Contract
1 Principi generali e definizioni
1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato:
a. Committente: ciascuna delle società facenti parte del Gruppo Athesia ovvero: Athesia Spa, Brennercom Spa, MET Srl, Xxxxxxx Xxxxx Srl, Bezirksmedien Srl, Seta SPA, First Avenue Srl, Xxxxxxx Xxxx Srl, Loeff System Srl, Grafus Srl, Canins Srl, Curcu Genovese Srl, Alpenwelt Verlag Srl, AT-Touristik Srl, Athesia Energy Srl, BG Galliera Società agricola Srl, Budrio GFE 126 Società agricola Srl, Budrio GFE 375 Società agricola Srl, Belriccetto Srl, PV Project Cologna Srl.
b. Fornitore: ogni persona fisica o giuridica che sia controparte nell’ordine di acquisto di beni e/o servizi ordinati dal Committente
c. Ordine di acquisto: qualsiasi ordine di acquisto di beni e/o servizi emesso dal Committente
d. Merce: qualsiasi bene e/o servizio oggetto dell’Ordine di acquisto
e. Accordo Quadro: accordo tra le Parti circa il prezzo della Merce, valido per tutte le società del Gruppo Athesia
f. Parti: il Committente ed il Fornitore
1.2 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito anche CGA) costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun Ordine di acquisto e sono le uniche che disciplinano tutti i rapporti commerciali tra Committente e Fornitore. Prevalgono su qualsiasi diversa disposizione contenuta in eventuali condizioni generali o particolari di vendita o conferma d’ordine del Fornitore. Eventuali accordi verbali così come qualsivoglia modifica e/o aggiunta rispetto alle presenti CGA saranno validi solo in caso di specifica accettazione scritta da parte del Committente anche per via telematica. Le presenti CGA prevarranno anche qualora il Committente dovesse ricevere il bene o il servizio da parte del Fornitore senza porre obiezioni ovvero qualora risponda ad una comunicazione del Fornitore che richiami o cui siano allegate diverse condizioni di contratto. I fogli di “seguito”, i disegni e le prescrizioni di fornitura richiamati nell’Ordine di acquisto formano parte integrante dell’Ordine stesso.
1.3 Le presenti CGA, accettate una prima volta da parte del Fornitore, faranno stato tra le Parti anche per le forniture successive, a meno di espressa deroga scritta da parte del Committente come spiegato sub 2.
1.4 Qualora dovesse sussistere tra le Parti un accordo quadro, le presenti CGA saranno valide sia ai fini dell’accordo quadro che per i singoli Ordini.
1.5 Eventuali specifici accordi raggiunti dalle Parti per iscritto in deroga alle presenti CGA, prevarranno sulle presenti condizioni di contratto.
1.6 La rinuncia a qualsivoglia clausola del presente contratto non comporta la rinuncia all’intero contenuto del contratto che resta fermo tra le Parti.
2 Ordini e loro modifiche
2.1 Xxxxxx, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
2.2 In ciascun Ordine di acquisto il Committente inserirà il riferimento all’eventuale Accordo Quadro esistente con il Fornitore.
2.3 La conferma dell’Ordine di acquisto e le presenti CGA debitamente sottoscritte dal Fornitore devono essere inviate dal Fornitore alla sede del Committente via e-mail e devono pervenire a quest’ultimo entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine di acquisto e delle CGA.
2.4 In caso di mancato rispetto di quanto previsto qui sopra, il Committente ha la facoltà di annullare l’Ordine di acquisto.
2.5 Una volta ricevute dal Committente, alle condizioni e modalità di cui anzi, la conferma d’Ordine di acquisto e le CGA debitamente sottoscritte, si deve ritenere perfezionato il contratto di fornitura tra il Committente ed il Fornitore. In caso di mancato recapito della citata conferma da parte del Fornitore, si riterrà da questi accettato per intero e valido quanto stabilito nell’Ordine di acquisto.
2.6 I preventivi che il Fornitore avrà predisposto dopo aver correttamente valutato ed individuato il bene o il servizio sulla base delle reali esigenze del Committente, avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le Parti.
3 Luogo della prestazione
3.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui i beni devono essere consegnati o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell’Ordine di acquisto.
