Reclami per vizi Clausole campione

Reclami per vizi. 14.1 L’accettazione dei beni e dei servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e controllo ovvero collaudo da parte del Committente al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. Il Committente darà notizia tempestivamente di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
Reclami per vizi. 11.1 Il Compratore è tenuto a controllare prontamente i Prodotti al momento della ricezione e dovrà informare il Venditore per iscritto, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal momento della consegna (effettuata ai sensi dell’Incoterm concordato), degli eventuali danni al Prodotto o non conformità nella consegna che possano essere scoperti quando si prende in possesso la merce (vizio palese) in specifico dettaglio con adeguata documentazione fotografica così da consentire al Venditore di verificare il contenuto del reclamo allegato. In caso di notifica omessa, incompleta o in ritardo, il Compratore sarà considerato decaduto dal diritto di far valere suddetti difetti o non conformità.
Reclami per vizi. 12.1. NTT si impegna a porre rimedio, gratuitamente a titolo di successivo adempimento contrattuale, ad eventuali vizi che si riesca a dimostrare siano sorti prima del trasferimento del rischio all‘ Utente .. L'Utente dovrà concedere a NTT il tempo e la possibilità di adempi- mento che quest'ultima riterrà necessari, a sua libera discrezione, a titolo di successivo adempimento contrattuale. Eventuali parti sostituite diventeranno di proprietà di NTT. Una volta individuato un vizio, questo deve essere immediatamente segnalato per iscritto a NTT. La responsabilità per i difetti materiali non comprende la normale usura normale e il deterioramento né i danni derivanti da uno dei seguenti fattori: manipolazione impropria o negligente; modifica da parte dell'Utente o di terzi dei programmi forniti insieme al sistema; uso di attrezzature o locali operativi inadeguati; qualsiasi altra circostanza non imputabile a NTT; scostamento dalle caratteristiche concordate di portata trascurabile e non dannosa; restrizione trascurabile della funzionalità. L'Utente si farà carico di tutte le spese derivanti dalla successiva prestazione in un luogo diverso dal luogo di prestazione convenuto.
Reclami per vizi. 9.1 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di Nuova Stame s.p.a. in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Nuova Stame s.p.a. è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
Reclami per vizi. 7.1 L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di EY al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. EY darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
Reclami per vizi. L’accettazione della fornitura di beni e/o della prestazione di servizi è soggetta e subordinata ad ispezione/verifica da parte di Milano Serravalle al fine di evidenziare l’eventuale esistenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità delle stesse. Milano Serravalle darà notizia, senza indugio, di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi. Nel caso di una fornitura di beni forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti, detti beni sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine per Milano Serravalle per denunciare i vizi al Fornitore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge italiana e comunque il Fornitore rinuncia, fin d’ora, irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di Milano Serravalle nella denuncia dei vizi. In linea di principio, Milano Serravalle gode del diritto di scegliere il tipo di servizio accessorio e il Fornitore potrà rifiutare tale prestazione aggiuntiva scelta da Milano Serravalle solo ove la stessa abbia un costo sproporzionato. Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo la richiesta di Milano Serravalle, in caso di particolare urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Milano Serravalle è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore. Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva, fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna. Nel caso in cui Milano Serravalle dovesse incorrere in spese non previste dovute alla consegna difettosa del prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno poi attribuite a carico del Fornitore. Le Parti convengono che qualora Milano Serra...
Reclami per vizi. 9.1 In linea di principio, BOSCH gode del diritto di scegliere il tipo di servizio accessorio. Il Fornitore potrà rifiutare detto tipo di prestazione aggiuntiva scelta da BOSCH soltanto qualora questa sia possibile esclusivamente con un costo sproporzionato.
Reclami per vizi. 8.1 L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di Decsa al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. Decsa darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.