Common use of Rapporti di lavoro a tempo parziale Clause in Contracts

Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate. La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time, è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato come segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto I contratti di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgsdebbono essere stipulati per iscritto ai sensi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61/ 2000 61 e successive modifiche ed integrazionimodiche e integrazioni e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mesemese e all’anno. Nel contratto debbono essere altresì indicati lo stipendio convenuto secondo il livello di inquadramento, all’anno ed eventuali nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi. Inoltre, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole flessibili e/o elastiche concordateche prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La trasformazione modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del rapporto lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro part-timeprestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. Nel caso in cui il preavviso sia ridotto a 2 giorni la maggiorazione è del 18 per cento. I contratti aziendali possono prevedere la corresponsione di una indennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche o flessibili. La disciplina del lavoro supplementare e delle relative indennità è demandata alla contrattazione aziendale. In attesa della definizione della disciplina del lavoro supplementare da parte della contrattazione aziendale, e salvo diversa previsione della stessa, è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le parti ed è regolato come segue:ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporti di lavoro a tempo parziale. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto è può essere di tipo orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero), verticale (riduzione delle giornate di lavoro) o misto (sistema misto fra orizzontale e verticale). Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di forza lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativadell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti; - la qualifica assegnata; - la durata della prestazione lavorativa e la sua ripartizione in riferimento al giorno alla settimana, al mese ed all'anno; - l'eventuale consenso allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, formalizzato attraverso uno specifico patto nel quale deve essere fatta espressa menzione della data di stipulazione, e dei contenuti del comma 10, dell'art. 3, del D.Lgs. di cui sopra. Qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo settimanale in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni, ove l'Organizzazione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori a km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale, previo consenso del lavoratore. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture Associative disciplinato secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno volontarietà di personale, ai sensi delle vigenti disposizionientrambe le parti; - trasformazione dei rapporti di lavoro reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; - priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; - applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso; - volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000; - i genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori; - l'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta dei dipendenti interessatidel lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle rappresentanze sindacali; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei i lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e interessati alla richiesta dell'Organizzazione di chi, già dipendente, aveva trasformato trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, dovranno esprimere il proprio interessamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa L'utilizzo complessivo del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ee le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto. Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione dei lavoratori assunti a richiestatempo parziale è in misura fissa mensile, nuovamente la quota oraria e quella giornaliera si ottengono, in tutti i casi, come stabilito dall'art. 44. Fermo restando il computo per dodicesimi, delle ferie e dei permessi retribuiti, di cui agli articoli successivi, il numero di ore annuo delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi per studio spettanti ai lavoratori a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente punto 5. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno ed ai sensi del 4° comma dell'art. 3, del D.Lgs. n. 61/2000, è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario del lavoratore interessato, anche utilizzando forme di tempo parziale misto o combinato; il lavoro supplementare non potrà superare le 4 ore giornaliere. Il ricorso al lavoro supplementare, con il consenso del lavoratore, è ammesso in presenza delle sottoindicate circostanze; tuttavia il rifiuto al consenso non comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari e non configura motivi di licenziamento per giusta causa: - compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti; - interventi eccezionali che richiedano la presenza in servizio di personale in aggiunta ai normali turni di servizio ed in caso di prestazioni di lavoro straordinario da parte dei lavoratori con contratto a tempo pieno. Le lavoratrici ed Per i lavoratori interessati alla trasformazione del che svolgono un rapporto di lavoro da a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere è consentita, durante tali periodi, la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta effettuazione di fabbisogno espresso dalla Struttura Associativalavoro straordinario. Le modalità ore di assunzione seguono le stesse procedure previste lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%. Tale maggiorazione, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è altresì esclusa in ogni caso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per la generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavorogli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ. Il contratto individuale dovrà conteneregrado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello di Organizzazione anche al fine di verificarne il consolidamento. Ai sensi del 7° comma dell'art. 3, in particolaredel D.Lgs. n. 61/2000, le Organizzazioni potranno modificare la collocazione temporale delle prestazioni dei lavoratori a tempo parziale, che hanno reso consenso scritto al momento dell'assunzione, con le modalità indicate di seguito. La modifica temporanea della collocazione della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate. La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time, lavorativa è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato come segueconsentita:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Misericordie E Delle Organizzazioni Operanti Nell'ambito Socio Sanitario Assistenziale Educativo Quadriennio Normativo 2002 2005

Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale. Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate. La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time, è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato come segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus

Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) parziale, di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - tipo orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese verticale o dell’anno; Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e misto ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di forza lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativadell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupatiferme restando le esigenze dell'Organizzazione. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture Associative associazioni secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti; - in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine le associazioni informeranno con 15 giorni di preavviso i lavoratori interessati; - i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta. L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chidel lavoratore, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivatocomunicata anche alle rappresentanze sindacali. La Struttura AssociativaNella lettera di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione corrispondente a quello per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente assunti a tempo pieno. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere ; - la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale durata della prestazione riferita ridotta e la distribuzione dell'orario con riferimento, secondo la tipologia di part time al giorno, alla settimana, al mese, all’anno all'anno; - la qualifica assegnata. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed eventuali clausole flessibili e/organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o elastiche concordatepiù ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle Rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000 è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. L'eventuale rifiuto, motivato (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: ulteriore rapporto di lavoro, gravi motivi familiari), da parte del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare e non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2000, per ogni ora di lavoro supplementare, è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 45 CCNL Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista al comma 9 e dalle indennità previste dall'art. 49. Nel caso di superamento della misura massima, prevista al comma 7, dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione di cui all'art. 45 CCNL Nella maggiorazione predetta è già compresa quella indicata al comma 9. Il riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della settimana in cui si è verificato il suddetto superamento. Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro supplementare, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della richiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell'orario di lavoro ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore prestate nel periodo predetto, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di lavoro supplementare dovute a sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità dello stesso. La trasformazione retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 45. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità della stessa. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con contratto o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato. L'utilizzo complessivo del lavoro part-time, è stipulato sempre in forma scritta a tempo parziale e consensuale le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Clausole flessibili ed è regolato come segueelastiche:

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Samples: Contratto Collettivo Applicato

Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate. La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time, è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato come segue:

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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo