OPPORTUNITY
N. modello 5355
Linea unit
OPPORTUNITY
Il presente modello è stato redatto nel mese di giugno 2004
SOMMARIO
Terminologia:
Nota Informativa:
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196: Condizioni Contrattuali della tariffa 25G6:
Estratto dal Prospetto del Fondo Cosmos Funds
Estratto della Scheda del Comparto Cosmos Funds - Growth Fund
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TERMINOLOGIA
SOCIETÀ | l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A. |
CONTRAENTE | persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto |
ASSICURATO | persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto |
BENEFICIARIO | persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione |
CONDIZIONI CONTRATTUALI | documento che disciplina il contratto di assicurazione |
ETÀ ASSICURATIVA | età calcolata in anni interi con riferimento all'anniversario più vicino alla data di decorrenza, trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso con frazioni superiori a sei mesi |
CARICAMENTI | spese di acquisizione e gestione del contratto espresse in misura percentuale sul premio e/o come importo fisso |
COMPARTO | il comparto del fondo comune di investimento multicomparto Cosmos Funds denominato Cosmos Funds - Growth Fund, a cui sono collegate le prestazioni contrattuali |
FONDO | il fondo comune d'investimento multicomparto COSMOS Funds |
GARANTE | alla data di redazione della presente Nota Informativa - BNP Paribas S.A. 00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx (Xxxxxxx) che garantisce il risultato della gestione del Comparto |
GESTORE | Parcadia Asset Management S.A., 00 Xxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, che effettua la gestione del Fondo |
QUOTA | rappresenta l'unità di misura utilizzata per esprimere le prestazioni principali del contratto relativamente agli investimenti effettuati nel Comparto |
VALORE UNITARIO DELLA QUOTA DEL COMPARTO | è pari al valore complessivo netto del patrimonio del Comparto diviso per il numero delle quote dello stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno |
CONTROVALORE DELLE QUOTE DEL COMPARTO | è il prodotto tra il numero di quote acquisite ad una determinata data, ed il valore unitario della quota del Comparto alla medesima data |
GIORNO DI VALUTAZIONE DEL VALORE NETTO D’INVENTARIO | giorno nel quale, nel corso della durata contrattuale, viene calcolato il valore complessivo netto del Comparto e, conseguentemente, il valore delle singole quote (ogni mercoledì) |
RISERVA MATEMATICA | controvalore dell'investimento accantonato dalla Società per far fronte agli obblighi che le derivano dal contratto |
NOTA INFORMATIVA
(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)
L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alle tipologie di polizza di seguito descritte non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.
PREMESSA
Al presente contratto possono aderire esclusivamente i Contraenti che intendono trasformare una delle polizze di seguito elencate, ossia:
Financial Aurora edizione marzo 2002 Financial Aurora edizione giugno 2002 Financial Aurora edizione ottobre 2002 Financial Aurora edizione dicembre 2002
tariffa 25G1 tariffa 25G2 tariffa 25G3 tariffa 25G4
L'adesione ad Opportunity comporta il trasferimento nel contratto qui descritto delle riserve matematiche dei contratti suddetti.
La polizza della linea Financial Aurora edizione marzo 2002 o Financial Aurora edizione giugno 2002 o Financial Aurora edizione ottobre 2002 o Financial Aurora edizione dicembre 2002, oggetto del trasferimento, verrà di seguito definita anche come “polizza originaria”.
L'operazione di trasferimento delle riserve matematiche dalla polizza originaria a quella di destinazione, ossia Opportunity, verrà di seguito definita anche come “trasformazione”.
In virtù dell'adesione alla trasformazione e per effetto della trasformazione, il rapporto giuridico originario sarà regolato esclusivamente dalle condizioni di Opportunity.
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo
Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
L'indirizzo della sede legale è: Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Bipiemme Vita S.p.A. sarà di seguito definita come “Società”.
B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
Leggere attentamente tutta la nota informativa prima dell’adesione.
Il contratto “Opportunity” qui descritto, è un'assicurazione di tipo unit-linked e viene definito come:
• Assicurazione sulla vita con capitale espresso in quote di fondo di investimento, a termine fisso ed a premio unico (tariffa 25G6).
Una polizza a termine fisso è un contratto assicurativo che prevede il pagamento della prestazione sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data che di sua premorienza.
Le prestazioni del presente contratto sono espresse in quote del comparto Cosmos Funds Growth Fund (d'ora innanzi anche il “Comparto”) del Fondo Comune di Investimento multicomparto "Cosmos Funds" (d'ora innanzi anche il “Fondo”) costituito in Lussemburgo da BNP Paribas S.A. nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Direttiva 85/611 CEE sugli organismi di investimento in valori mobiliari.
Società di gestione del Comparto è Parcadia Asset Management S.A. (d'ora innanzi anche il “Gestore”).
Il Gestore è una società per azioni di diritto lussemburghese costituita a tempo indeterminato che effettua la gestione degli investimenti conformemente al "Regolamento di Gestione” depositato presso la Cancelleria del Tribunal d'Arrondissement di Lussemburgo.
Il valore unitario della quota del Comparto al 1° dicembre 2004, data di effetto del contratto “Opportunity”, sarà pari al valore unitario della quota della polizza tra quelle elencate in “Premessa” che, alla stessa data, risulterà avere il valore inferiore.
L'ammontare delle prestazioni dovute dalla Società al verificarsi degli eventi previsti dalle allegate Condizioni Contrattuali, è direttamente collegato alle variazioni del valore delle quote del Comparto, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Il Contraente quindi assume il rischio connesso all’andamento del valore delle quote del Comparto in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al valore di tali quote.
Si rinvia alla successiva sezione “C – Informazioni relative al contratto” in cui sono descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto e delle relative prestazioni.
Nell'assicurazione qui descritta, in virtù di un impegno assunto da BNP Paribas S.A. (di seguito definita anche come “il Garante”), Società regolata secondo il diritto francese, qualora il controvalore delle quote del Comparto alla data del 1° dicembre 2014 risultasse inferiore al premio, al netto delle spese di sottoscrizione, corrisposto alla firma della polizza originaria, sarà rimborsato un importo minimo pari a detto ammontare. Infatti il Garante provvederà ad integrare il patrimonio del Comparto, in modo da elevare il controvalore delle quote del Comparto fino a raggiungere la somma minima sopra descritta.
Si richiama l’attenzione sul fatto che Bipiemme Vita S.p.A. non presta alcuna garanzia nei confronti dell’assicurato e quindi, nel caso in cui il Garante non fosse in grado di far fronte all’impegno assunto e di integrare la differenza di cui sopra, gli aventi diritto riceveranno il controvalore delle quote.
Si avverte che la Società si riserva la facoltà, qualora l'accordo sottoscritto tra il Comparto e BNP Paribas S.A dovesse risolversi, di sostituire il soggetto Garante con un altro soggetto avente le medesime caratteristiche.
