Elettorato passivo Clausole campione

Elettorato passivo. Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno sei mesi. Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente. I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - parte prima, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Elettorato passivo. Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
Elettorato passivo. La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):
Elettorato passivo. 1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
Elettorato passivo. Ai sensi dell’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 così come rinovellato con l’Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007, l'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU. Il personale della Scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo presso l'Istituto scolastico da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo. Si ricorda che tale personale ha votato in occasione delle RSU degli altri comparti nel 2007 in base ai chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo in detti comparti. - i presentatori della lista; - i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); - i dipendenti a tempo determinato; - i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - i dipendenti in servizio in comando o fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza. Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
Elettorato passivo. Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui all’art. 12 dell’Accordo Interconfederale 13 settembre 1994, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi. Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite all’art. 6 dell’Accordo Interconfederale 13 settembre 1994.
Elettorato passivo. Sono eleggibili tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 6. In particolare: - per la categoria del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici: il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al personale con contratto a tempo determinato, ferme le esclusioni di cui sopra, spetta l’elettorato passivo purché la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato. - per la categoria del personale docente e ricercatore: professori, ricercatori, assegnisti e dottorandi di ricerca (anche a tempo determinato a condizione che la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato). Le condizioni di eleggibilità devono sussistere alla data della nomina. E’ escluso il personale che raggiunti i limiti di età cessi il servizio nel triennio interessato alla nomina.
Elettorato passivo. Possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nella Struttura. Nelle strutture in cui siano presenti RSU/RSA, gli RLS possono essere individuati esclusivamente all’interno di queste.
Elettorato passivo. Sono eleggibili i membri della commissione di previ- denza (dipendenti) delle imprese affiliate. Per l'elezione del Consiglio di fondazione, a ciascuna impresa affiliata è consentita la candidatura e l'ele- zione di un unico membro della commissione di pre- videnza (dipendente).