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Common use of Rapporto di lavoro a tempo parziale Clause in Contracts

Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dalle seguenti previsioni contrattuali. 2. La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità: a. orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno, con prestazione settimanale distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi, e comunque non inferiore alle tre ore lavorative; b. verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; c. misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b) . Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine e può essere impiegato anche in attività lavorative a turno. 3. Il personale a tempo parziale impiegato non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. La Società fissa all'atto dell'assunzione la durata della prestazione a tempo parziale, che in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 3 ore continuative e a: - 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile; - 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno. 5. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 6, 7 e 8. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa assegnata, nonché la variazione in aumento della sua durata, nel rispetto delle seguenti modalità: a. la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate potrà essere consentita fino al limite massimo del 30 % della normale prestazione annua a tempo parziale; b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, per un massimo del 30% dell’orario di lavoro individuale, non potendo comunque superare le 192 ore su base annua e le 10 ore giornaliere complessive. 7. La variazione in aumento delle ore di lavoro prestate, potrà essere consentita fino al limite massimo del 30% della normale prestazione annua a tempo parziale. La prestazione resa al di fuori dell’orario inizialmente concordato dovrà essere retribuita con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. 8. L’esercizio da parte della Società della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche, formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 4 giorni in caso di lavorazione in turno e 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione. 9. Il consenso del lavoratore allo svolgimento di clausole elastiche deve essere formalizzato attraverso specifico atto scritto. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non costituisce motivo di licenziamento, né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 10. Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone comunicazione alla Società con preavviso di un mese. 11. Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, dandone preavviso di un mese alla Società, nel caso in cui verta in una delle seguenti condizioni: a. gravi patologie cronico – degenerative sofferte dal lavoratore o, in alternativa, dal coniuge, figli e genitori; b. assistenza di una persona convivente con totale o permanente inabilità; c. assistenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di figlio convivente portatore di handicap; d. iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute. In casi eccezionali la Società valuterà l’accoglimento di ulteriori richieste di revoca presentate dal lavoratore. 12. Nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11, resta in ogni caso salva la possibilità per la Società ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. 13. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente, la Società può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare. Lo svolgimento della prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. 14. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria. 15. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è riproporzionato, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. 16. In sostituzione del relativo pagamento, il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi secondo le modalità previste dalle pattuizioni dalle Parti, ferma restando la maggiorazione prevista. 17. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale, se regolarmente autorizzate, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, se regolarmente autorizzato. 18. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in applicazione dei principi di non discriminazione, è regolamentato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto negli articoli riferiti al periodo di prova ed al periodo di preavviso. Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni relativi ai periodi di comporto di ferie annuali ed i permessi orari e giornalieri. Al personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i permessi orari. 19. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine, secondo i termini ed i limiti definititi nei punti precedenti. 20. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere tali domande, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel limite della percentuale fissata dal comma 3 del presente articolo e tenendo conto di particolari esigenze personali e familiari. 21. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento ne causa di provvedimenti disciplinari. 22. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima Unità Produttiva, per l’espletamento delle attività relative a posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La Società si riserva di accogliere tale richiesta, compatibilmente con le esigenze aziendali. Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. 23. Il lavoratore ha diritto all’accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora il coniuge, i figli, i genitori o lui stesso soffra di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente a tempo pieno. Nei seguenti casi la Società riconosce priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale: a. nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o di età inferiore ai 3 anni, o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c. in caso di lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria. A parità dei requisiti predetti, la priorità alla trasformazione viene riconosciuta in funzione dell’anzianità di servizio. 24. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo pieno, per lo stesso profilo professionale o per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà priorità al personale che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e che ne faccia espressa richiesta scritta. 25. La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e a parità di anzianità di servizio in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza e a quella di destinazione. A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico) la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano. In assenza di richiesta avanzata ai sensi di quanto previsto dal comma precedente la Società darà precedenza in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale nell’ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 26. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale per lo stesso profilo professionale e per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà la precedenza al personale in servizio a tempo pieno che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 27. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano un orario giornaliero superiore a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale, al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio. 28. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. 29. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo dei contratti part time ed il loro andamento, anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario.

