RAPPRESENTANZA SOCIALE Clausole campione

RAPPRESENTANZA SOCIALE. 26.1. La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed anche in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente, o in caso di assenza o impedimento del Presidente al Vice Presidente, ove nominato. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. 2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente e all’amministratore delegato. 3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. INVARIATO
RAPPRESENTANZA SOCIALE. In caso di amministrazione collegiale, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati. Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico, a questi spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 0.Xx rappresentanza sociale degli affiliati nei confronti della F.I.S.G. spetta al Presidente o a coloro i quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali ritualmente depositati presso la F.I.S.G., e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l’anno in corso, alla Federazione stessa. 0.Xx particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti al precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento. 3.Non possono far parte dell’organo amministrativo di un Affiliato coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti definitivi di cessazione del tesseramento in seguito a sanzioni deliberate da una Federazione Sportiva del C.O.N.I., da una Disciplina Sportiva Associata o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni o dagli organismi sportivi internazionali o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva o, comunque, svolgano analoga funzione presso altro sodalizio affiliato alla FISG. 4.Qualora ciò si verificasse, essi devono essere espulsi dal sodalizio al quale appartengono, pena il decadimento del conseguito diritto di affiliazione da parte del sodalizio stesso.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. La rappresentanza della società, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualsiasi grado di giurisdizione nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, spetteranno al Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo al Vicepresidente. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà a ciascun Amministratore Delegato, se nominati, nei limiti della delega ed ai procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. C’è una netta distinzione tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza, in quanto: – L’Amministrazione è il potere di gestire la società, decidendo il compimento degli atti utili e/o necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. • Esso concerne l’attività amministrativa interna, ossia la fase decisoria delle operazioni sociali; – La rappresentanza è il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale; • esso attiene alla sfera dei rapporti che intervengono tra la Segue società e i terzi. 20 • Anche in ordine al potere di rappresentanza, il legislatore appresta un modello legale, – destinato ad applicarsi in assenza di una diversa disciplina contrattuale; • infatti, in mancanza di diversa disposizione del contratto, – la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore Segue – e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266 co. 2 c.c.) • Nel modello legale, sussiste, una coincidenza tra potere gestorio e potere di rappresentanza, per cui: – la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore nella stessa forma, disgiuntiva o congiuntiva, prevista per il regime di amministrazione della società. Ne deriva che: • in caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun socio amministratore può decidere e stipulare autonomamente atti in nome della società (Cass. 9927/2004); • in regime di amministrazione congiuntiva, fermo restando che le operazioni sociali possono essere deliberate all’unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto; sia il potere di gestione che il potere di rappresentanza si estendono “a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”, senza distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (Cass. 2430/1994; 21520/2004). • Con le medesime modalità, è attribuito ai soci amministratori, anche quello di rappresentanza processuale, ovvero di stare in giudizio in nome della società (art. 2266 c.c.)
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell’Organo Amministrativo.

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