni che regolano il rapporto di lavo- ro a tempo pieno, in quanto compatibiliintegrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto all’art. 52contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una com- binazione delle modalità orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribu- zione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le eventuali clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. Quando l’organizzazione del lavoro è arti- colata in turni, l’indicazione della distribuzione dell’orario può av- venire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro arti- colati su fasce orarie prestabilite. Il part time Esso può essere costituito a seguito costituito, di assunzione effettua- ta direttamente con tale tipologia contrattuale oppure mediante trasformazione di un rapporto norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale, quindi, parziale sarà applicato ai singoli Enti Anffas nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - diritto alla assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione del rapporto dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo par- ziale ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.lgs. n. 81/2015, del lavo- ratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi pa- tologie cronico-degenerative ingravescenti, pieno per volontà di entrambe le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle con- dizioni sopra indicate, a richiesta della lavoratrice e del lavo- ratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno. parti; - diritto alla trasformazione del rapporto dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.80.2015, delle donne lavoratrici vittime di violenza. Al venir meno delle condizioni sopra indicate il rapporto di lavoro a tempo parzia- le può essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno compatibilmente con l’organizzazione del servizio. - priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di su richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992. dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parzia- le parziale o viceversa, viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla strutturadipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tem- po tempo parziale o viceversa, viceversa ma pur sempre nell’ambito delle atti- vità del medesimo Enteattività della medesima Struttura Associativa. L’EnteLa Struttura Associativa, nel rispetto di quanto soprasopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in caso di assunzione di personale a tempo parziale è tenuta a darne tempestiva infor- mazione relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al personale già dipendente con rapporto a tempo pie- no occupato in unità produttive site nello stesso ambito territo- rialesuddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tuttiper le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, nei locali dell’Ente, ed a prendere in consi- derazione le domande di hanno diritto alla trasformazione a tempo parziale immediata del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno. Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, l’Ente terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità: - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la pa- tria potestà; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vin- colo matrimoniale senza convivenza di fatto; - assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni; - situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo. Dalla presentazione delle domande, l’Ente si pronuncerà entro 60 giorni. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall’Entedalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previ- ste previste per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordina- ti subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate. La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time, è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato come segue:
a) dovrà contenere, in caso di trasformazione del rapporto, la variazione dell’orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche;
b) dovrà essere sottoposta a preventiva convalida della Direzione Provinciale del Lavoro all’ art.18competente per territorio nell’ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rap- porto rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale che si applicherà proporzionalmente all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previ- sto previsto per i lavoratori e le lavoratrici il personale dipendente a tempo pieno di pari catego- ria categoria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. In caso di assunzione Per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente con- tratto contratto viene ridotto a: a - 60 giorni di calendario effettivo lavoro per le lavoratrici ed dipendenti i lavoratori inqua- drati i dipendenti inquadrati nelle categorie A, ,B; ,C - 90 giorni di calendario effettivo lavoro per le lavoratrici ed dipendenti e i lavoratori inqua- drati dipendenti inquadrati nelle categorie C, D; - 150 giorni di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori inqua- drati nelle categorie ,E, ,F. É E’ consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’in- staurazione l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro nel rispetto delle vigenti normativepurché non concorrenziali con i fini istituzionali dell’ANFFAS Xxxxx. All’atto dell’assunzione e/o in vigenza del rapporto di lavoro la lavoratrice / il lavoratore è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione, all’Ente di appartenenza, dell’instaurazione di rapporto di lavoro con altro datore di lavoro, indicando per quest’ultimo le attività svolte nel rispetto della clausola di riser- vatezza. È E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale fino al (orizzontale), previo consenso del lavoratore, nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore entro il limite dell’orario pieno giornaliero (settimanale). Il rifiuto del 25% delle ore lavoratore, ove richiesto, di lavo- ro settimanali concordate e ciò in presenza prestazione di oggettive esigen- ze di serviziolavoro supplementare, non differibili. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplemen- tare ove costituisce motivo di sanzione disciplinare o giustificato da comprovate esigenze lavorative, motivo di sa- lute, familiari o di formazione professionalelicenziamento. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 1510% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a ri- chiesta richiesta del lavoratore, previa retribuzione della sola maggiora- zione, dipendente recuperate entro il trimestre successivo compatibilmen- te compatibilmente con le esigenze di servizio. Per la tipologia di lavoro orizzontale, oltre il Oltre tale limite delle ore supplementari è consentito, fino a concorrenza con l’orario massimo consentito di cui all’art. 54, lo svolgimento di presta- zioni lavorative straordinarie, parimenti è consentito lo svolgi- mento svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie per la tipologia di rapporto verticale o misto, cui si applica la disciplina legale e contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. Le eventuali clausole elastiche possono essere previste con ac- cordo scritto Clausole flessibili e cioè accordi tra lavoratore ed Ente ed il lavoratore può richie- dere di essere assistito da rappresentanti dell’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese fra le parti. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo par- ziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa , con le modalità di variazione temporale comporta una maggio- razione della retribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate dalla variazione. Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clau- sola elastica, i lavoratori: - studenti; - affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico de- generative ingravescenti; - familiari di persone affette da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; - che assistono una persona convivente con totale permanente inabilità lavorativa, disabilità che assuma connotazione di gravità (ex Legge 104/92) alla quale è stato riconosciuto il 100% di invalidità con necessità di assistenza continua; - con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con fi- glio convivente con disabilità (ex legge 104/92); L’eventuale rifiuto facoltà del lavoratore di dare disponibilità all’adozio- ne farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale, possono essere stipulati, per tutti i tipi di clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore part time ha diritto a godere delle ferie annuali come la generalità dei lavoratori a tempo pieno inquadrati al medesimo livello. Per i lavoratori con prestazione lavorativa con part-time, per modificare la sola riduzione oraria giornalieracollocazione temporale della prestazione lavorativa, le giornate prescindendo da quella originariamente concordata con il lavoratore previa definizione della fascia entro la quale la prestazione potrà essere ricollocata, con preavviso minimo di ferie annuali sono uguali a quella per i lavoratori a tempo pieno48 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. Negli altri casi i giorni Clausole elastiche che consentano di ferie sono determinati variare in proporzione alla aumento la durata della prestazione lavorativa. La retribuzione feriale del lavoratore a tempo parziale deve , possono essere in ogni caso riproporzionata in relazione alla ridotta en- tità della prestazione lavorativa. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di CCNL, è necessario accertare la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero com- plessivo dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svol- to (rapportato al tempo pieno). Ai fini dell’arrotondamento si procede a sommare gli orari dei singoli lavoratori part time e a rapportarli all’orario stabilite nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. Per le prestazioni lavorative effettuate in virtù di clausole flessibili o elastiche è prevista una rivalutazione del 2% della prestazione lavorativa, qualora la variazione riguardasse complessivamente più del 30% dell’orario normale mensile la rivalutazione riguarderà l’intera retribuzione mensile. Il lavoratore potrà recedere dalla clausola flessibile o elastica con un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro e trascorsi cinque mesi dalla stipula per esigenze di carattere familiare, di tutela della salute certificate, necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma, per necessità di studio o formazione. In sede di contrattazione aziendale verranno definite le condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro potrà, nel rispetto della normativa vigente, apporre al contratto individuale e clausole di flessibilità e clausole elastiche (es. limiti massimi della variabilità in aumento, misura e forma delle specifiche compensazioni). In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della forza lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto a quello contrattualmente previsto con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la somma degli orari di tutte le lavoratrici ed i lavoratori occupati a tempo parziale, corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno, e superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.
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