4 Consegna dei beni e Garanzia
4.1 Il Fornitore consegnerà, a propria cura e spese, i beni ordinati nei termini, nei luoghi ed ai soggetti indicati nell’Ordine;
4.2 In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.
4.3 Quando non diversamente specificato nell’Ordine di acquisto, la garanzia ha validità per un periodo di mesi dodici dalla accettazione della fornitura o dalla messa in funzione dell’apparecchiatura o dell’impianto su cui hanno trovato impiego i materiali oggetto della fornitura.
4.4 Il Fornitore risponde della perdita e del danneggiamento dei beni materiali o immateriali oggetto della fornitura e ne informa tempestivamente il Committente.
4.5 Non vengono riconosciute spese di sosta in partenza, imballaggio, diritti di spedizionieri, nè altre spese che non siano state espressamente autorizzate dal Committente.
4.6 La consegna dei materiali deve essere limitata alla quantità ordinata. Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nell’Ordine di acquisto sono ammissibili solo previo consenso scritto del Committente.
4.7 Il Committente non assume alcuna responsabilità in merito ai materiali inviati per errore, o al di fuori dell’Ordine di acquisto, o in più rispetto alla quantità ordinata.
4.8 Tali materiali devono essere restituiti in porto assegnato ed eventualmente con rivalsa delle spese sostenute indebitamente dal Committente.
4.9 Di regola ogni bene viene ricevuto al momento della consegna con riserva di ulteriore controllo per la quantità e la qualità.
4.10 Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate dal Committente in fase di accettazione dei beni.
4.11 L’accettazione incondizionata di una consegna di beni tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia da parte del Committente alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni patiti.
4.12 Qualora all’arrivo o durante la lavorazione o il primo periodo di funzionamento dell’apparecchio o dell’impianto cui sono destinati, il Committente riscontri che i materiali consegnati non corrispondono alle prescrizioni contenute nell’Ordine di acquisto o ai campioni rimessi, essi vengono rifiutati e tenuti a disposizione del Fornitore il quale deve curarne il ritiro.
4.13 Trascorso il termine di 8 giorni è facoltà del Committente provvedere alla restituzione degli stessi in porto assegnato e con rivalsa per le eventuali spese sostenute e i danni ripetibili.
4.14 La sostituzione, se non diversamente disposto dal Committente, deve avvenire alle condizioni stabilite nell’Ordine di acquisto e nel termine più breve possibile, che deve essere comunicato al Committente per l’accettazione.
5 Ulteriori obblighi del Fornitore
5.1 Il Fornitore si obbliga a fornire al Committente la migliore consulenza per la scelta del prodotto adatto alle proprie esigenze ed in particolare a coadiuvarlo nell’individuazione del prodotto idoneo allo scopo che intende perseguire. Se richiesto, il Fornitore offrirà la propria consulenza in tal senso per iscritto.
5.2 Qualora si rendesse necessario in ragione della fornitura richiesta, il Fornitore è tenuto ad eseguire dei sopralluoghi preliminari di concerto con il Committente al fine di potergli offrire il miglior servizio adeguato alle esigenze dello stesso.
5.3 All’esito della fornitura e qualora si rendesse necessario in ragione della natura della fornitura stessa, il Committente si riserva di accettare la prestazione del Fornitore unicamente all’esito del collaudo che verrà eseguito in contraddittorio tra le Parti.
5.4 Il Fornitore garantisce altresì la pronta riparazione o sostituzione gratuita dei beni difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge. In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
5.5 Se il Fornitore è responsabile per l’installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.
5.6 In ogni caso il Fornitore, contestualmente alla fornitura del bene, dovrà consegnare al Committente tutta la eventuale documentazione necessaria ed idonea al regolare utilizzo degli stessi (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).
5.7 Gli standard di prestazione desiderati dal Committente, le configurazioni e gli scopi specificati dallo stesso, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti e conformi al contratto di fornitura sottoscritto dale Parti. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Committente qualora gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con la possibilità di fornire soluzioni prive di difetti e funzionanti, o se modifiche o migliorie nell’oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per garantire l’assenza di vizi e la funzionalità della fornitura. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta del Committente non potranno essere addotti quale fondamento di pretese di qualsivoglia natura da parte del Fornitore.
