Rappresentanza in giudizio Clausole campione

Rappresentanza in giudizio. Considerato che per l’anno 2019 l’ammontare complessivo delle somme destinate ad indennizzare l’attività di rappresentanza in giudizio ha raggiunto il limite massimo previsto di 800 mila euro, si conviene che la ripartizione delle stesse tra il personale che rappresenta l’Amministrazione in giudizio avvenga, per il solo 2019 e in via sperimentale, secondo i seguenti criteri: • Il 70% del totale – pari ad euro 560.000 – viene suddiviso indistintamente tra il personale formalmente adibito a tale attività. La quota individuale è riproporzionata nelle ipotesi di assegnazione soltanto parziale alla attività; • Il restante 30% delle somme – pari ad euro 240.000,00 – viene invece suddiviso fra il medesimo personale secondo criteri determinati dall’Amministrazione per compensare il maggior disagio. In tal senso la contrattazione a livello decentrato determinerà l’ammontare e la graduazione delle quote da assegnare a ciascun dipendente utilizzando, in tutto o in parte, i criteri di seguito individuati: Sotto il profilo operativo, pertanto, la competente Direzione centrale assegnerà a ciascun Ufficio il 100% delle somme calcolate sulla base del numero dei dipendenti che, presso ciascuna sede, svolge le attività in questione, eventualmente riproporzionate in relazione ad una adibizione soltanto parziale alla attività (ad es. due dipendenti assegnati al 50% alla funzione di rappresentanza in giudizio equivalgono ad una unità). Successivamente ciascun Ufficio assegnerà il 70% della somma a disposizione in misura pari a tutti i dipendenti (sempre tenendo conto della eventuale assegnazione parziale alla attività di rappresentanza in giudizio) e il restante 30% secondo quanto stabilito a livello decentrato. In nessun caso la quota prevista per lo svolgimento dell’attività amministrativa può essere cumulata, nella stessa giornata, con quelle di cui al D.M. 06/03/2018 e s.m.i.
Rappresentanza in giudizio. 1. Funzione principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi della Città Metropolitana di Venezia e degli altri Enti con essa appositamente convenzionati attraverso:
Rappresentanza in giudizio. Si conviene che la ripartizione delle somme destinate ad indennizzare l’attività di rappresentanza in giudiziotra il personale che rappresenta l’Amministrazione in giudizio, intendendosi per tale quello formalmente incaricato a svolgere il ruolo e che effettivamente si reca in giudizio, avvenga secondo i seguenti criteri:
Rappresentanza in giudizio. CAPO II - Affidamento dei singoli servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016
Rappresentanza in giudizio. 1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o Assessore anziano, così come individuato dallo Statuto comunale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).