RAPPRESENTANZA SOCIALE Clausole campione

RAPPRESENTANZA SOCIALE. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 26.1 La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed anche in giudizio e la firma sociale spettano all’Amministratore Unico o al Presidente, a seconda dei casi, o in caso di assenza o impedimento del Presidente al Vice Presidente, ove nominato. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell’assenza o impedimento del Presidente. 26.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione conferisca le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, la rappresentanza della Società spetta anche a quest’ultimo nei limiti della delega ricevuta. 26.3 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale per singoli atti e/o categorie di atti, pure in sede processuale, anche con facoltà di sub-delega. 26.4 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al Liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di Liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell’Organo Amministrativo. 2) La rappresentanza sociale spetta inoltre, se nominati, all’ amministratore delegato, al direttore, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall’Organo Amministrativo nell'atto di nomina.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. In caso di amministrazione collegiale, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati. Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico, a questi spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. C’è una netta distinzione tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza, in quanto: – L’Amministrazione è il potere di gestire la società, decidendo il compimento degli atti utili e/o necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. • Esso concerne l’attività amministrativa interna, ossia la fase decisoria delle operazioni sociali; – La rappresentanza è il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale; • esso attiene alla sfera dei rapporti che intervengono tra la Segue società e i terzi. 20 • Anche in ordine al potere di rappresentanza, il legislatore appresta un modello legale, – destinato ad applicarsi in assenza di una diversa disciplina contrattuale; • infatti, in mancanza di diversa disposizione del contratto, – la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore Segue – e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266 co. 2 c.c.) • Nel modello legale, sussiste, una coincidenza tra potere gestorio e potere di rappresentanza, per cui: – la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore nella stessa forma, disgiuntiva o congiuntiva, prevista per il regime di amministrazione della società. Ne deriva che: • in caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun socio amministratore può decidere e stipulare autonomamente atti in nome della società (Cass. 9927/2004); • in regime di amministrazione congiuntiva, fermo restando che le operazioni sociali possono essere deliberate all’unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto; sia il potere di gestione che il potere di rappresentanza si estendono “a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”, senza distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (Cass. 2430/1994; 21520/2004). • Con le medesime modalità, è attribuito ai soci amministratori, anche quello di rappresentanza processuale, ovvero di stare in giudizio in nome della società (art. 2266 c.c.)
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 0.Xx rappresentanza sociale degli affiliati nei confronti della F.I.S.G. spetta al Presidente o a coloro i quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali ritualmente depositati presso la F.I.S.G., e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l’anno in corso, alla Federazione stessa. 0.Xx particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti al precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento. 3.Non possono far parte dell’organo amministrativo di un Affiliato coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti definitivi di cessazione del tesseramento in seguito a sanzioni deliberate da una Federazione Sportiva del C.O.N.I., da una Disciplina Sportiva Associata o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni o dagli organismi sportivi internazionali o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva o, comunque, svolgano analoga funzione presso altro sodalizio affiliato alla FISG. 4.Qualora ciò si verificasse, essi devono essere espulsi dal sodalizio al quale appartengono, pena il decadimento del conseguito diritto di affiliazione da parte del sodalizio stesso.
RAPPRESENTANZA SOCIALE. La rappresentanza della società, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualsiasi grado di giurisdizione nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, spetteranno al Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo al Vicepresidente. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà a ciascun Amministratore Delegato, se nominati, nei limiti della delega ed ai procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

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  • Rappresentanza Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 163/2006 e xx.xx. e dalle disposizioni della Legge regionale n. 5/2007, per le parti non espressamente disciplinate nella indicata normativa nazionale. L'offerta sarà presentata dalle Ditte concorrenti in lingua italiana entro i termini e con le modalità precisate nella bando. Essa comprenderà: Offerta economica a. L’offerta dell’importo a corpo, espressa in cifre e lettere, corrispondente al prezzo derivante dal computo metrico estimativo, di cui al successivo punto, nonché l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza, in base al quale la Ditta concorrente si impegna ad eseguire i lavori , le forniture gli oneri e le prestazioni, alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente capitolato tecnico- prestazionale; b. L’offerta dell’importo a corpo, espressa in cifre ed in lettere, nei limiti indicati nel bando, da corrispondere alla Ditta offerente per la fornitura dei servizi di ingegneria, ivi compresi i servizi di geologia e geotecnica, nonché l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo a base d’asta per tali servizi, in base ai quali la Ditta concorrente si impegna ad eseguirli, alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente capitolato speciale prestazionale. c. Il computo metrico estimativo, corredato di elenco prezzi unitari ed eventuali analisi (qualora i prezzi proposti non siano compresi fra quelli ufficiali della Regione Sardegna in vigore al momento dell’offerta), suddiviso per categorie e con l'importo complessivo risultante dalla somma dei prodotti parziali corrispondente a ciascuna categoria; detto importo dovrà corrispondere al prezzo a corpo globale indicato al punto "a.". In caso di discordanza, ovvero qualora dalle successive verifiche effettuate risultassero delle discordanze, verrà tenuto per assunto il prezzo globale offerto e la differenza con gli importi calcolati verrà ripartita proporzionalmente su tutti i prezzi offerti. Il suddetto computo metrico estimativo non avrà valore contrattuale, essendo l’appalto affidato con corrispettivo a corpo, ma viene richiesto solo per permettere all’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta; d. una copia completa di elaborati di progetto e disegni, con riferimento a quanto prescritto dall’art 11 del presente Capitolato prestazionale, corredati di ogni particolare, come specificato negli xxx.xx da 26 a 34 del D.P.R. 554/1999. Il computo metrico (non estimativo) dovrà riportare esclusivamente le quantità stimate e sarà privo di ogni riferimento ai prezzi unitari ed ai costi; e. Un elenco dei mezzi e delle attrezzature che la Ditta intende impiegare nella realizzazione dell’opera;

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale. 2. Il livello di negoziazione nazionale individua: a) le garanzie per i cittadini; b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; d) la compatibilità economica; e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN. 3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati. 4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione; b) incompatibilità; c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione; d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza; e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione; f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione; g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni; h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti; i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale; j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale; l) struttura del compenso; m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione. 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini; d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi; f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori – strutture associate della medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie – Regione; h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale; j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.

  • PRESENTAZIONE 14:00 Registrazione dei partecipanti 14:30 Saluti istituzionali e inizio lavori Assunzioni Agevolate: casi, aliquote, requisiti Esonero contributivo per l’assunzione di giovani Esonero contributivo per laureati e ricercatori Incentivo Occupazione NEET Apprendistato di I livello e sua trasformazione Apprendistato con beneficiari di disoccupazione Le altre tipologie più diffuse Organico e adempimenti Da 1 a 35 dipendenti: cosa deve, può o non può fare il datore di lavoro • Numero di apprendisti che è possibile assumere • Numero di contratti a termine e di somministrati • Disabili: quando scatta l’obbligo di assunzione • Licenziamento: quali tutele con e senza tutele crescenti Età del lavoratore e Contratti Atipici: da 15 a 65 anni Anno per anno: quando sono previste deroghe alle assunzioni? Età del lavoratore e Assunzioni Agevolate: da 15 a 65 anni Quali sono le agevolazioni fruibili senza particolari requisiti anagrafici? Quali sono, invece, le agevolazioni subordinate a particolari requisiti anagrafici? Esempi e casi pratici Diritto sindacale in pratica: cosa disciplinare con il contratto aziendale I contratti aziendali più innovativi: quali spunti per le PMI? Contratti atipici e contratto aziendale: quali deroghe Contratti di prossimità: cosa prevedono quelli più interessanti? 18:30 Fine lavori Cambiare prospettiva è sempre utile e spesso, come recita il detto popolare, “il diavolo è nei dettagli”. Ecco quindi l’utilità di una “rilettura” non convenzionale delle norme vigenti e di una riflessione sulle possibilità operative partendo dai numeri e, più in particolare, da quanti dipendenti ha il datore di lavoro e da quel è l’età del soggetto che si vuole assumere fruendo di una particolare agevolazione contributiva o mediante un contratto atipico.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: