Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.; 2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa. 3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. 4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. 5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. 6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. 7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Rappresentanze sindacali. 1La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) Agli effetti elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di quanto stabilito nei seguenti paragrafinon costituzione delle RSU, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
aalle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 ad iniziativa delle lavoratrici e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU, spetta il presente C.C.N.L.;
2) L’Organizzazione Sindacale diritto di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, . I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in misura ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a otto giorni all’anno50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data. I lavoratori dirigenti delle RSA che intendano esercitare tale usufruire del diritto ai permessi sindacali devono darne dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre giorni primaprima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutata, per il tramite i permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate non lavorative. Per l'espletamento dei competenti organismi compiti e delle rispettive Organizzazioni Sindacalifunzioni delle R.S.U., ove costituite nel rispetto del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSA.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) : di R.S.A. RSA costituite ai sensi dell’Articolo 19 dell’art.19 della Legge n. 300/1970 n.300/1970 e appartenenti alle XX.XXOO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune comune occupano più di 15 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) . di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) CCNL; L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità data certa.
3) . Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico- produttive dell’azienda. I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) . Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve devono essere motivato motivati e non può possono essere originato originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) . L’Organizzazione Sindacale sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 alle lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta a validità certa.
3) lettera raccomandata. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) . I Dirigenti Sindacali Aziendali sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque tre giorni prima, per il prima tramite dei i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) . Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacalidirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Terziario
Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a1) di R.S.A. Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L.;
2) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’Articolo dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.;
b3) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite in luogo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali; L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a1) e b) 2). La comunicazione deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta lettera raccomandata o a validità certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) mezzo Pec; I Dirigenti Sindacali Aziendali di cui al punto 1) hanno diritto a ad un massimo di 75 ore annue di permessi o congedi retribuiti per la partecipazione a trattative partecipare alle riunioni dei rispettivi organi sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’annoappartenenza. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono . Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L.;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’Articolo dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) di Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite in luogo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) . L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. alle lettere a) e b) ). La comunicazione deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta lettera raccomandata o a validità certamezzo Pec.
3. I Dirigenti Sindacali di cui alla lettera a) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione hanno diritto ad un massimo di secondo livello la definizione 75 ore annue di accordi finalizzati a individuare modalità permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi sindacali di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivoappartenenza.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) 5. Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Samples: CCNL
Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali Dirigenti Sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) ; L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione comu- nicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
3) certa anche tramite PEC. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso an- che la individuazione di un monte ore complessivo.
4) . I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a potranno godere di permessi retribuiti retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Sindacali anche tramite PEC. Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità sullaspecialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di rapportodi lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono . Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) . L’Organizzazione Sindacale sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 alle lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta lettera raccomandata. I dirigenti sindacali di cui alla lettera a) hanno diritto, al fine di poter svolgere il proprio mandato, a validità certa80 ore annue di permessi retribuiti. Nell’eventualità che un dirigente sindacale sia eletto o nominato in più comitati lo stesso potrà disporre di permessi retribuiti pari a 140 ore annue.
3) . Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) . I Dirigenti Sindacali Aziendali sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque tre giorni prima, per il prima tramite dei i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) . Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacalidirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Samples: c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi
Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L.; CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 3
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta a validità certalettera raccomandata.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque tre giorni prima, per il tramite dei i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) Agli effetti elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di quanto stabilito nei seguenti paragrafinon costituzione delle RSU, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
aalle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 ad iniziativa delle lavoratrici e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU, spetta il presente C.C.N.L.;
2) L’Organizzazione Sindacale diritto di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti otto giorni all’anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, . I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in misura ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a otto giorni all’anno50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie percentualmente al numero degli iscritti risultanti alla stessa data. I lavoratori dirigenti delle RSA che intendano esercitare tale usufruire del diritto ai permessi sindacali devono darne dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre giorni primaprima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutata, per il tramite i permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate non lavorative. Per l'espletamento dei competenti organismi compiti e delle rispettive Organizzazioni Sindacalifunzioni delle R.S.U., ove costituite nel rispetto del vigente regolamento, è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle Strutture Associative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite. Per le modalità di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSA. Non si computano le assenze dal servizio per trattative convocate dalla stessa Amministrazione. In tali casi inoltre non è necessaria la richiesta di permesso sindacale.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 11 Presso ciascuna unità produttiva possono essere costituite rappresentanze dei lavoratori attraverso rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) Agli effetti nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema collettivo del 23.071993, dall’accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U. del 20.12.1993 e dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10.01.2014.
2 Presso ciascuna unità produttiva i dipendenti iscritti ad una medesima organizzazione sindacale possono costituire, nel loro ambito, una rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) o una rappresentanza sindacale aziendale (R.S.A.), qualora non fossero ancora costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dell'organizzazione purché – limitatamente alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - le organizzazioni sindacali costituenti di quanto stabilito nei seguenti paragrafiriferimento abbianociascuna almeno 5% degli iscritti in ambito aziendale ed almeno 3 iscritti nell’unità produttiva di riferimento.
3 Tutte le prerogative derivanti dallo status di organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo, previste nel presente contratto ed in ogni accordo, nazionale o locale, vigente,tempo per tempo, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori attribuite esclusivamente alle organizzazioni che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti posseggono il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesserequisito numerico previsto dal comma precedente.
b) 4 Le organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di Consigli comunicare tempestivamente alle Società ed al responsabile dell’unità produttiva presso cui il dipendente presta abitualmente la propria opera i nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certarappresentanza sindacale unitaria.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) : di R.S.A. RSA costituite ai sensi dell’Articolo 19 dell’art.19 della Legge n. 300/1970 n.300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune comune occupano più di 15 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) . di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) CCNL; L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità data certa.
3) . Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso la individuazione l'individuazione di un monte ore complessivo.
4) complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico- produttive dell’azienda. I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) . Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve devono essere motivato motivati e non può possono essere originato originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono . Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XXOO.SS. stipulanti Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) . L’Organizzazione Sindacale sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 alle lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta lettera raccomandata. I dirigenti sindacali di cui alla lettera a) hanno diritto, al fine di poter svolgere il proprio mandato, a validità certa80 ore annue di permessi retribuiti. Nell’eventualità che un dirigente sindacale sia eletto o nominato in più comitati lo stesso potrà disporre di permessi retribuiti pari a 140 ore annue.
3) . Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) . I Dirigenti Sindacali Aziendali sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque tre giorni prima, per il prima tramite dei i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) . Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacalidirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali Dirigenti Sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) ; L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
3) certa anche tramite PEC. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
4) . I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a potranno godere di permessi retribuiti retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Sindacali anche tramite PEC. Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XXOO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certacerta anche tramite PEC.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a potranno godere di permessi retribuiti retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni SindacaliSindacali anche tramite PEC.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) . L’Organizzazione Sindacale sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 comma primo lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta a validità certa.
3) lettera raccomandata. Ai componenti dei Consigli o Comitati sono riconosciuti permessi o congedi retribuiti per prendere parte alle riunioni degli organi nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale ricopra in contemporanea incarichi in più Consigli o Comitati, gli è riconosciuto il diritto di usufruire di permessi o congedi retribuiti in misura non superiore 130 ore annue. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) . I Dirigenti Sindacali Aziendali sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque tre giorni prima, per il prima tramite dei i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) . Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacalidirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) n. 2 delegati per un organico da 30 a 60 dipendenti;
b) n. 3 delegati per un organico oltre i 60 dipendenti. I suddetti permessi sono pari a 2 ore di permesso retribuito al mese per svolgere le attività di delegato sindacale. Al fine del computo dell’organico aziendale, i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di rappresentanza sindacale aziendale deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovrà essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’esercizio. Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale. Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc. Le XX.XX. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle Federazioni sindacali stipulanti il CCNL e avanzata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
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Rappresentanze sindacali. 1) . Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) . L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta per iscritto con ricevuta a validità certalettera raccomandata.
3) . Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) . I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque tre giorni prima, per il tramite dei i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) . Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la caricacarica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) . Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) . Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Samples: Collective Labor Agreement
Rappresentanze sindacali. 1) Agli effetti . Si possono costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali ai sensi dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970 e succ. mod. ed integr.. Ove formalmente costituite le R.S.A. potranno esprimere dirigenti sindacali come previsto dalla L. n. 300 del 1970 e succ. mod. ed integr., i quali fruiranno di permessi sindacali retribuiti secondo quanto stabilito nei seguenti paragrafidalla citata legge.
