Redditi immobiliari. (1) I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. (2) L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. (3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa.
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Samples: Tax Convention, Tax Convention
Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae contraente consegue da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o e forestali) situati nell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione con- traente, sono imponibili in detto altro Stato.
(2) . L’espressione “«beni immobili” » ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dal diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” , l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli ; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae derivanti da beni immobili (immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro , sono imponibili nello Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente in detto altro Statocui detti beni sono situati.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla legislazione definita in conformità al diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “"beni immobili” l’usufrutto " l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturaliricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di un’impresauna libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae derivanti da beni immobili (immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro , sono imponibili nello Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente in detto altro Statocui detti beni sono situati.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla legislazione definita in conformità al diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “«beni immobili” l’usufrutto dei » l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione cessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturaliricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o e dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione d'utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresauna impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae derivanti da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro sono imponibili nello Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente in detto altro Statocui detti beni sono situati.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti riguardante la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto , l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le ; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o e da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresauna impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestaliagricole) situati nell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione sono imponibili in detto altro Stato.
(2) . L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestaliagricole, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente contraente ritrae da beni immobili (compresi com- presi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
(2) . L’espressione “«beni immobili” » ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dal diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” , l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae derivanti da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro sono imponibili nello Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente in detto altro Statocui detti beni sono situati.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti riguardante la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto , l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le ; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla la locazione o e da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresauna impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente sono imponibili in detto altro Stato.
(2) L’espressione “. L'espressione beni immobili” ha il significato che ad essa ; è attribuito dalla legislazione definita in conformità al diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei L'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturalinaturali sono altresì considerati beni immobili;. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae derivanti da beni immobili (immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro , sono imponibili nello Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente in detto altro Statocui detti beni sono situati.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla legislazione definita in conformità al diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e o forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “«beni immobili” l’usufrutto » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed e altre risorse naturaliricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole agricola o forestali) situati nell’altro nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente sono imponibili in detto altro Stato.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla legislazione definita in conformità alle leggi dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “Sono, altresì, considerati «beni immobili” l’usufrutto dei » l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente sono imponibili in detto altro Stato.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “«beni immobili” l’usufrutto » l'usufrutto dei beni immobili e ed i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresaun'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae derivanti da beni immobili (immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro , sono imponibili nello Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente in detto altro Statocui i detti beni sono situati.
(2) L’espressione “. L'espressione «beni immobili” ha il significato che ad essa » è attribuito dalla legislazione definita in conformità al diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “«beni immobili” l’usufrutto » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturaliricchezze del suolo. Le navi, i battelli navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresauna impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente contraente ritrae da beni immobili (compresi com- presi i redditi delle provenienti da attività agricole o e forestali) situati nell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente sono imponibili in detto altro Stato.
(2) . L’espressione “«beni immobili” » ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dal diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessoriaccessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte o vive delle imprese aziende agricole e forestali, i luoghi di pesca di qualsiasi natura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” , l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed e altre risorse naturali. Le natura- li; le navi, i battelli e gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
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Samples: Convention
Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae derivanti da beni immobili (immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro , sono imponibili nello Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente in detto altro Statocui detti beni sono situati.
(2) L’espressione . L'espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione definita in conformità al diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. (1) . I redditi che un residente di uno Stato Contraente contraente ritrae da beni immobili (compresi com- presi i redditi delle provenienti da attività agricole o e forestali) situati nell’altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione contraente sono imponibili in detto altro Stato.
(2) . L’espressione “«beni immobili” » ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dal diritto dello Stato Contraente contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte o vive delle imprese aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” , l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
(3) . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
(4) . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai da beni immobili di un’impresaun’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
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