Common use of Rappresentanze sindacali unitarie Clause in Contracts

Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, parteci- pando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazio- ne ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;

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Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale dall'accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CGIL, CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - FENEAL-UIL, FILCA - FILCA-CISL e FILLEA - FILLEA-CGIL in ciascuna unità produttiva produttiva, con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitariasindacale unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederaleaccordo interconfederale, l’iniziativa l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima Parte prima, ed al punto 4 lettera 4, lett. b), parte Parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederaleaccordo interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’artall'art. 19 19, L. 20 Maggio maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo nell'accordo del 20.12.199320 dicembre 1993, parteci- pando partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. La R.S.U. è composta, composta per due terzi dai rappresentanti Rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito nell'ambito delle liste, in relazio- ne relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. c.c.n.l. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale proporzionale ai voti ricevuti nell’unità nell'unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- tidipendenti; - 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; - 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;.

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Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed attuazione in applicazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustriaeffetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., Intersind insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e CGIL - CISL con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e UIL dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto seguericorso a detti istituti. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna Nelle unità produttiva produttive con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti dipendenti l'iniziativa per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa per la costituzione l'elezione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di cui sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al secondo comma, punto 1, parte prima ed 15% degli aventi diritto al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, parteci- pando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionatavoto. La R.S.U. è composta, composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Associazioni presentate dalle Organizzazioni sindacali richiamate di cui al punto precedente, comma precedente in pro- porzione proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito nell'ambito delle liste, liste in relazio- ne relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è viene assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e la relativa alla sua copertura avviene si procede mediante elezione o designazione, designazione in misura propor- zionale proporzione ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a Rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del Protocollo responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Le XX.XX. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993, del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. Il Relativamente al numero dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzative.

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Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione ivi xxxxx xxx previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, parteci- pando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazio- ne ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;

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Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione Per le modalità di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto sindacali unitarie si fa rinvio al Testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CGIL, CISL e UIL il 20 dicembre 199310 gennaio 2014, integralmente richiamatoallegato al presente contratto di cui è parte integrante. Le parti, viene concordato quanto seguenell'attuale contesto legislativo, si dichiarano consapevoli della necessità di dotarsi di strumenti per favorire la più ampia diffusione della applicazione delle norme del presente c.c.n.l. Ad iniziativa In relazione alle finalità di cui sopra, a livello territoriale le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, previo consenso vincolante delle Associazioni sindacali FENEAL - UILOrganizzazioni nazionali stipulanti, FILCA - CISL potranno concordare tempi e FILLEA - CGIL modi di applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal c.c.n.l. per le aziende del settore interessate a percorsi di emersione e/o riallineamento economico-normativo. Il riallineamento dovrà avvenire in ciascuna tempi certi e predeterminati e dovrà concludersi con la piena applicazione del c.c.n.l. Gli accordi territoriali diventeranno operativi presso le singole unità produttiva con più produttive a seguito di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, accordi aziendali di recepimento concordati tra le Direzioni aziendali e le R.S.U., assistite rispettivamente dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti l'accordo territoriale. I Comitati aziendali europei sono disciplinati dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113 che dà attuazione alla direttiva 2009/38/CE. La Direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'istituzione del CAE ovvero di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993una procedura per l'informazione e la consultazione, secondo previsti dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 113/2012, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Se la disciplina e le procedure Direzione centrale non è situata nel territorio di ele- zione ivi previsteuno Stato membro, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasiil rappresentante della Direzione centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla Direzione stessa, assume tale responsabilità. Alla condizione In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità ricade sulla Direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederaleimpiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. Ai fini del D.Lgs. n. 113/2012, l’iniziativa per il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali direzione di cui al secondo commapunto precedente sono considerati come direzione centrale. La Direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, punto nonché la Direzione centrale o la presunta Direzione centrale dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ovvero il dirigente cui sono state delegate le relative attribuzioni e competenze, hanno la responsabilità di ottenere e trasmettere alle parti interessate dall'applicazione del D.Lgs. n. 113/2012 le informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati, in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro. Questo obbligo riguarda in particolare le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, parte prima ed al punto 4 lettera lettere b), parte seconda, ) e d) del richiamato Accordo InterconfederaleD.Lgs. In ogni caso 113/2012. Per la costituzione del CAE è istituita una delegazione speciale di negoziazione. I membri della delegazione sono designati dalle Organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessate congiuntamente con le Rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di imprese. Ove in uno stabilimento o in una impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessate convengono con la Direzione di cui all’artall'art. 19 L. 20 Maggio 19704 del D.Lgs. n. 113/2012 le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o dell'impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione, i cui membri sono designati con le modalità previste dall'art. 7 dello stesso X.Xxx. n. 300, che siano firmatarie 113/2012. I compiti della Commissione di designazione sono quelli stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 113/2012. Le procedure indicate nel presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, parteci- pando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente articolo si applicano a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, elezioni ovvero designazioni che si svolgono in pro- porzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazio- ne ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;Italia.

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Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo dall'Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, ; R.S.U., di cui all’Accordo all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’artall'art. 19 L. 20 Maggio maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo nell'Accordo del 20.12.1993, parteci- pando partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito nell'ambito delle liste, in relazio- ne relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale proporzionale ai voti ricevuti nell’unità nell'unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- tidipendenti; - 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; - 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;.

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Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in 00.Xx ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, - intendendosi per tale quella individuata dal successivo art. 57 – viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale all'Accordo lnterconfederale 20 dicembre 1993, 1993 secondo la disciplina e le procedure di ele- zione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasiprevista. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa L'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere è assunta anche dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo commaOrganizzazioni formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, punto 1, parte prima ed al punto 4 sempreché rispondano alle condizioni previste dalla lettera b), punto 4, parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederalelnterconfederale e aderiscano inoltre ai codici di autoregolamentazione dello sciopero in atto per il settore. In ogni caso le Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, sindacali che siano firmatarie del presente contratto o, comunque, aderiscano, esplicitamente o comun- que aderiscano implicitamente, alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993in esso contenuta, parteci- pando partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente espressamente a costituire R.S.A. la Rappresentanza Sindacale Aziendale ai sensi della norma sopra menzionata. La 00.Xx R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al precedente punto precedente23, in pro- porzione proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito nell'ambito delle liste, in relazio- ne relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale proporzione ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna ricevuti. Per la composizione delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993le Organizzazioni sindacali terranno conto delle diverse qualifiche (operai impiegati e quadri) e di peculiari aree professionali presenti nell'unità produttiva. Il numero 25.I nominativi dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 e le eventuali successive variazioni saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della competente associazione imprenditoriale di appartenenza. 26.I componenti nelle unità produttive che occupano della R.S.U. subentrano ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale nella titolarità di diritti, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge 20 maggio 1970, n.300. La R.S.U. sostituisce le R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto. 27.L'effettuazione delle operazioni elettorali dovranno garantire il regolare espletamento del servizio, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di specifico accordo tra la commissione elettorale e la Direzione Aziendale in modo tale da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;permettere la più ampia affluenza dei lavoratori.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Contro Gli Infortuni Professionali Ed Extra Professionali

Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto dal testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, Intersind Confindustria e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993il, 10 gennaio 2014 integralmente richiamato, richiamato viene concordato quanto segue. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), alla parte seconda, sezione seconda, punto 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione) del richiamato predetto Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’artall'art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo nell'Accordo del 20.12.1993, parteci- pando 10 gennaio 2014 partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. L’iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente da parte delle organizzazioni sindacali come sopra individuate La R.S.U. è é composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito nell'ambito delle liste, in relazio- ne relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione o designazionea suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Nella definizione dei collegi elettorali, in misura propor- zionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Il numero dei componenti la R.S.U. è é pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- tidipendenti; - 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; - 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;

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Samples: Verbale Di Accordo

Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione Le parti firmatarie del presente c.c.n.l., anche al fine di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale rendere effettivo il modello delle relazioni sindacali di cui agli articoli precedenti, si impegnano a concludere, con separato accordo, un apposito Protocollo d'intesa, da stipulare entro la vigenza contrattuale, per individuare gli ambiti di aggregazione delle strutture di cui all'art. 10, comma 1, secondo alinea, nonché il regolamento per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustriasindacali unitarie. Successivamente alla definizione degli ambiti di aggregazione e del regolamento previsti al comma precedente, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto seguele Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa assumono l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta delle Rappresentanze sindacali unitarie. Possono assumere l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto 1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti formalmente costituite con proprio Statuto ed atto costitutivo, che aderiscano al regolamento sulle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all’artal comma 1. 19 L. 20 Maggio 1970, In via transitoria si conferma la disciplina attualmente vigente anche per quanto riguarda il ruolo negoziale delle Rappresentanze sindacali aziendali. Per agevolare la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie i datori di lavoro si impegnano ad adempiere tempestivamente a quanto previsto dalla legge n. 300300/1970. Successivamente alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze sindacali aziendali verranno esercitate dalle Rappresentanze sindacali unitarie medesime, che siano risulteranno, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1, ovvero firmatarie del presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993c.c.n.l., parteci- pando partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.delle Rappresentanze sindacali unitarie, rinunciano formalmente ed espres- samente espressamente a costituire R.S.A. ai sensi le Rappresentanze sindacali aziendali. I componenti le Rappresentanze sindacali unitarie sono titolari dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al Titolo III della norma sopra menzionatalegge n. 300/1970. La R.S.U. è compostaPer quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei lavoratori per due terzi dai rappresentanti eletti tra la sicurezza, nonché per ciò che attiene agli Organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, le liste pre- sentate da tutte parti fanno riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in materia. Le Organizzazioni sindacali che assumono l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie aderendo, fra l'altro, al Protocollo di cui al comma 1, conservano o possono costituire terminali di tipo associativo. I componenti dei terminali associativi usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle Organizzazioni sindacali e conservano le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in pro- porzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazio- ne ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. tutele e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura propor- zionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993. Il numero le prerogative proprie dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;dirigenti sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rappresentanze sindacali unitarie. Ad integrazione ed attuazione Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale per indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sot- toscritto da Confindustria, Intersind titolarità e CGIL - CISL e UIL il le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, integralmente richiamatouna volta elette, viene concordato quanto seguesubentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL - UILLe R.S.U./R.S.A., FILCA - CISL insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e FILLEA - CGIL in ciascuna con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttiva produttive con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di ele- zione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti dipendenti l'iniziativa per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l’iniziativa per la costituzione l'elezione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di cui sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al secondo comma, punto 1, parte prima ed 15% degli aventi diritto al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comun- que aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, parteci- pando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espres- samente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionatavoto. La R.S.U. è composta, composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste pre- sentate da tutte le Associazioni presentate dalle Organizzazioni sindacali richiamate di cui al punto precedente, comma precedente in pro- porzione proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito nell'ambito delle liste, liste in relazio- ne relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è viene assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e la relativa alla sua copertura avviene si procede mediante elezione o designazione, designazione in misura propor- zionale proporzione ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a Rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del Protocollo responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all'accordo interconfederale 20 dicembre 19931993 e successive integrazioni e modificazioni. Il Relativamente al numero dei componenti la R.S.U. è pari a: – 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipenden- ti; – 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti; – 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti; – 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; – 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; – 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; – 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti;le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzative.

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Samples: unionesindacaleitaliana.eu