Anche in questa ipotesi nel caso in cui il nuovo Garante non facesse fronte agli obblighi relativi all'integrazione del capitale, Bipiemme Vita S.p.A. non presterà alcuna garanzia e gli aventi diritto riceveranno il controvalore delle quote.
Le spese di gestione del Comparto sono pari all'1,40% su base annua.
Il valore di riscatto di Opportunity sarà pari al controvalore delle quote attribuite diminuito dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) per il numero di anni e frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza di Opportunity.
Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta il riscatto di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio a suo tempo corrisposto.
Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione “C – Informazioni relative al contratto”.
Informazioni relative al rischio di investimento
Il Contraente assume i seguenti elementi di rischio:
• durante la durata contrattuale, il rischio connesso alle possibili variazioni del valore unitario delle quote del Comparto, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio del Comparto e, per le attività finanziarie del Comparto espresse in valute di paesi non appartenenti alla area della moneta unica europea (Euro), dalle oscillazioni dei tassi di cambio. In particolare in caso di riscatto, non vi è alcuna garanzia di rendimento minimo e, pertanto, il Contraente assume in proprio il rischio connesso all'eventuale deprezzamento dell'investimento in funzione del meccanismo di collegamento delle prestazioni al valore delle quote. In questa ipotesi, la somma liquidabile in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo del controvalore delle quote oggetto del descritto trasferimento e al premio a suo tempo corrisposto;
• alla data di scadenza del contratto, il rischio legato alla solvibilità del Garante, in quanto nel caso in cui BNP Paribas S.A. non facesse fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta nessuna garanzia.
In particolare il Contraente, per le diverse categorie di attivi che compongono il patrimonio del Comparto, assume i seguenti rischi:
• il rischio, tipico dei titoli di capitale e degli altri strumenti finanziari ad essi collegati, determinato dalla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
• il rischio, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte). Il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
• il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse). Queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
• il rischio di liquidità, che consiste nella attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, la quale dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
• il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla valuta in cui è denominato il titolo (rischio di cambio) per le attività finanziarie del Comparto espresse in valute di paesi non appartenenti alla area della moneta unica europea.
Si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione “C - Informazioni relative al contratto”.
C - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1 - Prestazioni del contratto e relative modalità di calcolo
(A) In caso di vita dell’Assicurato verrà liquidato:
alla scadenza del contratto, il controvalore delle quote del Comparto e cioè un capitale pari al numero delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota del Comparto a tale data.
In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto descritto nella presente Nota Informativa, il controvalore delle quote del Comparto si determina in base al valore unitario della quota del Comparto alla data del 1° Dicembre 2014, giorno di scadenza del contratto stesso. Se tale data non sarà un giorno lavorativo
delle banche in Lussemburgo o un giorno in cui la borsa italiana è aperta, l'ammontare sopra descritto verrà calcolato il giorno di banca aperta successivo.
Qualora il controvalore delle quote del Comparto alla data del 1° Dicembre 2014 risultasse inferiore al premio, al netto delle spese di sottoscrizione, corrisposto alla firma della polizza originaria, in virtù dell'impegno assunto da BNP Paribas S.A., sarà rimborsato un importo minimo pari a detto ammontare.
Infatti, in tale ipotesi, il Garante provvederà ad integrare il patrimonio del Comparto, in modo da elevare il controvalore delle quote del Comparto fino a raggiungere la somma minima sopra descritta.
Si richiama l’attenzione sul fatto che Bipiemme Vita S.p.A. non presterà nessuna garanzia e che nel caso in cui il Garante non fosse in grado di fare fronte agli obblighi assunti in merito all’integrazione del capitale, gli aventi diritto riceveranno un importo pari al controvalore delle quote.
(B) In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, verrà liquidato:
alla scadenza del contratto, il controvalore delle quote del Comparto e cioè un capitale pari al numero delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota del Comparto a tale data.
Il controvalore delle quote del Comparto, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto descritto nella presente Nota Informativa, si determina in base al valore unitario della quota del Comparto alla data del 1° Dicembre 2014, giorno di scadenza del contratto stesso. Se tale data non sarà un giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo o un giorno in cui la borsa italiana è aperta, il Comparto scadrà il giorno di banca aperta successivo.
In questa ipotesi il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale verrà maggiorato di un importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo del premio netto corrisposto alla sottoscrizione della polizza originaria qualora l'Assicurato al momento del decesso non avesse superato il sessantacinquesimo anno di età, mentre la maggiorazione sarà pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se l'Assicurato al momento del decesso avesse superato il sessantacinquesimo anno di età.
Anche in questa ipotesi, alla scadenza contrattuale ed al netto della maggiorazione sopra descritta, qualora il controvalore delle quote del Comparto alla data del 1° Dicembre 2014 risultasse inferiore al premio, al netto delle spese di sottoscrizione, corrisposto alla firma della polizza originaria in virtù dell'impegno assunto da BNP Paribas S.A., sarà rimborsato un importo minimo pari a detto ammontare.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, nel caso in cui il Garante non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, Bipiemme Vita S.p.A. non presta nessuna garanzia.
Ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 19 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni Contrattuali, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
2 – Modalità di conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui la “Richiesta di adesione alla Trasformazione” sia stata sottoscritta dal Contraente.
La trasformazione ha effetto dalle ore 24 del 30 novembre 2004 e quindi il contratto Opportunity produce effetti da tale data.
3 – Riserva trasferita
La riserva matematica della polizza originaria trasferita in questo contratto sarà pari al controvalore delle quote della polizza originaria calcolato al 1° dicembre 2004.
L'adesione ad Opportunity non comporta alcun pagamento di premio da parte del Contraente.
4 – Durata del contratto
Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
5 – Comparto o linea di investimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali Le prestazioni contrattuali sono collegate ad una Linea di Investimento denominata Cosmos Funds Growth Fund (il Comparto) esterna alla Società.
5.1 – Informazioni sul Comparto
Cosmos Funds – Growth Fund, è un comparto del fondo comune d'investimento multicomparto Cosmos Funds, la cui valuta di riferimento è l'Euro, ha una durata determinata e verrà sciolto il 1° dicembre 2014.
Il valore unitario della quota del Comparto alla data del 1° dicembre 2004 sarà pari al valore unitario della quota della polizza, tra quelle elencate in “Premessa” che, alla data del 1° dicembre 2004, risulterà di ammontare più basso.
La scheda integrale del Comparto è disponibile presso la Direzione Generale della Società.
Il valore unitario della quota del Comparto verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano MF. La Società si riserva di variare detto quotidiano di pubblicazione dandone preventiva comunicazione al Contraente.
I valori giornalmente pubblicati sono già al netto di qualsiasi onere a carico del Comparto.
Una liquidazione anticipata del Comparto potrà verificarsi solamente per cause legali obbligatorie. In tal caso, l'impegno assunto da BNP Paribas S.A. non troverà applicazione e si procederà al rimborso in base al corso del valore netto d'inventario per quota applicabile al momento della liquidazione.
5.2 – Informazioni sul Fondo
Cosmos Funds è un fondo comune d'investimento multicomparto di durata indeterminata, costituito in data 20 dicembre 2002 da BNP Paribas S.A. (il Garante) come “fonds commun de placement” secondo il diritto lussemburghese. È conforme agli adempimenti previsti dalla direttiva 85/611 CEE sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.
Il Prospetto integrale del Fondo è disponibile presso la Direzione Generale della Società.
5.3 – Informazioni sul Gestore
II Gestore del Comparto è la Società Parcadia Asset Management S.A. 00, Xxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxxx X-0000 Xxxxxxxxxx, che gestisce il Fondo conformemente al Regolamento di Gestione depositato presso la Cancelleria del tribunale di Lussemburgo (“Tribunal d'arrondissement”) e pubblicato sul “Mémorial” in data 15 gennaio 2003.
5.4 – Informazioni sul Garante
BNP Paribas S.A., Società di diritto francese, con sede sociale 00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx (Xxxxxxx) è promotrice del Fondo e prestatrice della garanzia di natura finanziaria del Comparto.
5.5 – Obiettivi del Comparto
Il Comparto si prefigge l'incremento delle somme in esso conferite partecipando all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e/o monetari, offrendo, nel contempo, una garanzia di capitale.
L'allocazione di ogni classe di attivi è effettuata secondo una strategia dinamica che mira a massimizzare l'esposizione del Comparto nella classe azioni ed obbligazioni assicurando permanentemente un'esposizione a questa classe di attivi compresa tra un minimo di 20% ed un massimo di 150%, in funzione dei parametri di mercato e del tempo restante alla data di scadenza.
5.6 – Profilo di rischio e volatilità del Comparto
Il grado di rischio del Comparto dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Comparto stesso.
Tenuto conto che Cosmos Funds Growth Fund è un comparto di un Fondo comune d'investimento multicomparto di diritto lussemburghese, classificabile nella categoria dei Fondi Bilanciati, è possibile fissare
un intervallo rappresentativo della volatilità media annua attesa del Comparto, intendendo per tale il livello di rischio insito nell' investimento, associato alla variabilità del tassi di rendimento.
Si rammenta che quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati quanto il rischio di perdite.
In via generale, le classi di volatilità possono essere schematicamente rappresentate secondo la seguente tabella:
Volatilità Classe di rischio
da 0 – 1 molto basso
da 1 – 3 basso
da 3 – 8 medio basso
da 8 – 15 medio alto
da 15 – 25 alto
da 25 e oltre molto alto
La volatilità media annua stimata del Comparto è: 13%. Il profilo di rischio è: medio alto.
5.7 – Determinazione del numero di quote del Comparto da attribuire al contratto
Il numero di quote del Comparto da attribuire al contratto, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo il controvalore delle quote della polizza originaria per il valore unitario della quota del Comparto, calcolati entrambi al 1° dicembre 2004.
Al 1° dicembre 2004 il valore unitario della quota del Comparto sarà pari al valore unitario della quota della polizza tra quelle elencate in “Premessa” che, alla stessa data, risulterà avere il valore inferiore.
A titolo puramente esemplificativo qualora il valore unitario della quota delle polizze originarie alla data del 1° dicembre 2004 fossero i seguenti:
• Financial Aurora edizione marzo 2002 : € 4,44;
• Financial Aurora edizione giugno 2002 : € 4,51:
• Financial Aurora edizione ottobre 2002 : € 4,90;
• Financial Aurora edizione dicembre 2002 : € 4,48;
il valore unitario della quota del Comparto alla stessa data sarà pari a € 4,44.
La Società invierà al Contraente, successivamente al 1° dicembre 2004, un'apposita comunicazione contenente l'importo in euro del controvalore delle quote della polizza originaria trasferito sul presente contratto, la data di effetto della polizza, il numero di quote del Comparto attribuite al contratto, il loro valore unitario nonché il giorno cui tale valore si riferisce e il numero di polizza.
5.8 – Giorno di valutazione del valore netto d’inventario del Comparto in corso di contratto
Il calcolo del valore unitario della quota e tutte le operazioni di disinvestimento, da effettuarsi in corso di contratto, vengono effettuate in un giorno predeterminato, definito quale giorno di valutazione del valore netto d'inventario del Comparto (di seguito anche “giorno di valutazione” o “giorno di riferimento”) che coincide con la giornata di mercoledì.
Pertanto il valore netto d'inventario per quota del Comparto è quindi determinato ogni mercoledì sulla base degli ultimi corsi di chiusura a quel giorno.
Nel caso in cui il giorno di valutazione fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
6 – Costi gravanti sul contratto
Il controvalore delle quote della polizza originaria qui trasferito non è gravato da caricamenti ovvero da spese per l'acquisizione e la gestione del contratto e pertanto l'intero ammontare trasferito sarà convertito in quote del Comparto.
7 – Opzioni alla scadenza del contratto
Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto stesso, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni, beneficiando di:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la corresponsione ai Beneficiari designati della parte di capitale non convertita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
8 – Spese gravanti sul Comparto
Sono a carico del Comparto le commissioni di gestione applicate dal Gestore, nella misura massima dell'1,40% (uno virgola quaranta per cento) annuo, calcolate mensilmente sul valore netto d'inventario del Comparto.
Eventuali tasse ed imposte relative al Comparto saranno a carico del Comparto stesso. La Società non trattiene direttamente alcuna commissione di gestione o amministrativa.
Eventuali spese di natura amministrativa quali, ad esempio, il costo di pubblicazione del valore della quota o l'invio delle comunicazioni annuali al Contraente, saranno a carico della Società.
La Società non riconoscerà al Contraente le eventuali commissioni retrocesse dal Gestore.
9 - Modalità di scioglimento del contratto
Il Contraente, successivamente al 1° dicembre 2004, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni assicurate, esercitando il diritto di riscatto. Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società.
Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, diminuito dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) per il numero di anni e frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto stesso.
Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote del Comparto verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del Comparto del primo giorno di valutazione utile successivo a detto giovedì.
Analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tale ipotesi la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata dell'importo previsto per il caso di morte ridotto come in precedenza indicato ossia diminuito dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) per il numero di anni e frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto stesso.
In entrambe queste ipotesi il contratto si risolve e si estingue definitivamente.
I contratti “Opportunity” non sono riscattabili parzialmente ma solo per il loro intero ammontare.
II contratto, in caso di riscatto anticipato, non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito. Pertanto il capitale riscattabile potrebbe essere inferiore alla riserva matematica trasferita o alla somma del premio corrisposto alla sottoscrizione della polizza originaria. E’ quindi opportuno che il Contraente richieda, prima di esercitare il diritto di riscatto, l’importo maturato con l’investimento.
10 – Modalità di esercizio di revoca dell’adesione alla trasformazione
Premesso che il Contraente può aderire alla trasformazione della polizza originaria nel contratto “Opportunity” entro il 31 ottobre 2004, il Contraente ha diritto di revocare l'adesione alla trasformazione entro il 30 novembre 2004.
Il Contraente che intende revocare il proprio assenso deve inoltrare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, unitamente alla “Richiesta di adesione alla Trasformazione” ed alle eventuali appendici, alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società.
La revoca all'adesione alla trasformazione ha l'effetto di mantenere in vigore le condizioni della polizza originaria.
11 – Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla Società stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto; ossia debbono essere consegnati i documenti previsti dall'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni” delle Condizioni Contrattuali allegate alla presente Nota Informativa.
Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, indicata nell'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni” delle Condizioni Contrattuali. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.
12 – Indicazioni generali relative al regime fiscale (alla data di redazione della presente nota)
Il presente contratto non consente né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati al netto della componente per il caso di morte eventualmente detratta, sarà tassata al 12,5%, ad eccezione della prestazione liquidata per il caso di morte, che ne è esente.
13 – Aspetti giuridici del contratto di assicurazione sulla vita
Impignorabilità e insequestrabilità
Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.
14 – Legislazione applicabile e Foro competente
Al contratto si applica la Legge italiana. In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
15 – Regole relative all'esame dei reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 0000000000 - Xxxxxxx@xxxxxxx.xx. Qualora l'esponente non si ritenga
soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
16 – Lingua utilizzabile
Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.
17 – Prescrizione
Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Xxxxx. Infatti l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.). La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza. Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Xxxxxx Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.
D - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
1 – Informazioni relative alla Società
La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica rilevante ai fini del contratto che dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione “A – Informazioni sull'Impresa di Assicurazioni” della presente Nota Informativa.
2 – Informazioni relative al contratto
La Società informerà per iscritto il Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nelle precedenti sezioni B e C dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto.
N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere per iscritto alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
3 – Rendiconto della gestione del Comparto
La Società si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del Comparto.
4 – Comunicazioni al Contraente
Oltre alla pubblicazione giornaliera su un quotidiano del valore unitario della quota del Comparto, la Società provvederà ad inviare al Contraente, con cadenza annuale, un estratto conto contenente:
• l'indicazione del numero di quote attribuite al contratto ed il relativo controvalore all'inizio del periodo considerato;
• il dettaglio del premio versato e di quello investito nel periodo considerato, il relativo numero e controvalore delle quote del Comparto attribuite al contratto;
• l'indicazione del numero di quote attribuite al contratto e del relativo controvalore alla fine del periodo considerato.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice”), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Xxxxxxxx Xxxxxx, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..
L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
25G6 - ASSICURAZIONE SULLA VITA CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDO DI INVESTIMENTO, A TERMINE FISSO ED A PREMIO UNICO
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 1 – Polizza originaria
Al presente contratto possono aderire esclusivamente i Contraenti che intendono trasformare una delle polizze di seguito elencate (polizza originaria):
Financial Aurora edizione marzo 2002 (tariffa 25G1); Financial Aurora edizione giugno 2002 (tariffa 25G2); Financial Aurora edizione ottobre 2002 (tariffa 25G3); Financial Aurora edizione dicembre 2002 (tariffa 25G4).
Articolo 2 – Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Xxxxx.
Articolo 3 – Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata
Il contratto è concluso nel momento in cui la richiesta di adesione alla trasformazione sia stata sottoscritta dal Contraente.
La trasformazione ha effetto dalle ore 24 del 30 novembre 2004 e quindi il contratto Opportunity produce effetti da tale data.
Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
Articolo 4 – Prestazioni del contratto
(A) In caso di vita dell’Assicurato verrà liquidato:
alla scadenza del contratto, il controvalore delle quote del Comparto, e cioè un capitale pari al numero delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota del Comparto a tale data.
Il capitale determinato dal prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto ed il valore unitario della quota viene definito anche come “controvalore delle quote del Comparto”, e si determina in base al valore unitario della quota del Comparto alla data del 1° dicembre 2014, giorno di scadenza del contratto stesso. Qualora tale data non fosse un giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo o un giorno in cui la borsa italiana sia aperta, il controvalore delle quote del Comparto verrà calcolato il giorno di banca aperta successivo.
(B) In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, verrà liquidato:
alla scadenza del contratto, il controvalore delle quote del Comparto, determinato come descritto al precedente punto (A), maggiorato di un importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo del premio netto corrisposto alla sottoscrizione della polizza originaria qualora l'Assicurato al momento del decesso non avesse superato il sessantacinquesimo anno di età, mentre la maggiorazione sarà pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se l'Assicurato al momento del decesso avesse superato il sessantacinquesimo anno di età.
In entrambe le ipotesi di cui ai punti (A) e (B) del presente articolo, in virtù di un impegno assunto da BNP Paribas S.A. (di seguito definita anche come “il Garante”), qualora il controvalore delle quote del Comparto alla data del 1° dicembre 2014 risultasse inferiore al premio, al netto delle spese di sottoscrizione, corrisposto alla firma della polizza originaria sarà rimborsato un importo minimo pari a detto ammontare. Infatti il
Garante provvederà ad integrare il patrimonio del Comparto, in modo da elevare il controvalore delle quote del Comparto fino a raggiungere la somma minima sopra descritta.
Si richiama l’attenzione sul fatto che Bipiemme Vita S.p.A. non presterà nessuna garanzia e che nel caso in cui il Garante non fosse in grado di fare fronte agli obblighi assunti in merito all’integrazione del capitale, gli aventi diritto riceveranno un importo pari al controvalore delle quote.
La Società si riserva la facoltà, qualora l'accordo sottoscritto tra il Comparto e BNP Paribas S.A dovesse risolversi, di sostituire il soggetto Garante con un altro soggetto avente le medesime caratteristiche.
Nel caso in cui il nuovo Garante non facesse fronte agli obblighi relativi all'integrazione del capitale, Bipiemme Vita S.p.A. non presterà alcuna garanzia e gli aventi diritto riceveranno il controvalore delle quote.
Ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 19 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni Contrattuali, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
Articolo 5 – Trasferimento del controvalore delle quote della polizza originaria
La riserva matematica della polizza originaria trasferita nel presente contratto sarà pari al controvalore delle quote della polizza originaria calcolato al 1° dicembre 2004.
L'ammontare del controvalore delle quote della polizza originaria nonché il relativo numero di contratto saranno riportati su di un'apposita comunicazione che sarà inviata al Contraente successivamente al 1° dicembre 2004.
Articolo 6 – Rischio morte
Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 19 – “Limitazioni ed esclusioni”, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
Articolo 7 – Revoca dell’adesione alla trasformazione
Il Contraente ha diritto di revocare l'adesione alla trasformazione della polizza originaria nel contratto Opportunity entro il 30 novembre 2004 .
Il Contraente che intende revocare il proprio assenso alla trasformazione deve inoltrare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, unitamente alla “Richiesta di adesione alla Trasformazione”, alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società.
La revoca dell'adesione ha l'effetto di mantenere in vigore le condizioni della polizza originaria.
Articolo 8 – Riscatto
Il Contraente, successivamente al 1° dicembre 2004, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni assicurate, esercitando il diritto di riscatto. Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società.
Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, diminuito dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) per il numero di anni e frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto stesso.
Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote del Comparto verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del Comparto del primo giorno di valutazione utile successivo a detto giovedì.
Analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tale ipotesi la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata dell'importo previsto per il caso di morte ridotto come in precedenza indicato ossia diminuito dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) per il numero di anni e frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto stesso.
In entrambe queste ipotesi il contratto si risolve e si estingue definitivamente.
I contratti “Opportunity” non sono riscattabili parzialmente ma solo per il loro intero ammontare.
Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, indicata nell'articolo 13 delle Condizioni Contrattuali “Pagamento delle prestazioni”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.
Articolo 9 – Linea di Investimento
Le prestazioni contrattuali sono collegate ad una Linea di Investimento denominata Cosmos Funds Growth Fund che è un Comparto di un Fondo multicomparto, denominato Cosmos Funds, esterno alla Società. L'estratto del prospetto del Fondo e l'estratto della scheda del Comparto sono parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.
Il prospetto integrale del Fondo e la scheda integrale del Comparto sono disponibili presso la Direzione Generale della Società.
Qualora per cause legali obbligatorie fosse necessario liquidare anticipatamente il Comparto l'impegno assunto da BNP Paribas S.A. non troverà applicazione e si procederà al rimborso in base al corso del valore netto d'inventario per quota applicabile al momento della liquidazione.
Il valore unitario della quota del Comparto verrà pubblicato giornalmente su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. La Società si riserva di variare detto quotidiano di pubblicazione dandone preventiva comunicazione al Contraente.
Articolo 10 – Giorno di valutazione
Il calcolo del valore unitario della quota e tutte le operazioni di disinvestimento, da effettuarsi in corso di contratto, vengono effettuate in un giorno predeterminato, definito quale giorno di valutazione del valore netto d'inventario del Comparto (di seguito anche “giorno di valutazione” o “giorno di riferimento”) che coincide con la giornata di mercoledì.
Pertanto il valore netto d'inventario per quota del Comparto è quindi determinato ogni mercoledì sulla base degli ultimi corsi di chiusura a quel giorno.
Nel caso in cui il giorno di valutazione fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Articolo 11 – Determinazione del numero di quote attribuite al contratto
Il numero di quote del Comparto attribuite al contratto, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo il controvalore in euro delle quote della polizza originaria per il valore unitario della quota del Comparto calcolati entrambi al 1° dicembre 2004.
Al 1° dicembre 2004 il valore unitario della quota del Comparto sarà pari al valore unitario della quota della polizza tra quelle elencate all'articolo 1 delle presenti Condizioni Contrattuali che, alla stessa data, risulterà avere il valore inferiore.
La Società invierà al Contraente successivamente al 1° dicembre 2004 un'apposita comunicazione contenente l'importo in euro del controvalore delle quote della polizza originaria trasferito sul presente contratto, la data di effetto della polizza, il numero di quote del Comparto attribuite al contratto, il loro valore unitario nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
Articolo 12 – Opzioni alla scadenza del contratto
Il Contraente in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di convertirne l'importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 13 – Pagamento delle prestazioni
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:
• originale di polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte;
• nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
• eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.
La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore dei Beneficiari, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.
Articolo 14 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
• il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
Articolo 15 – Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, secondo quanto disposto dall'art.1406 del codice civile. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Società ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.
La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1409 del codice civile.
Articolo 16 – Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente la Società ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Ai sensi dell'art. 2805 del codice civile, la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Articolo 17 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 18 – Foro competente
In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
Articolo 19 – Limitazioni ed esclusioni
Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
In questi casi la prestazione per il caso di morte non sarà maggiorata di quanto previsto all'articolo 4 – “Prestazioni del contratto”.
PROSPETTO DI COSMOS FUNDS
Estratto
Tradotto in italiano nel mese di maggio 2004
(Omissis)
AVVERTENZA
Parcadia Asset Management S.A. (la « Società di Gestione»), società per azioni, di diritto lussemburghese con sede sociale a Lussemburgo, gestirà, conformemente al regolamento di gestione, (il « Regolamento di Gestione ») depositato presso l'“Albo del Commercio e delle Società a Lussemburgo”, un fondo comune d'investimento denominato COSMOS FUNDS (il « Fondo »).
Il Fondo è registrato conformemente alla Parte I della legge modificata del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la « Legge »). Tale registrazione non potrà essere interpretata in nessun caso come un segno di apprezzamento positivo da parte dell'autorità di controllo in merito al contenuto del presente Prospetto o alla qualità dei titoli offerti e/o detenuti dal Fondo. Qualunque dichiarazione contraria a quanto precede verrà considerata illecita e non autorizzata.
Il Fondo, in quanto fondo comune d'investimento, non ha personalità giuridica. I suoi averi sono formati dalla comproprietà indivisa dei partecipanti e costituiscono un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione del Fondo.
Il Fondo è una struttura multicomparto. Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo (il « Consiglio d'Amministrazione ») può mettere a disposizione degli investitori diversi portafogli d'investimento (i « Comparti »), che costituiscono masse d'attività distinte aventi, ciascuna, una specifica politica d'investimento.
La commercializzazione di Comparti specifici può limitarsi ad alcuni paesi.
Il presente Prospetto comprende una parte generale (la « Parte Generale »), contenente le disposizioni comuni a tutti i Comparti, e diverse Schede di Comparto (la o le « Scheda(e) di Comparto») nelle quali vengono descritti i vari Comparti e le relative condizioni specifiche. Le Schede di Comparto sono parte integrante del Prospetto. Il presente Prospetto può essere consultato presso la Sede Sociale della Società di Gestione del Fondo o della Banca Depositaria e potrà subire modifiche o aggiornamenti ulteriori di cui gli investitori verranno informati in tempo debito.
(Omissis)
1. IL FONDO
1.1 Descrizione del Fondo
A. Generalità
COSMOS FUNDS, (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas
S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie.
Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento.
Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi.
I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione.
La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione.
La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999.
La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova 00, xxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.
L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata.
La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata.
I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.
B. Comparti e Categorie di Quote
Il Fondo è una struttura multicomparto, comprendente masse distinte di crediti e d'impegni (di cui ciascuna costituisce un « Comparto
»), caratterizzate, ciascuna, da un obiettivo d'investimento specifico.
All'interno dei singoli Comparti, la Società di Gestione può emettere una o più Categorie di Quote (le « Categorie di Quote »), aventi una o più caratteristiche distinte da quella/quelle delle altre categorie, quali, ad esempio, una struttura specifica delle spese di vendita e di riscatto, una struttura specifica per quanto riguarda le spese di consulenza e di gestione specifica, una politica di copertura o meno dei rischi di cambio, una politica di distribuzione particolare caratterizzata dal fatto che alcuni Possessori di Quote possano beneficiare di una Garanzia, o qualunque altro criterio precisato nel capitolo « Il Fondo » e nelle Schede di Comparto.
