Area di applicazione Clausole campione

Area di applicazione. 1. Il contratto collettivo nazionale si applica al personale dipendente dell'ANAS. 2. I benefici economici derivanti dal presente contratto vengono, altresì, applicati al personale che sarà collocato in quiescenza nell'arco di ciascun biennio, secondo quanto previsto dall'art.77 relativo al trattamento economico. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quanto previsto dall'art. 2122 C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumono iniziative unilaterali. 5. In relazione a quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, trascorso il periodo di vacanza contrattuale, verrà corrisposta la relativa indennità. 6. Gli istituti economici e normativi, previsti negli accordi contrattuali, trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a termine e del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, e a tutti coloro che instaurano un rapporto di dipendenza con l'ANAS.
Area di applicazione. 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2,del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellati dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, relativi , rispettivamente, al : - personale non dirigente ; - personale dirigente delle relative autonome aree di contrattazione.
Area di applicazione. 1.1. Per tutte le richieste, ordini, acquisti – anche futuri – così come per altre transazioni legali e servizi forniti da TGW Italia S.r.l. (di seguito denominata “TGW”), dovranno essere applicati i seguenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto. Il fornitore riconosce espressamente che sin da ora TGW solleva obiezioni in merito a tutte le possibili divergenze presenti nella conferma di un ordine o in qualsiasi altro documento commerciale del fornitore. Termini e condizioni del fornitore o accordi che si discostano dai presenti Termini e Condizioni di Acquisto potranno essere considerati validi esclusivamente a seguito della stipula di un valido accordo scritto. L’accettazione dei beni e dei servizi o il pagamento degli stessi non sono da interpretare come un consenso espresso in merito ai termini e alle condizioni generali del fornitore. 1.2. I presenti Termini e Condizioni di Acquisto saranno applicati come contratti quadro anche per ulteriori transazioni legali in corso con il fornitore. Qualora esista un contratto relativo all’e- commerce, i presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto saranno integrativi al contratto di e-commerce. 1.3. Nel caso di conflitti su base contrattuale, si applicherà il seguente ordine di priorità: • accordi speciali (ad es. contratto di consegna, contratto relativo alla garanzia di qualità etc.), a condizione che siano riconosciuti da TGW per iscritto • i presenti Termini e Condizioni di Acquisto • disposizioni non obbligatorie del diritto commerciale e civile
Area di applicazione. 1. Il presente Regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei contratti del Comune di Iglesias ( Ente ). 2. L'Ente è persona giuridica che, ai sensi dell'Articolo 11 del Codice Civile, è fornito di capacità contrattuale come le persone fisiche ed interviene nella stipulazione di contratti in posizione di parità nei confronti della controparte ed è soggetto alle norme del Codice Civile. 3. La posizione di Ente Pubblico non è, però, irrilevante in questa attività contrattuale, in quanto la sua natura giuridica gli impone prima, durante e dopo la stipulazione del contratto, il rispetto di procedure particolari e controlli che regolano, in un determinato modo, l'attività dell'Ente che lo differenziano da quella del privato. 4. Per la scelta del Contraente, l'Ente deve osservare i principi di concorrenzialità, di trasparenza, di economicità e di convenienza ed imparzialità mediante il ricorso a determinate forme e procedure amministrative ed ha, in ogni caso, il dovere di agire esclusivamente per il conseguimento dei fini di pubblico interesse. 5. I requisiti di validità dei contratti dell'Ente attengono essenzialmente alla manifestazione di volontà ed alla forma; la prima deve pervenire dall'organo al quale le norme attribuiscono la competenza, tramite le deliberazioni, oppure tramite determinazioni - provvedimenti dirigenziali e la forma deve essere scritta, a pena di nullità. 6. Il presente Regolamento contiene le norme, nel pieno rispetto delle normative comunitarie - statali - regionali e statutarie, per disciplinare la ricerca del contraente, e i vari sistemi di gara fino alla stipulazione del contratto per qualsiasi importo, anche il più modesto. Esso, per la sua natura giuridica, è da considerarsi un atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Articolo 42, comma 2°, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. Sotto il profilo formale esso è un atto amministrativo, sotto il profilo sostanziale esso è un atto normativo. 7. I contratti, salve le eccezioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, sono preceduti da apposite procedure di gara, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto – della licitazione privata - dell'appalto concorso - della trattativa privata oppure possono essere affidati con il sistema in economia, mediante cottimo fiduciario secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 8. L'Ente è dotato del "Regolamento di Contabilità", nel quale sono disciplinati gli interventi in economia...
