Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussione, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Società. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europea, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente o il Fideiussore, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
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Samples: Documento Di Sintesi, Documento Di Sintesi, alphera.it
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussione, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo La Società può inviare Reclami direttamente all’Ufficio Reclami di BANCA CF+, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca CF+ S.p.A. – Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, o al seguente numero di fax: +39 00.0000000. Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa della Società. Il reclamo va fatto BANCA CF+ è tenuta a dare risposta al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europea, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxl’adempimento. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se Qualora BANCA CF+ non sono soddisfatti risponda o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che accolga in tutto o in parte il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di dirittiReclamo, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che o comunque la Società non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente o il Fideiussoresia soddisfatta della risposta, prima di potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di all’apposito organo costituito presso Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e in attuazione dell’Art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; “ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF, la Società può fare riferimento all’apposita guida pubblicata sul sito di BANCA CF+ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/, nella sezione trasparenza, chiedere presso le banche filiali della Banca d’Italia, chiedere informazioni a BANCA CF+ o consultare direttamente il sito dell’ABF: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/. Resta ferma, in materia ogni caso, la facoltà della Società di operazioni e servizi bancari e finanziariinvestire della controversia l’Autorità giudiziaria ovvero, demandato a se previsto, un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italiacollegio arbitrale. Ai sensi fini del D.lgsrispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 4/03/2010 n. 2828/2010 e successive modifiche e integrazioni, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al prima di fare ricorso al all’Autorità giudiziaria, la Società e la Banca devono esperire il procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziariprocedibilità, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro ricorrendo: • al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto a BANCA CF+; • oppure ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), altro organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento iscritto nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dalla Società anche in caso di ricorso all’ABF.
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Samples: www.bancacfplus.it, www.bancacfplus.it
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussione, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Società. Il reclamo va fatto I reclami vanno inviati per iscritto e può essere inviato a Neafidi, a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europeacon ricevuta di ritorno (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 400, CAP 2009700000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx), San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxche deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che Ove il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento sia ritenuto fondato, nella comunicazione di diritti, obblighi Neafidi saranno indicati anche i modi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o il Fideiussoreha avuto riscontro anche parzialmente negativo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), possono dovrà presentare ricorso ricorso, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema alternativo di risoluzione soluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti controversie. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e le banche l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia o a Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. Il ricorso all’ABF esonera dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in materia cui intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria; Anche in assenza di operazioni e servizi bancari e finanziaripreventivo reclamo, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero cliente può esperire il procedimento di esperire la procedura di Mediazionemediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da con ricorso ad un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:
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Samples: Contratto Relativo Alla Concessione Di Garanzia, Contratto Relativo Alla Concessione Di Garanzia
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto Il Cliente che non è soddisfatto dei servizi di investimento e/o la fideiussione, il Cliente o il Fideiussore possono dei servizi accessori della Banca può presentare un formale reclamo all’Ufficio Reclami della Societàalla stessa. Il reclamo va fatto per iscritto presentato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di WeBank, in via Massaua, n. 4 a Milano ovvero inoltrato attraverso l’apposito indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob ai sensi del D.lgs. 179/2007. Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europeaesperita, 4singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca,innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx finanziarie e societarie – ADR (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materiaResta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e/o dei servizi accessori della Banca deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob oppure esperire la procedura di mediazione presso il FideiussoreConciliatore Bancario Finanziario. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione, prima la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dalla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob, purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Consob, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui sopra. Resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema agli eventuali ed ulteriori sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti a cui la Banca aderisce e le banche in materia di operazioni cui verrà data pubblicità sul Sito. controversie e servizi bancari e finanziari, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la alla procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale mediazione sono pubblicate sul Sito web di WeBank. Le modalità di deposito e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole sub deposito dei beni dei clienti sono disciplinate nel contratto “Condizioni generali per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo prestazione dei servizi di mediazione specializzato nelle controversie investimento con WeBank” redatto secondo il protocollo di intesa con le Associazioni dei Consumatori diramato dall’Associazione Bancaria Italiana in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziariadata 26 giugno 2003.
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Samples: www.webank.it
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per Il Cliente può presentare un reclamo, per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela (REC), xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 4 - 42121 Reggio Xxxxxx (RE), per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx oppure reclami@avveraf- xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0522/407507 o at- traverso il sito internet del Finanziatore (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). La Finanziaria deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi- mento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al Cliente su sua richi- esta o, in ogni contestazione riguardante rispettivamente caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a es- perire il Contratto o la fideiussione, il Cliente procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 o il Fideiussore possono presentare procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le Parti concor- dano di sottoporre le controversie che dovesse- ro sorgere in relazione al presente Contratto di Credito: - all’Organismo di Conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializ- zato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di concili- azione può essere attivato dalla Finanziaria o dal Cliente e non richiede che sia stato preventiva- mente presentato un reclamo all’Ufficio Reclami della Societàalla Finanziaria. Il reclamo va fatto Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono defi- nite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le parti restano co- munque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto di Credito, di concordare per iscritto e di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; - all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Finanziaria ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili. L’ABF può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europea, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la correspon- sione di una somma di denaro che denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non supera gli Euro 200.000,00 - superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente al Finanziatore. Resta comunque ferma la facoltà del Cliente o il Fideiussore, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Finanziaria per chie- dere l’intervento dell’Istituto con riguardo a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi ques- tioni insorte nell’ambito del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziariarapporto contrattuale.
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Samples: www.avverafinanziamenti.it
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussioneeventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente o il Fideiussore possono Correntista può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Società. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione EuropeaBanca, 4scrivendo all’indirizzo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, CAP 2009730 – 00000 Xxxx, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le tempistiche previste dalla normativa vigente in materiaragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Correntista otterrà una risposta definitiva. Se In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non sono soddisfatti supera le 35 giornate operative. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Correntista non è soddisfatto o non hanno ha ricevuto risposta entro 60 giorni i termini sopra riportati, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: - attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – avvia una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; - rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a condizione partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) sempre che il non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo abbia alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Correntista ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non supera gli Euro 200.000,00 - sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il Cliente o il Fideiussoresito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, prima chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alle Filiali di BNL. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria all’autorità giudiziaria, possono presentare ricorso all’Arbitro sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; - attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. In ogni caso, il Correntista, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ulteriori informazioni sull’Arbitro Bancario Finanziario, un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti il cliente può consultare la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso le banche Filiali della Banca. Per eventuali violazioni della normativa in materia di operazioni servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e servizi bancari di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e finanziaridel personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, demandato a un Collegio arbitrale rilevanza dell’infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento nel corso della durata Decreto Legislativo 11 del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria2010.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussioneper eventuali contestazioni, il Cliente o il Fideiussore possono Cedente può presentare un reclamo in forma scritta all’Ufficio Reclami della SocietàCessionaria appositamente istituito. I reclami dovranno pervenire presso la sede della società ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo sarà cura dell’Ufficio reclami provvedere a dare risposta. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europea, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente cliente rimasto insoddisfatto o il Fideiussorecui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della Cessionaria, prima potrà decidere di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare l’apposita Guida che è stata consegnata oppure il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Ai fini dell’obbligo di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, un sistema le parti concordano di risoluzione stragiudiziale sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per la soluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti bancarie finanziarie e le banche societarie ADR, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), quanto organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria bancarie e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx )finanziarie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le parti comunque parti, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, potranno concordare in ogni momento di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziariaGiustizia. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’ABF, secondo la specifica normativa di riferimento. Il ricorso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica per il Cedente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’Ordinamento.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 14.1 Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussioneeventuali contestazioni che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente Contratto, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l’Investitore può rivolgersi all’Ufficio Reclami della SocietàBanca. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione EuropeaQualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 90 giorni, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente la risposta non sia stata in materia. Se non sono soddisfatti tutto o in parte favorevole all’Investitore o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, l’Investitore, può rivolgersi: - se la controversia non supera il reclamo abbia valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto l’accertamento profili attinenti al servizio di diritticui alla successiva Sezione V, obblighi e facoltà oppure all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. In tal caso, il pagamento termine di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - cui al comma precedente è ridotto a 30 giorni. Per maggiori indicazioni il Cliente o il Fideiussore, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta può consultare la “Guida Pratica "- Conoscere l’Arbitro l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti")”, resa disponibile presso tutte le Dipendenze della Banca e sul sito internet della Banca; - alla “Camera di Conciliazione e Arbitrato” istituita presso la Consob a norma del D.Lgs. In alternativa al menzionato ricorso all’ABF8 ottobre 2007, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda n. 179; - al Conciliatore Bancario e Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento Organismo iscritto nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’esito della procedura di conciliazione e specializzato arbitrato non pregiudica, in materia bancaria e finanziarianessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente Eventuali reclami sono presentati dai Clienti (o dai potenziali Clienti) per iscritto, presso i recapiti indicati sul sito web e sulla documentazione contrattuale della Società, e devono essere inoltrati mediante lettera raccomandata, fax, in via informatica (tramite posta elettronica o PEC) oppure tramite consegna a mano in sede. Tali reclami sono protocollati e trattati con sollecitudine in conformità alla relativa policy aziendale; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni di Investi Italy, è comunicato per iscritto al Cliente, di regola entro il Contratto o termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Decorsi 60 (sessanta) giorni senza che sia pervenuta risposta scritta da parte della Società, ovvero nel caso in cui la fideiussionerisposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, al ricorrere delle relative condizioni, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Società. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europea, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente o il Fideiussore, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso al giudice potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario per le Controversie Finanziarie (ABF“ACF”), un sistema di cui all’Articolo 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla CONSOB e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Società che mette a disposizione dei clienti – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all’accesso all’ACF. Il Cliente potrà, in alternativa all’ACF, ricorrere ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie In caso di rigetto del reclamo, la comunicazione al cliente illustrerà in modo chiaro ed esauriente le motivazioni per cui le pretese del Cliente risultano infondate. In tali casi la comunicazione deve inoltre contenere anche indicazione della possibilità per il Cliente, laddove non si ritenga soddisfatto e all’eventuale ricorrere dei relativi presupposti, di presentare ricorso all’ACF o di ricorrere ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Società, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che possono sorgere tra i clienti e le banche esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in materia forma congiunta con la Società – una procedura di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato a mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai organismo determinato ai sensi del D.lgsDecreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. 4/03/2010 n. 28In ogni caso, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx )giudiziale. Le parti comunque potranno concordare procedure adottate da Invest Italy prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali del reclamo pervenuto e delle misure poste in ogni momento nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto essere per risolvere il problema sollevato dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziariaCliente.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente Eventuali reclami dovranno essere inviati all’Ufficio Reclami di Fabrick, che risponderà entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora Fabrick, al verificarsi di situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 (quindici) giorni lavorativi, invierà al Cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificando il Contratto o la fideiussione, termine entro il quale il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Societàriceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 (trentacinque) giorni lavorativi. Il Cliente può presentare reclamo va fatto per iscritto tramite: − l’apposito Form disponibile alla sezione Reclami del Sito; − posta elettronica o posta elettronica certificata, al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx; In caso di accoglimento, Fabrick dovrà indicare le iniziative che si impegna ad assumere e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europeai tempi entro i quali le stesse saranno realizzate. In caso di rigetto, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxFabrick dovrà fornire un’illustrazione chiara ed esaustiva delle relative motivazioni. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se Qualora il Cliente non sono soddisfatti sia soddisfatto dell’esito del reclamo o non hanno abbia ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente o il Fideiussorei termini previsti, prima di ricorrere all'Autorità all’Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro potrà rivolgersi a: − Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), ) L’ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziarioffre un’alternativa più semplice, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28rapida ed economica, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa rispetto al ricorso al procedimento Giudice. E’ un organismo indipendente e imparziale che decide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto. Le informazioni per ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, presso le filiali della Banca d’Italia nonché al numero verde 000.00.00.00 − Conciliatore BancarioFinanziario (anche in assenza di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti preventivo reclamo): Il Conciliatore BancarioFinanziario è un’associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari, nei limiti finanziari e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziarialoro clientela.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 14.1 Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussioneeventuali contestazioni che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente Contratto, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l’Investitore può rivolgersi all’Ufficio Reclami della SocietàBanca. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione EuropeaQualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 90 giorni, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente la risposta non sia stata in materia. Se non sono soddisfatti tutto o in parte favorevole all’Investitore o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, l’Investitore, può rivolgersi: - se la controversia non supera il reclamo abbia valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto l’accertamento profili attinenti al servizio di diritticui alla successiva Sezione V, obblighi e facoltà oppure all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. In tal caso, il pagamento termine di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - cui al comma precedente è ridotto a 30 giorni. Per maggiori indicazioni il Cliente o il Fideiussore, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta può consultare la “Guida Pratica "- Conoscere l’Arbitro l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti")”, resa disponibile presso tutte le Dipendenze della Banca e sul sito internet della Banca; - all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. In alternativa al menzionato ricorso all’ABFIl diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda sito xxx.xxx.xxxxxx.xx; - al Conciliatore Bancario e Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento Organismo iscritto nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’esito della procedura di conciliazione e specializzato arbitrato non pregiudica, in materia bancaria e finanziarianessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussioneper eventuali contestazioni, il Cliente o il Fideiussore possono Cedente può presentare un reclamo in forma scritta all’Ufficio Reclami della SocietàCessionaria appositamente istituito. I reclami dovranno pervenire presso la sede della società ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo sarà cura dell’Ufficio reclami provvedere a dare risposta. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europea, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente cliente rimasto insoddisfatto o il Fideiussorecui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della Cessionaria, prima potrà decidere di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare l’apposita Guida che è stata consegnata oppure il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Ai fini dell’obbligo di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, un sistema le parti concordano di risoluzione stragiudiziale sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per la soluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti bancarie finanziarie e le banche societarie ADR, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), quanto organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria bancarie e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx )finanziarie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le parti comunque parti, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, potranno concordare in ogni momento di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziariaGiustizia. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’ABF, secondo la specifica normativa di riferimento. Il ricorso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica per il Cedente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’Ordinamento.
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