5.8 Il Fornitore dovrà informare tempestivamente e compiutamente il Committente qualora i prodotti generalmente acquistati da quest’ultimo venissero sostituiti da una nuova linea di prodotti.
5.9 Il Fornitore nell’ottica di future forniture, è tenuto ad informare tempestivamente il Committente di eventuali modifiche delle fonti di approvvigionamento, metodi di produzione, al fine di garantire la continuità della fornitura.
5.10 Il Fornitore informerà altresì tempestivamente il committente di eventuali modifiche intervenute nei propri luoghi di produzione o processi produttivi. In questo caso il Committente si riserva il diritto di recedere dal presente contratto.
5.11 Il Committente dovrà essere informato dell’eventuale esistenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi che siano ostativi all’esecuzione dell’Ordine, anche solo in via potenziale.
6 Termini di consegna
6.1 I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.
6.2 Qualora il Fornitore si trovi nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, deve darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.
6.3 Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non sia dovuto a cause riconosciute di forza maggiore, oppure quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non vengano immediatamente comunicate, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore, senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
6.4 Anche qualora il Fornitore, nonostante intimazione per iscritto del Committente, continui a fornire la propria prestazione in ritardo o in maniera difforme rispetto all’Ordine di acquisto, il Committente avrà il diritto di recedere dal presente contratto.
6.5 Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato, entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o confermata, rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.
7 Trasporto
7.1 Il Fornitore effettuerà a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni, nonché l'eventuale smaltimento di materiali residui garantendo il pieno rispetto di ogni normativa applicabile.
7.2 L’imballaggio deve essere adeguato al materiale fornito ed effettuato nel rispetto della normativa di riferimento e tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio o da incuria nella spedizione sono a carico del Fornitore.
7.3 Le consegne effettuate direttamente alla sede del Committente o a diverso luogo di destinazione, devono essere sempre accompagnate dai documenti di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'Ordine di acquisto emesso oltre alla descrizione e alla quantità dei beni consegnati;
8 Fornitura dei servizi
8.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto dell’Ordine di Fornitura in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste.
8.2 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la propria società. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi unicamente previo consenso scritto del Committente e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti del Committente di tutte le attività poste in essere dal subappaltatore in nome e per conto proprio. Qualora richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
8.3 Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. L’adempimento puntuale nei termini di fornitura del servizio è determinato dalla data di attivazione del servizio in favore del Committente.
8.4 Se il Fornitore è responsabile per l’installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi, i rimborsi spese ed il costo del sopralluogo preliminare.
8.5 Nel caso in cui il Fornitore effettui la fornitura del servizio in ritardo rispetto ai termini concordati quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà considerare risolto il contratto di fornitura stipulato nonché richiedergli l’integrale risarcimento dell’eventuale danno patito. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio preposto del Committente, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di fornire i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.
8.6 L’accettazione incondizionata di una fornitura di servizi tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia da parte del Committente alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni patiti.
8.7 In ogni caso il Fornitore, contestualmente alla fornitura del servizio, dovrà consegnare al Committente tutta la eventuale documentazione necessaria ed idonea al regolare utilizzo dello stesso.
8.8 I servizi e la documentazione relativa ad essi, devono essere forniti in conformità all’oggetto del contratto ed allo scopo della prestazione. Il Fornitore dovrà osservare la normativa vigente ed applicabile, le prassi di sicurezza nonché le eventuali norme di sicurezza stabilite dal Committente.
8.9 Qualora il Fornitore esegua delle lavorazioni o rielaborazioni in tutto o in parte dei beni materiali o immateriali oggetto della fornitura, queste diverranno immediatamente, in tutto o in parte, di proprietà del Committente.
8.10 Alla cessazione del rapporto contrattuale tra le Parti, il Fornitore consegnerà al Committente i beni che questi aveva eventualmente messo a disposizione per l’esecuzione dell’oggetto del contratto e provvederà a cancellare tutti i dati che si rendessero non più necessari in ragione del termine del rapporto contrattuale.
8.11 Il credito vantato dal Fornitore, quale corrispettivo della fornitura, non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi se non previa conferma scritta del Committente.
9 Qualità
9.1 Nel fornire la propria prestazione il Fornitore dovrà rispondere agli usi commerciali ed alle regole tecniche e di sicurezza proprie della fornitura oggetto del contratto.
