Regolamento di gestione Clausole campione

Regolamento di gestione. PARTE VIII - VERIFICHE DI CONFORMITA’ E PENALI
Regolamento di gestione. La Casa di Riposo dispone di un Regolamento di gestione approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 19/02/2001. Lo stesso è in corso di modifica al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia. Il Concessionario è tenuto al rispetto del succitato Regolamento.
Regolamento di gestione. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Abbonato dichiara di aver preso visione e di accettare in toto l’allegato Regolamento di gestione per lo stazionamento all'interno della struttura di ormeggio, da considerarsi parte integrante del presente contratto. L’Abbonato sin d’ora accetta, come parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche le eventuali modificazioni e/o integrazioni apportate da AVM o dal Comune di Venezia al Regolamento, nonché eventuali ulteriori disposizioni regolamentari introdotte da AVM per la disciplina del servizio e dei rapporti con l’utenza che AVM porterà a conoscenza della stessa, salva la possibilità di recesso.
Regolamento di gestione. I diritti e i doveri dei Possessori di Quote e quelli della Società di Gestione del Fondo e della Banca Depositaria sono disciplinati dal Regolamento di Gestione del Fondo. Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo può, previo accordo con la Banca Depositaria e dopo aver ottenuto le autorizzazioni eventualmente necessarie a termini di legge, modificare il Regolamento di Gestione. La menzione del deposito di qualunque modifica del Regolamento di Gestione presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo sarà oggetto di una pubblicazione nel «Mémorial» ed entrerà in vigore alla data di pubblicazione oppure alla data prevista dall'atto modificativo in questione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).