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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente Parti convengono che i presupposti e dalle seguenti previsioni contrattuali. 2. La Società può procedere all'assunzione di personale con le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalitàsono: a. orizzontale: con a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario giornaliero ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a quanto stabilito nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per il personale la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo pienoparziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: − la durata del periodo di prova, con fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; − la durata della prestazione settimanale distribuita su 5 o 6 giorni lavorativilavorativa e le relative modalità; − l’inquadramento professionale, il trattamento economico e comunque non inferiore alle tre ore lavorative; b. verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso normativo proporzionato all’entità della settimana, del mese o dell'anno; c. misto: con la combinazione delle due prestazione; − ogni altra modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b) impiego. Il personale con contratto La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche instaurati con contratto a termine e può essere impiegato anche in attività lavorative a turno. 3lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. Il personale I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale impiegato con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non può eccedere ogni anno il 20% deve superare, nell’anno, la misura del personale 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. La Società fissa all'atto dell'assunzione la relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione a tempo parziale, che lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 3 ore continuative e a: - 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile; - 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno. 5alla disciplina contrattuale vigente. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 6, 7 e 8. 6. Il rapporto Al datore di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano è consentita la variazione della possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa assegnata(clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, nonché la variazione in aumento della sua duratapurché si verifichino, nel rispetto delle anche disgiuntamente, le seguenti modalità: a. la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate potrà essere consentita fino al limite massimo condizioni: − oggettive esigenze tecnico-produttive; − esigenze connesse alla funzionalità del 30 % della normale prestazione annua a tempo parziale; b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o mistomisto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, per un massimo produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del 30% dell’orario lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro individuale, lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non potendo comunque superare le 192 ore su base annua e le 10 ore giornaliere complessive. 7integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione in aumento delle ore della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro prestate, potrà essere consentita fino al limite massimo del 30% della normale prestazione annua a tempo parziale. La prestazione resa al di fuori dell’orario inizialmente concordato dovrà essere retribuita con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. 8. L’esercizio da parte della Società della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche, formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 4 giorni in almeno 5 giorni. In caso di lavorazione oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in turno e 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione. 9. Il consenso del lavoratore allo svolgimento di attuazione delle clausole elastiche deve essere formalizzato attraverso specifico atto scrittoo flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non costituisce motivo di licenziamento, né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 10. Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone comunicazione alla Società con preavviso di un mese. 11. Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, dandone preavviso di un mese alla Società, nel caso in cui verta in una delle seguenti condizioni: a. gravi patologie cronico – degenerative sofferte dal lavoratore o, in alternativa, dal coniuge, figli e genitori; b. assistenza di una persona convivente con totale o permanente inabilità; c. assistenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di figlio convivente portatore di handicap; d. iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute. In casi eccezionali la Società valuterà l’accoglimento di ulteriori richieste di revoca presentate dal lavoratore. 12. Nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11, resta in ogni caso salva la possibilità per la Società ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. 13. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente, la Società può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni I contratti provinciali di lavoro supplementare. Lo svolgimento della prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. 14. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria. 15. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è riproporzionato, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. 16. In sostituzione del relativo pagamento, il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi secondo le modalità previste dalle pattuizioni dalle Parti, ferma restando la maggiorazione prevista. 17. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale, se regolarmente autorizzate, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, se regolarmente autorizzato. 18. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in applicazione dei principi di non discriminazione, è regolamentato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto negli articoli riferiti al periodo di prova ed al periodo di preavviso. Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni relativi ai periodi di comporto di ferie annuali ed i permessi orari e giornalieri. Al personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i permessi orari. 19. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine, secondo i termini ed i limiti definititi nei punti precedenti. 20. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere tali domandedisciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel limite della percentuale fissata dal comma 3 del presente articolo e tenendo conto la facoltà di particolari esigenze personali e familiari. 21. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento ne causa di provvedimenti disciplinari. 