TERMINI DI DECADENZA Clausole campione

TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa di Assicurazione si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, l’Impresa di Assicurazione non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti delle Imprese di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per le polizze vita e di due anni per le polizze danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Imprese di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti delle Compagnie di Assicurazione si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previ- sto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Compagnie di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA MORTE (valida per tutti gli assicurati)
TERMINI DI DECADENZA. Ogni diritto nei confronti delle Compagnie di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per la copertura Vita e due anni per le coperture Danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C. Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Compagnie di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
TERMINI DI DECADENZA. Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la Domanda di Esercizio durante il Periodo di Esercizio, entro la Data di Scadenza.
TERMINI DI DECADENZA. Il collaboratore a progetto che intende impugnare il contratto deve rispettare i seguenti termini (Collegato Lavoro) a pena di decadenza - 60 giorni dalla scadenza del contratto per l’impugnativa stragiudiziale - nei 180 giorni successi deve procedere con l’impugnativa giudiziale.
TERMINI DI DECADENZA. I termini di impugnazione verso la comunicazione di licenziamento possono riassumersi come segue: comunicazione del licenziamento in forma scritta o dei suoi motivi se non riferiti nella comunicazione iniziale 60 giorni per l’impugnazione in forma scritta con atto anche stragiudiziale 180 giorni per depositare oppure 180 giorni per richiesta ricorso giudiziale conciliazione o arbitrato 60 giorni per presentare ricorso giudiziale (in caso di rifiuto alla conciliazione/arbitrato o accordo non raggiunto)
TERMINI DI DECADENZA. I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
TERMINI DI DECADENZA. Il diritto di sottoscrizione di azioni Unipol spettante ai portatori dei Warrant potrà essere esercitato, a pena di decadenza, fino al 30 giugno 2005, presentando la domanda entro il 20 giugno 2005. I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 20 giugno 2005 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
TERMINI DI DECADENZA. Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decaden- za, presentando la richiesta entro il 20 giugno 2005.