2. I permessi saranno richiesti alle rispettive scuole con un anticipo minimo di 3 giorni feriali, sono da considerarsi salvo casi di comprovata urgenza.
3. Ai delegati e ai dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contrattoeletti nei comitati direttivi nazionali o provinciali, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più segreterie nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie, spetteranno permessi sindacali retribuiti, per ogni tipo di attività ammessa, nelle seguenti misure: - da 20 a 50 iscritti tra i dipendenti: 5 ore settimanali; oltre i 50 iscritti, si aggiunge 1 ora di permesso settimanale ogni ulteriori 10 iscritti. I permessi vengono richiesti a giornate intere. Tali permessi sono cumulabili annualmente e devono essere richiesti con le modalità di cui al comma 2. I suddetti dirigenti e delegati possono essere nominati dalle Organizzazioni sindacali di categoria cui aderisce il personale delle scuole materne equiparate anche nelle scuole con meno di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I . Ai Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi di cui ai precedenti comma, occupati in scuole materne equiparate organizzate in più sedi e convegni di natura sindacaleamministrate da un unico Ente gestore, in misura non inferiore a otto giorni all’annosi applicherà l'istituto previsto dall'art. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.22 della L. n. 300 del 1970 e succ. mod. ed integr..
5) . Il licenziamento computo degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale per l’anno scolastico successivo è effettuato sulla base del totale degli iscritti in tutte le scuole equiparate dell'infanzia. Il numero degli iscritti sarà desunto dal numero di ritenute mensili operate dalle Associazioni degli Enti gestori o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dagli Enti Gestori stessi se non associati a titolo di riscossione dei contributi sindacali, sugli stipendi del mese di giugno. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori con qualifica si impegnano a far pervenire i nominativi dei dirigenti e dei delegati sindacali entro il mese di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricopertasettembre.
6) Il mandato . Per i dipendenti che si assentano dall’ufficio per fruire dei permessi sindacali vale quanto disposto dal T.U. delle leggi provinciali concernenti l’ordinamento delle scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto Trento in materia di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a terminetrattamento economico per il personale delle scuole equiparate.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Rappresentanze sindacali. 1La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresen- tanze Sindacali Unitarie) Agli effetti elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente (si veda allegato 2). In caso di quanto stabilito nei seguenti paragrafinon costituzione delle RSU, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
ala rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 costi- tuite ad iniziativa delle lavoratrici e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante in ogni Struttura Associativa locale nell’ambito delle organizzazioni sindacali firma- tarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU, spetta il presente C.C.N.L.;
2) L’Organizzazione Sindacale diritto di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rap- presentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti otto giorni all’anno, per la partecipazione par- tecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, . I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in misura ragione di 2 ore annue per dipendente a livel- lo di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potrà co- munque essere inferiore a otto giorni all’anno50 ore annue nelle Strutture Associative che occupano meno di 25 lavoratori dipendenti. Il monte ore annuo, determinato sulla forza lavoro rilevata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, verrà ripartito tra le XX.XX. firmatarie, percentualmente al numero degli iscritti risul- tanti alla stessa data. I lavoratori dirigenti delle RSA che intendano esercitare tale usufruire del diritto ai permessi sindacali devono darne dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque lavoro, almeno 24 ore prima per i permessi retribuiti e tre giorni primaprima per quelli non retribuiti. La tempestività della comunicazione viene valutata, per il tramite i permessi retribuiti, escludendo dal computo delle 24 ore quelle comprese nelle giornate non lavorative. Per l’espletamento dei competenti organismi compiti e delle rispettive Organizzazioni Sindacalifunzioni delle R.S.U., ove costituite nel rispetto del vigente regolamento, è garantito un mon- te ore retribuito nella misura di 1 ora annua per lavoratore dipen- dente nelle Strutture Associative fino a 200 lavoratori dipendenti e di 6 ore annue oltre tale limite. Per le modalità di richiesta e di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito per le RSA.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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