22. Il lavoratore che abbia trasformato trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima Unità Produttiva, per l’espletamento delle attività relative a posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La Società si riserva di accogliere tale richiesta, compatibilmente per le lavoratrici madri con le esigenze aziendali. Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. 23. Il lavoratore ha diritto all’accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora il coniuge, i figli, i genitori o lui stesso soffra di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente a tempo pieno. Nei seguenti casi la Società riconosce priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale: a. nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o figli di età inferiore ai 3 tre anni, o con figlio convivente portatore facoltà di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c. in caso di lavoratrici che rientrano dal ripristinare al termine del periodo di astensione obbligatoria. A parità dei requisiti predetti, la priorità alla trasformazione viene riconosciuta in funzione dell’anzianità di servizio. 24. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo pieno, per lo stesso profilo professionale o per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà priorità al personale che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e che ne faccia espressa richiesta scritta. 25. La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e a parità di anzianità di servizio in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza e a quella di destinazione. A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico) la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano. In assenza di richiesta avanzata ai sensi di quanto previsto dal comma precedente la Società darà precedenza in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale nell’ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 26. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale per lo stesso profilo professionale e per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà la precedenza al personale in servizio a tempo pieno che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 27. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano un orario giornaliero superiore a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale, al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio. 28. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. 29. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo dei contratti part time ed il loro andamento, anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario.

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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. 1 Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dalle seguenti previsioni contrattuali. 2. 2 La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità: a. orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno, con prestazione settimanale distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi, e comunque non inferiore alle tre ore lavorative; b. verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; c. misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) a. e b) . .. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine e può essere impiegato anche in attività lavorative a turno. 3. 3 Il personale a tempo parziale impiegato non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. 4 La Società fissa all'atto dell'assunzione la durata della prestazione a tempo parziale, che in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 3 ore continuative e a: - 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile; - 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno. 5. 5 Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 6, 7 e 8. 6. 6 Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa assegnata, nonché la variazione in aumento della sua durata, nel rispetto delle seguenti modalità: a. la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate potrà essere consentita fino al limite massimo del 30 % della normale prestazione annua a tempo parziale; b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, per un massimo del 30% dell’orario di lavoro individuale, non potendo comunque superare le 192 ore su base annua e le 10 ore giornaliere complessive. 7. 7 La variazione in aumento delle ore di lavoro prestate, potrà essere consentita fino al limite massimo del 30% della normale prestazione annua a tempo parziale. La prestazione resa al di fuori dell’orario inizialmente concordato dovrà essere retribuita con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. 8. 8 L’esercizio da parte della Società della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche, formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 4 giorni in caso di lavorazione in turno e 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione. All’atto della sottoscrizione del relativo patto scritto, il lavoratore può farsi assistere da un componente delle RSU/RSA o delle organizzazioni sindacali. 9. 9 Il consenso del lavoratore allo svolgimento di clausole elastiche deve essere formalizzato attraverso specifico atto scritto. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non costituisce motivo di licenziamento, né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 10. 10 Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone comunicazione alla Società con preavviso di un mese. 11. 11 Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, dandone preavviso di un mese alla Società, nel caso in cui verta in una delle seguenti condizioni: a. gravi patologie cronico – degenerative sofferte dal lavoratore o, in alternativa, dal coniuge, figli e genitorigenitori o alla parte di un'unione civile o al convivente di fatto in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; b. assistenza di una persona convivente con totale o permanente inabilità; c. assistenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di figlio convivente portatore di handicap; d. iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute. In casi eccezionali la Società valuterà l’accoglimento di ulteriori richieste di revoca presentate dal lavoratore. 12. 12 Nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11, resta in ogni caso salva la possibilità per la Società ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. 13. 13 In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente, la Società può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare. Lo svolgimento della prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. 14. 14 Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria. 15. 15 Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è riproporzionato, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. 16. 16 In sostituzione del relativo pagamento, il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi secondo le modalità previste dalle pattuizioni dalle Parti, ferma restando la maggiorazione prevista. 