9.2 Il Fornitore dovrà altresì provare di rispondere ai criteri di qualità propri del settore di appartenenza e delle esigenze del Committente.
9.3 A tal fine il Fornitore autorizza sin d’ora il Committente ad eseguire audit ispettivi presso le proprie sedi attraverso personale qualificato interno o esterno.
10 Sicurezza e ambiente
10.1 Ove presenti, gli accordi su qualità, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, protezione ambientale e responsabilità sociale e le specifiche per la consegna e l'imballaggio forniti dal Committente, costituiscono parte integrante del presente contratto.
10.2 Il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente, qualora richiesti, i dodumenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo DUVRI, DURC etc.).
10.3 Il Fornitore è altresì obbligato a non utilizzare materiali e sostanze vietati. In caso di necessità, i materiali e le sostanze pericolosi dovranno essere utilizzati secondo le prescrizioni normative e le line guida di riferimento. I manuali operativi delle citate sostanze dovranno essere consegnati con la prima fornitura e dovranno essere redatti in almeno una delle lingue tra italiano e tedesco.
10.4 Eventuali utilizzi difformi rispetto alla sopra elencata casistica, dovranno essere prontamente comunicati al Committente.
10.5 Il Fornitore è altresì obbligato all’osservanza delle norme antiinfortunistiche e dell’approntamento di dispositivi di sicurezza che dovrà accompagnare alle istruzioni del produttore.
11 Subappalto
11.1 Il Fornitore si impegna a non subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura senza il preventivo consenso del Committente.
11.2 Il Fornitore si impegna a non cedere, in tutto o in parte, il contratto di fornitura senza il preventivo consenso del Committente.
12 Forza maggiore
12.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo del Committente ed altri eventi inevitabili, il Committente è libero dall’obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 (due) settimane successive, il Committente avrà la facoltà, impregiudicato ogni altro suo diritto, di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni dello stesso siano considerevolmente ridotti.
12.2 Le previsioni di cui al precedente paragrafo 12.1. si considerano applicabili anche in caso di vertenze sindacali.
12.3 In ogni caso ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dagli Ordini di acquisto e dal presente contratto, qualora tale inadempienza sia derivante da circostanze imprevedibili (forza maggiore), tali da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali; un tanto a condizione che la Parte rispetto alla quale tale Forza Maggiore operi, ne dia notizia all’altra Parte entro 48 ore dal manifestarsi dell’evento, comunicando altresì le possibili conseguenze ed il ritardo previsto nell’evasione dell’Ordine di acquisto.
12.4 Qualora vengano rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, fin tanto che perdurerà la causa di forza maggiore, la Parte inadempiente è esonerata dal risarcimento del danno e dal pagamento di penali o sanzioni.
13 Prezzi e passaggio del rischio
13.1 Ogni anno il Committente ed il Fornitore concorderanno il prezzo della Merce per l’anno in corso, inserendo quanto stabilito in un Accordo Quadro che sarà valido e farà stato tra il Fornitore e tutte le società facenti parte del Gruppo Athesia.
13.2 Qualora non si configuri l’ipotesi sub 13.1, l’importo del prezzo per i beni ed i servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun Ordine.
13.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono fissi ed invariabili per merce di buona qualità commerciale esente da vizi palesi e occulti, del tutto idonea all’uso cui è destinata, resa come indicato nell’Ordine di acquisto e se non meglio specificato, “reso al luogo di destinazione ” (DAP Incoterms 2010) ed è incluso l’imballaggio. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta dal Committente, o da un rappresentante dello stesso, nel luogo di consegna concordato in conformità con il contratto o nell’Ordine di acquisto.
13.4 I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il prezzo non sia stato previsto ad un importo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell’ambito dell’offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti dal Committente solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.
14 Reclami per vizi
14.1 L’accettazione dei beni e dei servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e controllo ovvero collaudo da parte del Committente al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. Il Committente darà notizia tempestivamente di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
14.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine per il Committente per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d’ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo del Committente nella denuncia dei vizi.
14.3 Il Committente, in caso di denuncia di vizi o difetti, ha la facoltà a sua discrezione di richiedere al Fornitore l’immediata riparazione o sostituzione della merce risultata difettosa con relativi oneri a carico del Fornitore, oppure di dedurre da quanto dovuto al Fornitore il valore della fornitura o parte di essa risultata non conforme all’Ordine di acquisto.
