Garanzia per evizione Clausole campione

Garanzia per evizione. Il Fornitore garantisce di disporre di tutti i diritti di proprietà intellettuale che gli consentono di fornire il Software, sotto forma di Licenza d'uso, e gli eventuali sviluppi generici da esso sviluppati. Di conseguenza, il Fornitore si impegna a difendere e risarcire il Cliente per qualsiasi danno relativo a reclami, azioni legali o condanne, intentati da terzi che asseriscono che tutto o parte del Software violi il suo copyright, a condizione che il Cliente gli notifichi immediatamente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'esistenza dell'azione legale, presenti una richiesta di difesa, fornisca la sua piena collaborazione nella suddetta difesa, che la presunta violazione non risulti dal Cliente e che non transiga senza aver prima ottenuto il consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore avrà il controllo esclusivo sul modo in cui l'azione è condotta e avrà piena discrezione per transigere o proseguire qualsiasi procedura di sua scelta. Il Cliente fornirà al Fornitore tutte le informazioni, gli elementi e l'assistenza necessari per consentirgli di difendersi efficacemente o di raggiungere un accordo transattivo. Nella misura in cui tutto o parte del Software è riconosciuto da una decisione definitiva del tribunale come costituente una contraffazione o se il Fornitore riconosce che sia probabile che il Software, in tutto o in parte, sia considerato costituente una contraffazione, il Fornitore può, a sua scelta e a sue spese: (i) modificare il componente in questione in modo che il Software non sia più in violazione; (ii) sostituire il componente in violazione con un componente non in violazione, con funzionalità generalmente equivalenti nelle prestazioni; (iii) ottenere i diritti d'uso in modo che il Cliente possa continuare a utilizzare e sfruttare il suddetto Software in conformità ai termini del Contratto. La presente garanzia non si applica ai componenti open source integrati o utilizzati all'interno di un Software. Non si applica nei casi di esclusione della Manutenzione e/o della responsabilità previsti dalle presenti CGUM e, in ogni caso, a qualsiasi azione di contraffazione derivante da un uso, una combinazione, una modifica, un adattamento o uno sfruttamento del Software o dei risultati dei Servizi del Fornitore che non sia conforme alla Documentazione, al Contratto o che non sia stata espressamente e preventivamente autorizzata dal Fornitore.
Garanzia per evizione. Il Venditore garantisce al Compratore la piena proprietà del bene e che su di esso non sussiste alcun vincolo, garanzia reale o personale né diritto di terzi.
Garanzia per evizione. 1. La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e seguenti del c.c.
Garanzia per evizione. MeteoSvizzera dichiara di essere essa stessa autorizzata relativamente alle prestazioni supple- mentari fornite. Qualora terzi dovessero accusare il Cliente di violazione dei diritti d’autore per via dell’uso delle prestazioni supplementari fornite o basarsi su ciò per far valere pretese nei confronti del Cliente, XxxxxXxxxxxxx si accollerà le spese di difesa nonché gli ulteriori danni, a condizione che venga provato che la violazione dei diritti d’autore è imputabile a un comportamento doloso o a colpa grave di XxxxxXxxxxxxx. Il Cliente ha l’obbligo di informare XxxxxXxxxxxxx delle pretese avanzate e di autorizzarla per iscritto a condurre la difesa, inclusa la possibilità di con- cludere una transazione. MeteoSvizzera non è responsabile per violazioni dei diritti di protezione riconducibili al comportamento del Cliente.
Garanzia per evizione. L’Appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e ss. del codice civile. L’accettazione delle forniture da parte della Stazione Appaltante non solleva l’Appaltatore della responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito.
Garanzia per evizione. 8.1 Il licenziante garantisce in buona fede di disporre dei diritti necessari per concedere al licenziatario i diritti sulla app in conformità alle presenti condizioni di utilizzo. Qualora una terza parte dovesse tuttavia far valere che l'uso della app in conformità alle presenti condizioni di utilizzo violi i suoi diritti, il licenziatario è prontamente tenuto (i) a informare il licenziante e (ii) a offrire al licenziante la conduzione della difesa, inclusa la conclusione di un concordato. Al riguardo, il licenziatario fornisce al licenziante un supporto proporzionato e ragionevole. Il licenziatario non ha il diritto di riconoscere, accomodare o liquidare (nemmeno in parte) una simile pretesa di terzi, a meno che il licenziante acconsenta esplicitamente per iscritto a un concordato di questo genere.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.