17. 17 Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale, se regolarmente autorizzate, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, se regolarmente autorizzato. 18. 18 Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in applicazione dei principi di non discriminazione, è regolamentato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto negli articoli riferiti al periodo di prova ed al periodo di preavviso. Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni relativi ai periodi di comporto di ferie annuali ed i permessi orari e giornalieri. Al personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i permessi orari. 19. 19 Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine, secondo i termini ed i limiti definititi definiti nei punti precedenti. 20. 20 Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere tali domande, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel limite della percentuale fissata dal comma 3 del presente articolo e tenendo conto di particolari esigenze personali e familiari. 21. 21 Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento ne causa di provvedimenti disciplinari. 22. 22 Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima Unità Produttiva, per l’espletamento delle attività relative a posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La Società si riserva di accogliere tale richiesta, compatibilmente con le esigenze aziendali. Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. 23. 23 Il lavoratore ha diritto all’accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora il coniuge, i figli, i genitori o lui stesso soffra di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente a tempo pieno. Nei seguenti casi la Società riconosce priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale: a. nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o di età inferiore ai 3 anni, o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c. in caso di lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria. A parità dei requisiti predetti, la priorità alla trasformazione viene riconosciuta in funzione dell’anzianità di servizio. 24. 24 Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo pieno, per lo stesso profilo professionale o per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà priorità al personale che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e che ne faccia espressa richiesta scritta. 25. 25 La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e a parità di anzianità di servizio in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza e a quella di destinazione. A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico) la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano. In assenza di richiesta avanzata ai sensi di quanto previsto dal comma precedente la Società darà precedenza in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale nell’ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 26. 26 Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale per lo stesso profilo professionale e per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà la precedenza al personale in servizio a tempo pieno che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 27. 27 Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano un orario giornaliero superiore a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale, al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio. 28. 28 I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. 29. 29 La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo dei contratti part time ed il loro andamento, anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario.

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Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente Parti convengono che i presupposti e dalle seguenti previsioni contrattuali. 2. La Società può procedere all'assunzione di personale con le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalitàsono: a. orizzontale: con a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario giornaliero ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a quanto stabilito nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per il personale la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo pienoparziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: - la durata del periodo di prova, con fissata sulla base dell’art. 12 del presente CCNL; - la durata della prestazione settimanale distribuita su 5 o 6 giorni lavorativilavorativa e le relative modalità; - l’inquadramento professionale, il trattamento economico e comunque non inferiore alle tre ore lavorative; b. verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso normativo proporzionato all’entità della settimana, del mese o dell'anno; c. misto: con la combinazione delle due prestazione; - ogni altra modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b) impiego. Il personale con contratto La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche instaurati con contratto a termine e può essere impiegato anche in attività lavorative a turno. 3lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. Il personale I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale impiegato con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non può eccedere ogni anno il 20% deve superare, nell’anno, la misura del personale 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. La Società fissa all'atto dell'assunzione la relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione a tempo parziale, che lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 3 ore continuative e a: - 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile; - 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno. 5alla disciplina contrattuale vigente. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 6, 7 e 8. 6. Il rapporto Al datore di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano è consentita la variazione della possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa assegnata(clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, nonché la variazione in aumento della sua duratapurché si verifichino, nel rispetto delle anche disgiuntamente, le seguenti modalità: a. la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate potrà essere consentita fino al limite massimo condizioni: - oggettive esigenze tecnico-produttive; - esigenze connesse alla funzionalità del 30 % della normale prestazione annua a tempo parziale; b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o mistomisto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, per un massimo produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del 30% dell’orario lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro individuale, lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non potendo comunque superare le 192 ore su base annua e le 10 ore giornaliere complessive. 7integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione in aumento delle ore della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro prestate, potrà essere consentita fino al limite massimo del 30% della normale prestazione annua a tempo parziale. La prestazione resa al di fuori dell’orario inizialmente concordato dovrà essere retribuita con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. 8. L’esercizio da parte della Società della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche, formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 4 giorni in almeno 5 giorni. In caso di lavorazione oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in turno e 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione. 9. Il consenso del lavoratore allo svolgimento di attuazione delle clausole elastiche deve essere formalizzato attraverso specifico atto scrittoo flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non costituisce motivo di licenziamento, né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 10. Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone comunicazione alla Società con preavviso di un mese. 11. Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, dandone preavviso di un mese alla Società, nel caso in cui verta in una delle seguenti condizioni: a. gravi patologie cronico – degenerative sofferte dal lavoratore o, in alternativa, dal coniuge, figli e genitori; b. assistenza di una persona convivente con totale o permanente inabilità; c. assistenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di figlio convivente portatore di handicap; d. iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute. In casi eccezionali la Società valuterà l’accoglimento di ulteriori richieste di revoca presentate dal lavoratore. 12. Nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11, resta in ogni caso salva la possibilità per la Società ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. 13. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente, la Società può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni I contratti provinciali di lavoro supplementare. Lo svolgimento della prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. 14. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria. 15. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è riproporzionato, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. 16. In sostituzione del relativo pagamento, il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi secondo le modalità previste dalle pattuizioni dalle Parti, ferma restando la maggiorazione prevista. 17. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale, se regolarmente autorizzate, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, se regolarmente autorizzato. 18. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in applicazione dei principi di non discriminazione, è regolamentato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto negli articoli riferiti al periodo di prova ed al periodo di preavviso. Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni relativi ai periodi di comporto di ferie annuali ed i permessi orari e giornalieri. Al personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i permessi orari. 19. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine, secondo i termini ed i limiti definititi nei punti precedenti. 20. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere tali domandedisciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel limite della percentuale fissata dal comma 3 del presente articolo e tenendo conto la facoltà di particolari esigenze personali e familiari. 21. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento ne causa di provvedimenti disciplinari. 22. Il lavoratore che abbia trasformato trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima Unità Produttiva, per l’espletamento delle attività relative a posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La Società si riserva di accogliere tale richiesta, compatibilmente per le lavoratrici madri con le esigenze aziendali. Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. 23. Il lavoratore ha diritto all’accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora il coniuge, i figli, i genitori o lui stesso soffra di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente a tempo pieno. Nei seguenti casi la Società riconosce priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale: a. nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o figli di età inferiore ai 3 tre anni, o con figlio convivente portatore facoltà di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c. in caso di lavoratrici che rientrano dal ripristinare al termine del periodo di astensione obbligatoria. A parità dei requisiti predetti, la priorità alla trasformazione viene riconosciuta in funzione dell’anzianità di servizio. 24. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale il rapporto a tempo pieno, per lo stesso profilo professionale o per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà priorità al personale che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e che ne faccia espressa richiesta scritta". 25. La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e a parità di anzianità di servizio in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza e a quella di destinazione. A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico) la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano. In assenza di richiesta avanzata ai sensi di quanto previsto dal comma precedente la Società darà precedenza in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale nell’ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 26. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale per lo stesso profilo professionale e per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà la precedenza al personale in servizio a tempo pieno che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 27. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano un orario giornaliero superiore a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale, al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio. 28. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. 29. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo dei contratti part time ed il loro andamento, anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dalle seguenti previsioni contrattuali. 2. La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità: a. orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno, con prestazione settimanale distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi, e comunque non inferiore alle tre ore lavorative; b. verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; c. misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b) . Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine e può essere impiegato anche in attività lavorative a turno. 