Area di applicazione. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso: - per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003); - per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie x xxxxxxxx). Ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 37, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003). - in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età o con lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento (art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003). Il X.Xxx. n. 276/2003, aveva previsto che in caso di inerzia della contrattazione collettiva il Ministro del lavoro, dato corso inutilmente al procedimento di cui all'art. 40, del D.Lgs. in parola, individuasse con decreto in xxx xxxxxxxxxxx x xxxx in cui è ammesso il ricorso al lavoro intermittente. In applicazione di tale norma, il D.M. 23 ottobre 2004 ha stabilito che la stipulazione di contratti di lavoro intermittente è ammessa per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (elenco delle attività discontinue ai fini della esclusione dalla disciplina limitativa dell'orario di lavoro).
Area di applicazione. A far tempo dal 1° gennaio 2009 la normativa di seguito descritta in materia di inquadramenti si applica al Personale dipendente in servizio nelle Banche di cui all’allegato 1, nel rispetto delle condizioni, dei termini e dei limiti stabiliti nel presente documento. Fanno eccezione le Banche facenti parte del Gruppo Casse del Centro e dell’ex Gruppo CR Firenze nell’ambito delle quali le previsioni del presente accordo troveranno applicazione in occasione della prossima migrazione procedurale sul sistema target e dell’attuazione della struttura organizzativa prevista al completamento del percorso di armonizzazione. Per quanto attiene a Banca CIS l’applicazione del presente accordo avverrà successivamente all’integrazione della Società stessa nella Rete della Divisione Banca dei Territori Ferme restando le previsioni della contrattazione nazionale in ordine a ciascuna declaratoria di riferimento ”che definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili” per l’inquadramento nell’ambito della categoria dei Quadri direttivi o delle Aree professionali (rispettivamente artt. 76- 77 e artt. 84-87 CCNL 8 dicembre 2007), i profili professionali che seguono riassumono gli elementi caratterizzanti, i requisiti indispensabili ed i tratti organizzativi distintivi di ciascuna delle figure professionali in essa considerate, in collegamento funzionale inscindibile con l’attuale assetto organizzativo delle singole strutture aziendali di appartenenza, con esclusione pertanto di qualsiasi eventuale estensione di carattere analogico. Ai fini di quanto riportato nel presente accordo le Parti si danno atto che:
Area di applicazione. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d’oneri si applicano alle forniture occorrenti per i servizi del Corpo Forestale Regionale.
Area di applicazione. 1. Il presente accordo si applica ai segretari generali comunali e provinciali, di seguito denominati “segretari generali”, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, del d.lgs. n. 29 del 1993. 2. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato ( biennio economico 1996-97 ), il presente accordo integrativo disciplina gli istituti economici distinti dallo stipendio tabellare in base alla classificazione degli Enti di cui alla Tabella D allegata al DPR n. 749 del 1972. 3. Sono definiti di seguito come “Enti metropolitani” le Provincie e i Comuni capoluogo di cui all’art. 17 della legge n. 142 del 1990 e delle leggi delle Regioni a Statuto speciale ivi previste.
Area di applicazione. Il Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti di Banca Intesa. Si confida che il C.I.A. di Banca Intesa possa essere una base adeguata per coordinare i contratti all’interno dell’intero Gruppo Intesa.
Area di applicazione. Devono essere prese in considerazione tutte le aree lavorative il cui personale, qualificato ad operare in autonomia, disponga di locali idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa in linea con quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro, D.l.g.s. n. 626/94 e successive modifiche, con particolare riguardo all'impiantistica elettrica così come dettato dalla legge 46/90.