Il Fondo costituisce un'unica, medesima entità. Tuttavia, non esiste alcuna solidarietà tra i vari Comparti del Fondo. Le attività di un determinato Comparto rispondono unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi concernenti quel determinato Comparto; nell'ambito dei rapporti tra i vari Possessori di Quote, ogni Comparto viene considerato come un'entità separata. Nei conti del Fondo,
le attività di ciascun Comparto sono una separata dall'altra.
Le caratteristiche e la politica d'investimento dei Comparti creati e già aperti (o non ancora aperti) alla sottoscrizione sono descritte nelle rispettive Schede di Comparto allegate al presente Prospetto.
Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo si riserva il diritto, con semplice decisione, di creare, in qualunque momento, nuovi Comparti o Categorie di Quote. In tal caso, il presente Prospetto verrà opportunamente aggiornato.
L'euro (« EUR ») è la valuta di consolidamento (la « Valuta di Consolidamento ») dei conti consolidati del Fondo e della Società di gestione. Il valore netto d'inventario (il « Valore Netto d'inventario ») per Quota di ogni singolo Comparto e/o di ogni singola Categoria di Quote viene espresso nella valuta di riferimento (la « Valuta di Riferimento ») del relativo Comparto, come indicato nelle Schede di Comparto.
1.2 Obiettivo d’investimento
A. Generalità
Alcuni Comparti o alcune Categorie, all'interno di tali Comparti, potranno essere costituiti per un determinato periodo (« Periodo ») ed il loro obiettivo sarà quello di offrire ai Possessori di Quote del Comparto di cui si tratta, alla scadenza del Periodo, un prezzo minimo per Quota, che verrà eventualmente definito in modo più dettagliato nella relativa Scheda di Comparto. Questi Comparti e/o queste Categorie verranno qualificati come « protetti/e » (i « Comparti Protetti o le Categorie Protette »). Gli investitori vengono informati del fatto che non verrà emessa nessuna garanzia formale per i Comparti e/o le categorie Protetti/e.
Alcuni Comparti o alcune Categorie all'interno di tali Comparti costituiti per un determinato periodo offriranno un prezzo minimo garantito ai Possessori di Quote ancora presenti nel Comparto alla scadenza del Periodo. La garanzia (la « Garanzia ») verrà fornita da una terza parte esterna al Fondo (il « Garante »). Tali Comparti e/o Categorie vengono qualificati come Comparti e/o Categorie Garantiti/e (i « Comparti Garantiti » e/o « le Categorie Garantite »).
Per realizzare il proprio obiettivo, ogni Comparto applicherà una specifica politica d'investimento.
Gli obiettivi e le politiche d'investimento dei singoli Comparti, determinati dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, conformemente alla Legge, rispettano i vincoli definiti, in modo generale, al capitolo « Investimenti e restrizioni relative agli investimenti » del presente Prospetto e, talvolta, in modo specifico nelle Schede di Comparto.
L'obiettivo e la politica d'investimento dei singoli Comparti del Fondo e, se del caso, l'identità del Garante e le modalità di funzionamento della Garanzia vengono descritti nella Scheda di Comparto.
B. Specificità concernenti i Comparti e/o le Categorie Garantiti(e) o Protetti(e)
Il valore delle Quote dei Comparti e/o delle Categorie Garantiti/e e/o Protetti/e possono variare prima della scadenza del Periodo, in particolare in funzione delle condizioni di mercato, difficili da prevedere e totalmente indipendenti dalla volontà della Società di Gestione del Fondo.
I potenziali investitori sono, pertanto, invitati ad accertarsi di avere perfettamente compreso e valutato la natura dell'investimento che si apprestano ad effettuare e a studiare attentamente le caratteristiche descritte nel presente Prospetto, prima di effettuare qualunque investimento in Comparti e/o categorie Garantiti/e e Protetti/e.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi d'investimento fissati, il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione intende ricorrere regolarmente alle tecniche e agli strumenti finanziari descritti in modo più dettagliato nel capitolo « Investimenti e restrizioni relative agli investimenti » del presente Prospetto.
Alcuni Comparti possono investire in valori emessi in valute diverse dalla valuta nella quale è espresso il valore Netto d'Inventario del Comparto. Le variazioni dei tassi di cambio delle valute estere avranno un'incidenza sul valore delle Quote di tali Comparti.
Per quanto riguarda, in particolare, i Comparti e/o le Categorie Garantiti/e, gli investitori che decidessero di vendere le Quote detenute in quei determinati Comparti e/
o in quelle determinate Categorie prima della Scadenza del Periodo, non potranno beneficiare della Garanzia sulle Quote vendute.
1.3 Gestione comune delle attività
Allo scopo di garantire una gestione efficace, se le politiche in materia d'investimento dei Comparti lo consentono, il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà decidere di gestire (mediante la tecnica del Pooling) le attività di uno o più Comparti insieme a quelle di altri Comparti appartenenti al Fondo oppure di cogestire la totalità o parte delle attività nette -ad eccezione di una riserva di liquidità, se necessario – di uno o più Comparti del Fondo insieme alle attività di altri fondi d'investimento lussemburghesi (in seguito denominati “la (le) Parte/i partecipante/i all'Attivo in Cogestione”) per i quali la Banca Depositaria del Fondo sia stata designata quale Banca Depositaria (tecnica della Cogestione).
Verrà fatto riferimento alle Attività gestite in termini di “Pool” anche se tali Pool vengono unicamente utilizzati per motivi di gestione interna. I Pool non costituiscono entità separate e non sono direttamente accessibili agli investitori. Verranno assegnate a ciascuno dei Comparti, oggetto di una gestione comune, le specifiche Attività ad esso spettanti.
La Cogestione delle Attività verrà effettuata conformemente alla rispettiva politica d'investimento delle Parti partecipanti all'Attivo in Cogestione, aventi ciascuna obiettivi identici o analoghi. Le Parti partecipanti all'Attivo in Cogestione faranno in modo che vengano rispettate le restrizioni relative a tutte le Parti in Cogestione descritte nei rispettivi prospetti.
Quando vengono messe in comune le Attività di più Comparti, le Attività spettanti a ciascun Comparto partecipante vengono inizialmente determinate con riferimento all'assegnazione iniziale delle rispettive attività ad un determinato Pool o all'Attivo in Cogestione e vengono, in seguito, modificate in caso d'assegnazione complementare o di prelievo.
I diritti spettanti a ciascun Comparto partecipante alle attività gestite o di ciascuna Parte partecipante all'Attivo in Cogestione concernono le singole linee d'investimento di un determinato Pool o del suddetto Attivo in Cogestione.
Gli investimenti complementari effettuati a nome dei Comparti gestiti in comune o costituenti Parti partecipanti all'Attivo in Cogestione verranno assegnati a quei determinati Comparti in funzione dei loro rispettivi diritti e le attività vendute verranno prelevate in modo analogo sulle attività spettanti ad ogni Comparto partecipante.
I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni ricevute sulle attività nell'ambito della gestione comune o della Cogestione verranno versati ai Comparti partecipanti in proporzione alla Quota di partecipazione alla gestione comune o alla Cogestione detenuta dai Comparti alla data di ricevimento delle suddette distribuzioni. Se il Fondo viene liquidato, le attività oggetto di gestione comune o di Cogestione verranno assegnate ai Comparti partecipanti in proporzione alla loro rispettiva partecipazione.