3. Il personale a tempo parziale impiegato non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 4. La Società fissa all'atto dell'assunzione la durata della prestazione a tempo parziale, che in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 3 ore continuative e a: - 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile; - 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno. 5. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 6, 7 e 8. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa assegnata, nonché la variazione in aumento della sua durata, nel rispetto delle seguenti modalità: a. la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate potrà essere consentita fino al limite massimo del 30 % della normale prestazione annua a tempo parziale; b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, per un massimo del 30% dell’orario di lavoro individuale, non potendo comunque superare le 192 ore su base annua e le 10 ore giornaliere complessive. 7. La variazione in aumento delle ore di lavoro prestate, potrà essere consentita fino al limite massimo del 30% della normale prestazione annua a tempo parziale. La prestazione resa al di fuori dell’orario inizialmente concordato dovrà essere retribuita con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. 8. L’esercizio da parte della Società della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche, formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 4 giorni in caso di lavorazione in turno e 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione. 9. Il consenso del lavoratore allo svolgimento di clausole elastiche deve essere formalizzato formalizza to attraverso specifico atto scritto. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non costituisce motivo di licenziamento, né può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 10. Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone comunicazione alla Società con preavviso di un mese. 11. Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, dandone preavviso di un mese alla Società, nel caso in cui verta in una delle seguenti condizioni: a. gravi patologie cronico – degenerative sofferte dal lavoratore o, in alternativa, dal coniuge, figli e genitori; b. assistenza di una persona convivente con totale o permanente inabilità; c. assistenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di figlio convivente portatore di handicap; d. iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente legalme nte riconosciute. In casi eccezionali la Società valuterà l’accoglimento di ulteriori richieste di revoca presentate dal lavoratore. 12. Nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11, resta in ogni caso salva la possibilità per la Società ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. 13. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente, la Società può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare. Lo svolgimento della prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. 14. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione retribuzio ne oraria. 15. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è riproporzionato, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. 16. In sostituzione del relativo pagamento, il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi secondo le modalità previste dalle pattuizioni dalle Parti, ferma restando la maggiorazione prevista. 17. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale, se regolarmente autorizzate, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, se regolarmente autorizzato. 18. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in applicazione dei principi di non discriminazione, è regolamentato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto negli articoli riferiti al periodo di prova ed al periodo di preavviso. Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni relativi ai periodi di comporto di ferie annuali ed i permessi orari e giornalieri. Al personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i permessi orari. 19. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine, secondo i termini ed i limiti limit i definititi nei punti precedenti. 20. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere tali domande, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel limite della percentuale fissata dal comma 3 del presente articolo e tenendo conto di particolari esigenze personali e familiari. 21. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento ne causa di provvedimenti disciplinari. 22. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima Unità Produttiva, per l’espletamento delle attività relative a posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La Società si riserva di accogliere tale richiesta, compatibilmente con le esigenze aziendali. Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza. 23. Il lavoratore ha diritto all’accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora il coniuge, i figli, i genitori o lui stesso soffra di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente a tempo pieno. Nei seguenti casi la Società riconosce priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale: a. nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o di età inferiore ai 3 anni, o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c. in caso di lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria. A parità dei requisiti predetti, la priorità alla trasformazione viene riconosciuta in funzione dell’anzianità di servizio. 24. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo pieno, per lo stesso profilo professionale o per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà priorità al personale che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e che ne faccia espressa richiesta scritta. 25. La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e a parità di anzianità di servizio in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza e a quella di destinazione. A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico) la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano. In assenza di richiesta avanzata ai sensi di quanto previsto dal comma precedente la Società darà precedenza in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale nell’ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 26. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale per lo stesso profilo professionale e per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà la precedenza al personale in servizio a tempo pieno che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. L’eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma. 27. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano un orario giornaliero superiore a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale, al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio. 28. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. 29. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull’utilizzo dei contratti part time ed il loro andamento, anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro