Assunzione a termine Clausole campione

Assunzione a termine. 1 Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto. 2. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a) maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione; b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio; c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative: d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; e) manutenzione straordinaria degli impianti; f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi; g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero di lavoratori impegnati in attività formative. 3. Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 2, ad esclusione della lettera g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario. 4. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell’anno il 5% del personale in organico in Azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. La proroga del contratto a termine è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In tal caso la durata complessiva del contratto a termine non potrà essere superiore a 24 mesi. 6. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi dei traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal...
Assunzione a termine. L'assunzione a termine è disciplinata dalla legge 18-4-1962 n. 230. Le aziende possono assumere personale con contratto a termine per servizi stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire personale assente per malattia, ferie, per servizio militare, ecc. Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con l'indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e del periodo di durata del servizio. Il lavoratore che alla scadenza convenuta è mantenuto in servizio, senza proroga scritta e consensuale del contratto a termine si intende tacitamente confermato come effettivo con il relativo trattamento. Qualora l'assunzione a termine non risulti giustificata e appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale effettivo.
Assunzione a termine. Per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo deter- minato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 Settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto a termine deve risultare da un atto scritto nel quale sono specificate le ragioni per cui si ricorre all’apposizione di un termine. La copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore contestual- mente all’inizio della prestazione. Gli accordi integrativi di cui al successivo articolo 44 stabiliranno la percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, che in ogni modo non potrà essere superiore al 15%. Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto in proporzione al periodo lavo- rativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso. Il lavoratore a tempo determinato che ha svolto il suo servizio presso l’Associazione, vanta, in caso di assunzione, un diritto di precedenza ad essere riassunto presso la stessa Associazione con la medesima qualifi- ca ricoperta nel precedente rapporto, a patto che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazio- ne del rapporto stesso. Qualora al contratto a termine subentrasse un rapporto a tempo inde- terminato, il periodo di servizio prestato con contratto a termine varrà ad ogni effetto ai fini dell’anzianità. Delle assunzioni con rapporto a tempo determinato dovranno essere informate preventivamente le RSA/RSU.
Assunzione a termine. ► sostituito dall’art. 0, xxxx. X) xxx XXXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. pag. 107)
Assunzione a termine. 1.Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti norme di legge. In particolare, ai sensi dell’art. 8 bis della Legge 25.3.1983 n. 79, per sopperire alle maggiori esigenze del servizio, potrà essere assunto personale con contratto a tempo determinato. 0.Xx sensi dell’art. 23 della legge 28.2.1987 n. 56 e successive modificazioni, le parti convengono che, oltre alle ipotesi previste dalla legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 25.3.1983 n. 79, si potrà ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi: assenza per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio) necessità di svolgere lavori temporanei: Il contratto a termine non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario. 0.Xx quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell’anno: a)il 25% del personale di esercizio b)il 25% del restante personale impiegatizio. A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali massime di utilizzo del personale riferite all’unità stessa. 4.I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza, ove necessari, per le assunzioni a tempo indeterminato.
Assunzione a termine. 1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti norme di legge. Preferibilmente si ricorrerà alle assunzioni con contratto a termine nei seguenti casi: - assenza per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio) - necessità di svolgere lavori temporanei. - particolari esigenze organizzative Il contratto a termine non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario. 2. La quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno: a) il 25% del personale di esercizio b) il 25% del restante personale impiegatizio. A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali di utilizzo del personale riferite all'unità stessa. 3. I lavoratori assunti a tempo determinato nell'area esercizio, a parità di condizioni, hanno diritto di precedenza, ove necessari, per le assunzioni a tempo indeterminato.
Assunzione a termine. 1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto. 2. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a) maggiori esigenze di personale per l’espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione; b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da giugno a settembre e da dicembre a gennaio o nei diversi periodi, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative; d) necessità derivanti da intensificazioni dell’attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; e) manutenzione straordinaria degli impianti; f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l’avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi;
Assunzione a termine. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizione di legge in materia. In particolare, per sopperire alle maggiori esigenze del servizio di esazione pedaggi, connesse con la espansione del traffico autostradale che si verifica normalmente in determinati periodi dell'anno, potrà essere assunto personale straordinario di esazione con contratto a tempo determinato secondo la normativa di legge applicata al settore. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale straordinario di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi del traffico delle singole stazioni o gruppi di stazioni. Le assunzioni temporanee di personale straordinario potranno essere effettuate con l'osservanza delle condizioni, modalità e limiti vigenti per le assunzioni presso gli enti pubblici.
Assunzione a termine. Oltre ai casi previsti dalle leggi e dagli accordi interconfederali vigenti in materia, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 23 legge n. 56/87 nelle seguenti ipotesi: - espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie; - lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, a quelle normalmente impiegate; - esecuzione di un'opera o di un servizio non predeterminato nel tempo, avente carattere straordinario od occasionale; - sostituzione di lavoratori in aspettativa o congedo con diritto alla conservazione del posto; - sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi del decreto legislativo 626/94; - sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento; - imprevista intensificazione di attività anche derivante dall'acquisizione di nuovi lavori o anche indotta dall'attività di altri settori che non sia possibile evadere con le normali risorse; - esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali. Inoltre, ai sensi della legge n. 230/1962, l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 151/2001. L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare.
Assunzione a termine. In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 e del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro a termine. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della legge n. 230/1962, nei seguenti altri casi: 1) per coprire le necessità straordinarie derivanti dall'assunzione da parte dell'azienda di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; 2) per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la legge o il contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonchè per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari. Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del precedente comma non può superare il limite del tre per cento del personale in forza al 1º gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni di legge nei casi da queste previste, il presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, punto 1, legge 28 febbraio 1987, n. 56.