14.4 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta del Committente in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, il Committente è autorizzato ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
14.5 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà al Committente piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
14.6 Ancora le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 (tre) anni, eccettuati i casi di fraudolenta erronea dichiarazione. Il termine di prescrizione decorre dalla consegna del prodotto (passaggio del rischio). Le Parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta
nell’art. 1497 cod. civ.
14.7 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che – in fase di prestazione aggiuntiva – il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.
14.8 Nel caso in cui il Committente dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa del bene, in particolare costi di trasporto, spedizione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.
14.9 Il Committente potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito del Committente non è certo, liquido ed esigibile.
14.10L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Committente di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento degli eventuali danni patiti.
15 Clausola Penale
15.1 Nell’ipotesi di forniture difformi o difettose così come in caso di reso della Merce non conforme da parte del Committente, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad esso un importo forfetario di € 200,00.- (euro duecento) a titolo di spese amministrative necessarie al Committente per gestire l’avvio della pratica di reclamo.
15.2 E’ fatto in ogni caso salvo il maggior danno patito dal Committente per le forniture difformi o difettose così come in caso di reso della Merce non conforme.
16 Manleva
16.1 Nel caso in cui venga esercitata contro il Committente un’azione per responsabilità da difformità del prodotto o del servizio erogato ed un tanto avvenga per responsabilità di azioni od omissioni del Fornitore o di terzi soggetti da questo incaricati, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne il Committente da dette richieste. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia - si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale senso.
16.2 Il Fornitore dovrà altresì manlevare e tenere indene il Committente da eventuali rivendicazioni di soggetti terzi, nazionali o stranieri, che vantino diritti di proprietà, brevetti, modelli di utilità, diritti d’autore o altri diritti sui beni oggetto della fornitura.
16.3 Nei casi di cui al precedente paragrafo 16.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi, i risarcimenti per eventuali danni prodotti e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
16.4 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.
17 Termini di pagamento e fatturazione
17.1 Se non diversamente concordato, le fatture emesse dal Fornitore in favore del Committente dovranno riferirsi ad una sola consegna o spedizione e tassativamente contenere il riferimento al numero d’Ordine di acquisto, al documento di trasporto ed alla quantità e prezzi dei beni forniti.
17.2 Le fatture potranno essere emesse solo dopo la fornitura e la sua accettazione da parte del Committente del bene o del servizio e dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al preposto ufficio come indicato nell’Ordine di acquisto. Se non così specificato nell’Ordine di acquisto, verrà inviata al referente del punto di contatto di cui all’allegato A.
17.3 Il valore delle merci eventualmente rifiutate per scarto verrà defalcato dalle fatture unitamente alle spese e ai danni ripetibili che non siano già stati rimborsati.
17.4 Non saranno accettate fatture per forniture parziali.
17.5 Qualora vi fossero eventuali divergenze tra gli Ordini di acquisto e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare le fatture in conformità agli Ordini di acquisto, emettendo documenti di rettifica.
17.6 Il pagamento da parte del Committente avverrà entro 60 giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che il Fornitore indicherà all’inizio del rapporto commerciale e che avrà validità per tutta la durata del presente contratto. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare le nuove coordinate bancarie al Committente nel termine di 60 giorni precedenti la scadenza del pagamento.
17.7 Le Parti convengono che qualora il Committente contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dal Committente interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.
17.8 Il Committente non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del Fornitore per eventuali ritardi nel pagamento dovuti a responsabilità dell’istituto bancario di appoggio.
17.9 In caso di mancato pagamento di una fattura da parte del Committente, il Fornitore, prima di promuovere il recupero coatto del proprio credito, è tenuto ad inviare al Committente un sollecito scritto recante il mero importo della fattura privo della richiesta di interessi o spese legali.
17.10L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Committente di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento degli eventuali danni patiti.
17.11Il credito vantato dal Fornitore, quale corrispettivo della fornitura, non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi se non previa conferma scritta del Committente.
18 Principi comportamentali e certificazioni
18.1 Il Fornitore si impegna a dare piena applicazione ai contratti collettivi di lavoro e ad osservare la normativa in materia di assicurazioni sociali e in materia fiscale, contributiva, retributiva, assistenziale, previdenziale ed infortunistica; il Fornitore si impegna inoltre a versare i contributi dovuti ai sensi della vigente normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato, di assistenza, previdenza sociale ed impiego della mano d’opera, nonché a pagare regolarmente e puntualmente i dovuti corrispettivi al proprio personale dipendente e a versare i contributi e gli oneri di legge, compresi quelli fiscali. Il Fornitore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 cod. civ., a far sì che le suddette obbligazioni contrattuali e normative siano adempiute anche dagli eventuali Terzi Fornitori Autorizzati dal Committente.
18.2 Nel caso in cui il Fornitore vìoli ripetutamente la legge e/o vìoli la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, il Committente si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura ai sensi dell’art. 22.
18.3 Conseguentemente il Fornitore garantisce che il proprio personale e di eventuali Xxxxx Fornitori Autorizzati non avrà nulla a pretendere nei confronti del Committente per le attività dallo stesso svolte in esecuzione degli Ordini di acquisto, ad alcun titolo e ragione. Il Fornitore si impegna a tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale pretesa dovesse a qualsiasi titolo essere avanzata dal predetto personale nei suoi confronti, e quindi a rimborsare al Committente a prima richiesta scritta e rimossa ogni eccezione, qualsiasi importo lo stesso fosse tenuto a corrispondere al personale, a qualsiasi titolo, a fronte di ogni provvedimento esecutivo dovesse essere emesso nei confronti del Committente dall’Autorità Giudiziaria e/o amministrativa, così come qualsiasi spesa il Committente fosse tenuto a sostenere in relazione a dette pretese, incluse le spese legali.
18.4 Nel caso in cui il Committente dovesse rilevare, nel corso di controlli e/o di aggiornamenti documentali, l'assenza sul certificato camerale della dicitura antimafia, il Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto gli Ordini di acquisto ed il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e con riserva altresì di ogni altra azione a tutela degli interessi del Committente.
19 Confidenzialità e riservatezza
19.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche di cui è venuto a conoscenza in forza del presente contratto (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo al personale necessario ai fini delle forniture da effettuare al Committente. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà del Committente e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente, salvo che per le consegne destinate al Committente stesso, senza previa autorizzazione scritta del Committente. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati al Committente (inclusi eventuali diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
19.2 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali comunicate dal Committente per l’esecuzione del servizio, l’impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all’esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui il Committente rinunci per iscritto all’impegno diconfidenzialità.
19.3 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti dal Committente o basati su informazioni confidenziali del Committente, nonché beni realizzati con utensili dello stesso o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con il Committente, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini del Committente.
19.4 I servizi resi al Committente dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per tre anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell’arte e della conoscenza.
20 Controllo sulle esportazioni e dogana
20.1 Il Fornitore è tenuto a informare il Committente di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei prodotti oggetto della fornitura in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare il Committente della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d’origine dei prodotti. Un tanto per iscritto e con congruo anticipo rispetto alla fornitura.
20.2 La merce importata deve essere fornita sdoganata; il Fornitore è tenuto, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1207/2001 e s.m.i., a fornire a proprie spese ogni necessaria informazione e documentazione ed a far eseguire i controlli dalle autorità doganali.
20.3 Pertanto, almeno nei preventivi, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:
- numero lista esportazioni (export list number) relativa a qualsivoglia elenco export riconducibile ad elenchi applicabili
- ECCN (Export Control Classification Number) per la merce statunitense (inclusa tecnologia e software) secondo le US Export Administration Regulations (EAR)
- HS Code (harmonized System Code) dei prodotti
- Paese d'origine (country of origin) dei prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software, oltre alla chiave per il contrassegno del paese d’origine (UE, EFTA, ELSE)
- Dichiarazioni a lungo termine dei fornitori al fine di attestare l’origine preferenziale dei prodotti (per fornitori UE) e certificate di circolazione (per fornitori extra UE)
- tariffe doganali dei prodotti; (HS Code of Products)
- persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.
20.4 Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà il Committente di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura.
20.5 Qualora il Fornitore violi gli obblighi sopra descritti, risponderà di eventuali danni, svantaggi e spese in cui dovesse incorrere il Committente. Un tanto non ricorre qualora il Fornitore non sia responsabile della violazione dei succitati obblighi.
21 Cessione del Contratto
21.1 Il Fornitore, ai sensi e salve le forme di cui all’art. 1407 c.c., presta fin d’ora il proprio consenso affinché il Committente possa cedere il Contratto a terzi.
21.2 È esclusa per il Fornitore, salvo espressa autorizzazione da parte del Committente, la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto a soggetti terzi ovvero di sostituire a se stesso soggetti terzi nell’esecuzione dello stesso, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente.
22 Recesso e clausola risolutiva espressa
22.1 Qualora il Committente comunichi per iscritto al Fornitore delle modifiche al presente contratto, il Fornitore avrà 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per risolvere il presente contratto ai sensi della presente clausola.
22.2 Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, Il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. se:
22.3 Il Fornitore viola i seguenti articoli: 3, 4.1, 4.4, 4.14, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 9, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 11, 13.4, 14.5, 16, 17.9, 17.11, 18, 19, 20, 21.2.
22.4 Il Fornitore ha bloccato immotivatamente la fornitura;
22.5 Le condizioni patrimoniali e finanziarie del Fornitore risultano tali da compromettere l’impegno di fornitura nei confronti del Committente;
22.6 Il Committente si riserva anche il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura qualora il Fornitore presenti un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso, nonché qualora il Fornitore attui un cambio di gestione o nell’ambito aziendale si verifichino fatti idonei a screditarne il buon nome.
22.7 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, il Committente ha la facoltà di annullare l’intero contratto, qualora non sia interessato ad un adempimento parziale.
22.8 Qualora il Committente receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare il Committente per le perdite o i danni provocati di conseguenza.
22.9 I diritti ed le azioni previsti per legge non saranno in ogni caso limitati da quanto previsto nel presente Articolo 22.
23 Clausola compromissoria
23.1 Per tutte le controversie in ordine alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano a ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.
23.2 Sede dell’arbitrato sarà la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.
23.3 Per controversie di valore inferiore o uguale ad € 50.000,00.- (euro cinquantamila) la controversia verrà decisa da un arbitro unico.
23.4 L’arbitro unico è nominato consensualmente dalle parti o, in difetto, dal consiglio arbitrale, tra gli avvocati o docenti universitari in materie giuridiche, anche se pensionati, iscritti negli elenchi degli arbitri tenuti dalla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.
23.5 Per controversie di valore superiore ad € 50.000,00.- deciderà un collegio arbitrale che sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle Parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dagli art. 26 e seguenti del Regolamento arbitrale sopra richiamato.
23.6 L’arbitro / Il collegio degli arbitri deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che le Parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
23.7 La decisione è inappellabile e sarà formulata dall’arbitro unico ovvero da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, come previsto nei precedenti paragrafi.
24 Clausole finali
24.1 L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.
24.2 I dati, i recapiti e punti di contatto di ciascuna delle Parti sono indicati all’allegato A del presente Contratto.
24.3 Le certificazioni in possesso del Committente sono indicate all’allegato B del presente Contratto.
24.4 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana.
24.5 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, le Parti si impegnano a collaborare per giungere ove possibile ad una soluzione consensuale ed extragiudiziale della vertenza. In difetto ovvero qualora il suddetto tentative di composizione bonaria della controversia dovesse fallire, opererà la clausola compromissoria di cui al precedente art. 23.
Allegati:
A) Dati delle Parti e Punti di contatto
B) Certificazioni
C) Trattamento dei dati personali
Data Firma Fornitore per accettazione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 2 (ordini e loro modifiche), art. 4 (Consegna dei beni e garanzia), art. 5 (ulteriori obblighi del fornitore), art. 6 (termini di consegna), art. 7 (trasporto), art. 8 (fornitura dei servizi), art. 11 (divieto di subappalto), art. 12 (forza maggiore), art. 14 (reclami per vizi), art. 15 (clausola penale), art. 16 (manleva), 17 (termini di pagamento e fatturazione), art. 18 (principi comportamentali e certificazioni), art. 19 (confidenzialità e riservatezza), art. 21 (cessione del contratto), art. 22 (clausola risolutiva espressa), 23 (clausola compromissoria), art. 24 (clausole finali)
Data Firma Fornitore per accettazione _
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