Area di applicazione. 1.1. Per tutte le richieste, ordini, acquisti – anche futuri – così come per altre transazioni legali e servizi forniti da TGW Italia S.r.l. (di seguito denominata “TGW”), dovranno essere applicati i seguenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto. L’Appaltatore riconosce espressamente che sin da ora TGW solleva obiezioni in merito a tutte le possibili divergenze presenti nella conferma di un ordine o in qualsiasi altro documento commerciale dell’Appaltatore. Termini e condizioni dell’Appaltatore o accordi che si discostano dai presenti Termini e Condizioni di Acquisto potranno essere considerati validi esclusivamente a seguito della stipula di un valido accordo scritto. L’accettazione dei beni e dei servizi o il pagamento degli stessi non sono da interpretare come un consenso espresso in merito ai termini e alle condizioni generali dell’Appaltatore.
Area di applicazione. 1. Il contratto collettivo nazionale si applica al personale dipendente dell’ANAS.
Area di applicazione. 1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2 e art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80.
Area di applicazione. Il presente documento si applica all’area di esercizio dei servizi di assistenza erogati da Applico Digital Lab.
Area di applicazione. Il Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti di Banca Intesa. Si confida che il C.I.A. di Banca Intesa possa essere una base adeguata per coordinare i contratti all’interno dell’intero Gruppo Intesa.
Area di applicazione. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d’oneri si applicano alle forniture occorrenti per i servizi del Corpo Forestale Regionale.
Area di applicazione. I progetti relativi a contratti e fornitori indicati dall’Istituto come facenti parte del Programma.
Area di applicazione. Devono essere prese in considerazione tutte le aree lavorative il cui personale, qualificato ad operare in autonomia, disponga di locali idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa in linea con quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro, D.l.g.s. n. 626/94 e successive modifiche, con particolare riguardo all'impiantistica elettrica così come dettato dalla legge 46/90.
Area di applicazione. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso: - per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003); - per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie x xxxxxxxx). Ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 37, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003). - in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età o con lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento (art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003). Il X.Xxx. n. 276/2003, aveva previsto che in caso di inerzia della contrattazione collettiva il Ministro del lavoro, dato corso inutilmente al procedimento di cui all'art. 40, del D.Lgs. in parola, individuasse con decreto in xxx xxxxxxxxxxx x xxxx in cui è ammesso il ricorso al lavoro intermittente. In applicazione di tale norma, il D.M. 23 ottobre 2004 ha stabilito che la stipulazione di contratti di lavoro intermittente è ammessa per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (elenco delle attività discontinue ai fini della esclusione dalla disciplina limitativa dell'orario di lavoro).
Area di applicazione. 1. Il Regolamento si applica a tutto il personale del Comparto, in servizio presso l’Azienda ed in comando presso la Fondazione MBBM, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per il personale assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 12.