Welfare integrativo Clausole campione

Welfare integrativo. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
Welfare integrativo. 1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi. 3. Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett.
Welfare integrativo. Previdenza complementare INTESA NAZIONALE PER L’ADESIONE AL FONDO PRIAMO 22 GENNAIO 2003
Welfare integrativo. 1. L’Art. 32 del CCNL F.L. 2016-2018 prevede che, in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono essere definiti i criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui all' art. 57 CCNL F.L. 2016-2018 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) nella misura del 2,5%, maggiorata secondo quanto previsto dall' Art. 32 del medesimo CCNL. 3. In ogni caso i piani approvati vengono aggiornati o confermati annualmente in occasione delle sessioni negoziali per gli adempimenti di cui all’Art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL F. L. 2016-2018 ai sensi dell’Art. 8 del CCNL F.L. 2016-2018. 4. Le parti concordano che per il triennio 2021-2023 tali somme verranno impiegate in forme di welfare per assistenza sanitaria integrativa, con gli importi e le modalità da concordare entro il dicembre 2021.
Welfare integrativo. Gli accordi di livello aziendale che presentano misure di welfare integrativo sono, nel complesso, il 30,8% del totale. Il 12,4% – sempre sul totale degli accordi – include interventi di welfare di livello contrattuale (di adesione o miglioramento delle condizioni previste dai fondi contrattuali previdenziali o per l’assistenza sanitaria integrativa, rispettivamente nel 8,5% e nel 6,6% degli accordi). Il 27% degli accordi presenta misure di welfare di livello aziendale e/o il riferimento alla convertibilità del Pdr (con o senza dettaglio delle misure previste o accessibili ai lavoratori). Considerando tali accordi, poco meno della metà (45,7%) fa riferimento alla conversione del Pdr in welfare, i restanti presentano misure di welfare aziendale non legate al meccanismo del Premio di risultato ma incluse negli accordi negoziati tra le parti. Rispetto alle modalità di erogazione del welfare, cresce il numero di accordi che cita esplicitamente il ricorso a provider esterni e/o a forme di “conto”/“portafoglio” welfare (4,7%). In parte ciò può legarsi a una maggiore diffusione di queste modalità organizzative per l’accesso dei lavoratori al welfare, ma anche a una semplice inclusione di questo tema (certamente “sottonegoziato”) all’interno degli accordi, ancora largamente demandato alle scelte della direzione aziendale. Nel 1,5% del totale accordi (circa il 10% di quelli che prevedono la convertibilità del Pdr) è indicata una maggiorazione del premio in caso di scelta dei lavoratori per l’utilizzo del welfare aziendale. Considerando il dettaglio delle misure di welfare aziendale, le più diffuse sono rappresentate da Carte acquisto e buoni pasto (8,3% del totale accordi), Istruzione e servizi educativi (5,6%), Credito/prestiti/anticipo Tfr (4,4%), Mensa (3,6%) e Cultura e ricreazione (3,5%). Val. Assoluto Val. % Welfare contrattuale n. 209, 12,4% Previdenza integrativa 143 8,5 Sanità integrativa 111 6,6 Altri servizi o prestazioni di livello contrattuale/bilaterale 3 0,2 Welfare aziendale n. 455, 27% Istruzione e servizi educativi 94 5,6 Prestazioni sociali e assistenziali 47 2,8 Cultura e ricreazione 59 3,5 Servizi di supporto 10 0,6 Altre forme assicurative 31 1,8 Carta acquisto e buoni pasto 139 8,3 Trasporti collettivi e individuali 37 2,2 Mensa 61 3,6 Credito/prestiti/anticipo Xxx 00 0,0 Xxxxxxxxx e monitoraggio bisogni 6 0,4 Conto/portafoglio welfare 79 4,7 Connessione con welfare territoriale/Terzo settore 0 0 Se si osservano più in dettaglio alcuni sottoi...
Welfare integrativo. 1. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. d), possono essere definiti criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui agli artt. 57 e 91, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, primo periodo.
Welfare integrativo. 1. L’amministrazione disciplina in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a)-iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b)-supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c)-contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d)-anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e)-polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziata dall’ente, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi.
Welfare integrativo. 1. Tramite successiva contrattazione di comparto verrà disciplinata la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b. supporto dell’istruzione e promozione del merito dei figli; c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dagli enti ed il finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminato. 3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali. Le parti interessate convengono di istituire una commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività del fondo stesso. La commissione provvederà a completare i lavori previsionalmente entro il 30/06/2019. 4. Per l’anno 2018 il versamento avverrà per dodicesimi con effetti a decorrere dallo 01/10/2018, a seguito della costituzione del Fondo di cui al comma 3. 5. Le parti si impegnano inoltre a definire ulteriori iniziative di welfare aziendale come disciplinate dalla legge di stabilità 2016 e dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018 ai fini dell’applicazione dell’art. 51 del TUIR;
Welfare integrativo. (art. 72 CCNL 21.05.2018)