Tutti gli oneri e le spese sostenuti nell'ambito della gestione comune o della Cogestione verranno suddivisi tra i Comparti partecipanti
in proporzione alla rispettiva partecipazione alla gestione comune o alla Cogestione.
In caso d'infrazione ad una restrizione in materia d'investimento concernente uno dei Comparti del Fondo, se il suddetto Comparto partecipa alla Cogestione e anche qualora la Società di Gestione o, eventualmente, il gestore avessero rispettato le restrizioni d'investimento applicabili alle Attività in Cogestione in questione, la Società di Gestione o, eventualmente, il Gestore del Fondo dovranno, per prima cosa, ridurre l'investimento di cui si tratta in proporzione alla partecipazione del Comparto in causa alle Attività in Cogestione oppure diminuire la partecipazione dello stesso alle Attività in Cogestione, in modo da garantire il rispetto delle restrizioni d'investimento applicabili al suddetto Comparto.
2. INVESTIMENTI E RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO
2.1 Determinazione della politica di investimento e delle relative restrizioni
La politica d'investimento di ciascun Comparto, descritta nelle Schede di Comparto, è stata definita dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo.
In generale, gli investimenti del Fondo devono rispettare le seguenti regole.
I. (1) Il Fondo può investire in :
a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati sul Mercato Eleggibile;
b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi di recente, con la seguente riserva : le condizioni di emissione devono comportare l'impegno secondo cui viene fatta richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di un Mercato Eleggibile e l'ammissione sarà ottenuta entro e non oltre un anno dall'emissione;
c) quote d'OICVM e/o altri OIC, siano essi in uno Stato membro dell'UE oppure no, a condizione che :
-questi altri OIC siano autorizzati conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE o alle leggi dei seguenti paesi : Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx;
-il livello di protezione garantita ai possessori di quote di questi altri OIC sia equivalente a quello previsto per coloro che detengono quote di OICVM ed, in particolare, che le regole relative al frazionamento dell'attivo, ai mutui, ai prestiti, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario soddisfino alle esigenze della direttiva 85/611/CEE:
-le attività di questi altri OIC siano oggetto di rapporti semestrali ed annuali, che permettano una valutazione dell'attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni durante il periodo considerato;
-la proporzione di attività degli OICVM o degli altri OIC, che ci si propone di acquisire e che, conformemente ai loro documenti costitutivi, può essere globalmente investita in quote di altri OICVM o OIC, non superi il 10%;
d) depositi, presso un istituto di credito. Detti depositi devono essere rimborsabili a richiesta oppure poter essere ritirati ed avere una scadenza inferiore o uguale a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede statutaria in un paese membro dell'OCSE e del GAFI;
e) strumenti finanziari derivati, compresi quelli assimilabili con pagamento in contanti, che sono negoziati su un Mercato Eleggibile, e/o strumenti finanziari derivati negoziati con “over the counter” (“strumenti derivati “over the counter”), a condizione che
:
-il valore di base consista in uno strumento facente parte della presente sezione I. (1), per indici finanziari, tasso d'interesse, tasso di cambio o divise, in cui il Fondo può investire secondo i suoi obiettivi;
-le controparti nelle transazioni di strumenti derivati “over the counter” siano istituti sottoposti ad una sorveglianza prudenziale ed appartengano alle categorie autorizzate dalle autorità di controllo lussemburghesi;
-gli strumenti derivati “over the counter” siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e, ad iniziativa del Fondo, possano essere venduti, liquidati o chiusi con una transazione simmetrica, in qualsiasi momento ed al loro giusto valore;
f) strumenti del mercato monetario che non siano quelli negoziati sul Mercato Eleggibile purché l'emissione o l'emittente siano sottoposti ad una normativa volta a proteggere gli investitori ed il risparmio e che tali strumenti siano :
-emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea d'Investimento, da uno Stato terzo o nel caso di uno stato federale, da un membro della federazione, o da un organismo pubblico internazionale, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;
-emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sul Mercato Eleggibile; oppure
-emessi o garantiti da un istituto di credito con sede sociale in un paese membro dell'OCSE e del GAFI.
(2) Inoltre, il Fondo può investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, che non siano quelli descritti al punto (1), un importo massimo pari al 10% dell'attivo netto di ogni Comparto.
Il Fondo non può acquistare metalli preziosi, certificati di proprietà di metalli preziosi, beni immobili, merci, cambiali o contratti commerciali.
II. A titolo accessorio, il Fondo può detenere liquidità.
III. a) (i) Il Fondo non può investire più del 10% delle attività nette di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dalla stessa entità.
(ii) Ogni Comparto non può investire più del 20% delle sue attività nette in depositi collocati presso la stessa entità. Il rischio di controparte del Comparto in una transazione su strumenti derivati “over the counter” non può superare il 10% dell'attivo netto, quando la controparte è uno degli istituti di credito descritti al punto I. (1)d) oppure il 5% dell'attivo netto negli altri casi.
b) Il totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti ed emessi da società nelle quali un Comparto abbia investito più del 5% delle proprie attività nette, non potrà superare il 40% del valore delle attività nette di quel determinato Comparto. Tale limite non si applica ai depositi effettuati presso istituti finanziari oggetto di una sorveglianza prudenziale ed alle transazioni con tali istituti su strumenti derivati ”over the counter”.
Nonostante i limiti individuali fissati al paragrafo a), il Fondo non può combinare per un Comparto :
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da una sola entità;
- depositi presso una sola entità, e/o
- rischi provenienti da transazioni su strumenti derivati d”over the counter” con una sola entità che siano superiori al 20% delle attività nette.
c) Il limite del 10% previsto al paragrafo a) (i) sale ad un massimo del 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato eleggibile o da
organismi internazionali a carattere pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE.
d) Il limite del 10% previsto al paragrafo a) (i) sale al 25% per certe obbligazioni emesse da un istituto di credito avente sede sociale in uno Stato membro dell'Unione Europea e sottoposto, in virtù di una legge, ad un controllo pubblico particolare tendente a proteggere i possessori delle suddette obbligazioni; in particolare, le somme provenienti dall'emissione delle suddette obbligazioni vanno investite in attività atte a coprire, in modo sufficiente, per tutta la durata di validità delle obbligazioni stesse, gli impegni che ne derivano; le sopra citate attività verranno destinate, a titolo di privilegio, al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi maturati, in caso d'insolvenza dell'emittente.
Se il Fondo investe oltre il 5% delle attività nette di ogni Comparto in questo tipo di obbligazioni emesse dallo stesso emittente, il valore totale di tale investimento non potrà superare l' 80% del valore delle attività nette di ogni Comparto del Fondo.
Tuttavia, il Fondo è autorizzato ad investire fino al 100 % delle attività nette di ogni Comparto in varie emissioni di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario effettuate o garantite da uno stato membro dell’Unione Europea, dagli enti locali territoriali dello stesso, da uno stato membro dell’OCSE o da Enti Internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati dell’Unione Europea. In tal caso, ogni Comparto dovrà detenere valori appartenenti ad almeno sei emissioni diverse, purché i valori appartenenti alla stessa emissione non superino il 30 % dell’importo totale ;
e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario descritti ai paragrafi c) e d) non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo b).
I limiti previsti dai paragrafi a), b), c) e d) non possono essere cumulati; di conseguenza, gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, in depositi o strumenti derivati effettuati con lo stesso, non possono, in nessun caso, superare, in totale, il 35% delle attività nette di ciascun Comparto del Fondo.
Le società, che sono raggruppate ai fini del consolidamento dei conti secondo la direttiva 83/349/CEE o conformemente alle regole contabili internazionalmente riconosciute, sono considerate come una sola entità per il calcolo dei limiti previsti nella presente sezione III.
Uno stesso Comparto può investire cumulativamente fino al 20% delle sue attività nette in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.
IV. a) Senza pregiudizio di quanto descritto alla sezione V, qui di seguito, i limiti previsti alla precedente sezione III vengono portati ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse da una stessa entità quando la politica d'investimento di un Comparto ha per oggetto il riprodurre la composizione di un indice di azioni od obbligazioni preciso, indicato nella Scheda di Comparto.
b) Il limite, di cui trattasi al paragrafo a), è del 35%, quando ciò è giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare per quanto attiene ai mercati ufficiali ove certi valori mobiliari o certi strumenti del mercato monetario sono ampiamente dominanti. L'investimento fino a tale limite è consentito per un solo emittente.
V. Per l'insieme dei Comparti del Fondo e dei fondi comuni d'investimento che gestisce e fanno parte del campo d'applicazione della parte I della Legge, la Società di gestione non potrà acquistare azioni, che diano diritto di voto e permettano di esercitare una notevole influenza sulla gestione di un emittente.
Inoltre, la Società di gestione non può acquisire per il Fondo più del :
- 10% d'azioni senza diritto di voto dello stesso emittente ;
- 10% di obbligazioni dello stesso emittente ;
- 10% di strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente.
I limiti indicati al secondo e terzo trattino potranno non essere rispettati all'atto dell'acquisizione, qualora, in quel momento, non potessero essere calcolati l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato o l'importo netto dei titoli emessi.
Le disposizioni della presente sezione V non si applicano ai valori mobiliari ed agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dagli enti locali territoriali dello stesso o da uno Stato Eleggibile oppure emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea.
Inoltre, queste disposizioni non si applicano alle azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno Stato non appartenente all'Unione Europea che investa le proprie attività essenzialmente in titoli di emittenti di quello Stato qualora, in virtù della legislazione vigente in quello Stato, tale partecipazione costituisse per il Fondo l'unica possibilità d'investire in titoli di emittenti di quello Stato, purché la Società dello Stato non appartenente all'Unione Europea rispetti, nell'ambito della propria politica d'investimento, i limiti stabiliti alle sezioni III, V e VI a), b), c) e d).
VI. a) Il Fondo può acquisire quote di OICVM e/o altri OIC descritti al paragrafo I (1) c), a condizione di non investire più del 20% delle attività nette di un Comparto in uno stesso OICVM od OIC.
Per ragioni d'applicazione di tale limite d'investimento, ogni comparto di un OIC multicomparto deve essere considerato come un emittente distinto a condizione che venga assicurato il principio di segregazione degli impegni dei vari comparti nei confronti dei terzi.
b) Gli investimenti in quote di OIC che non siano gli OICVM non possono superare in totale il 30% delle attività nette di un Comparto.
c) Quando il Fondo ha acquisito quote di OICVM e/o di altri OIC, le attività dei suddetti non sono combinate ai fini dei limiti previsti nella precedente sezione III.
d) Quando il Fondo investe in quote di altri OICVM e/o OIC gestiti direttamente o per delega dalla Società di Gestione o da un'altra società ad esse legata nell'ambito di comune gestione o controllo o di un'importante partecipazione diretta o indiretta, la Società di Gestione o l'altra società non potranno fatturare diritti di sottoscrizione o rimborso per l'investimento del Fondo in altri OICVM o OIC. Nel quadro d'investimenti del Fondo in OICVM o altri OIC, legati allo stesso come qui sopra descritto, la commissione totale di gestione (ad esclusione, eventualmente, delle commissioni di performance) che potrà essere fatturata al Comparto interessato ed agli OICVM – OIC, in cui il Comparto investe, non supererà il 3,5% degli crediti netti. Nel rapporto annuale del Fondo, la Società di Gestione indicherà la percentuale massima delle spese di gestione sostenute sia per il Comparto che per gli OICVM e/o OIC in cui ha investito nel periodo considerato.
e) Il Fondo non può acquistare più del 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o di un altro OIC. Tale limite può non essere rispettato al momento dell'acquisizione se, a quel momento, non può essere calcolato l'importo netto delle quote emesse. In caso di OICVM o di altri OIC multicomparto, tale limite è applicabile rispetto all'insieme delle quote emesse dall'OICVM / OIC interessato, cumulando tutti i comparti.
VII. La società di Gestione sorveglierà che il rischio globale legato agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del portafoglio di ogni Comparto.
I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente dell'attivo di base, del rischio di contropartita, dell'evoluzione prevedibile dei mercati e del periodo disponibile per liquidare le posizioni. Quanto sopra si applica anche ai punti successivi.
Nell'ambito della sua politica d'investimento e nei limiti fissati alla sezione III e), un OICVM può investire in strumenti finanziari derivati, se globalmente i rischi cui è esposto l'attivo di base non superano i limiti d'investimento citati alla sezione III. Qualora un Comparto investisse in strumenti finanziari derivati fondati su un indice, tali collocamenti non sono necessariamente combinati ai limiti descritti alla sezione III.
Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comporta uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in conto per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione.
VIII. a) Il Fondo può farsi prestare fino al 10% delle attività nette di ogni Comparto, se tratta di un prestito temporaneo; tuttavia l'ottenere divise tramite un back to back loan non è considerato come un prestito.
b) Il Fondo non può concedere linee di credito o farsi garante per conto terzi. Questa regola non ostacola l'acquisto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario previsti alla sezione I (1) c), e) e f), non interamente liberati;
c) Il Fondo non può vendere allo scoperto valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari previsti alla sezione I (1) c), e) e f).
IX. a) Il Fondo non deve necessariamente soddisfare ai limiti previsti nel presente capitolo 2, quando esercita i diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che fanno parte delle sue attività.
I limiti previsti alle sezioni III, IV e VI a), b), c) e d) non si applicano durante il primo periodo di sei mesi successivo alla data d'autorizzazione di apertura di un Comparto del Fondo, purché, tuttavia, venga rispettato il principio della ripartizione dei rischi.
b) Qualora i limiti, descritti al paragrafo a) venissero superati indipendentemente dalla volontà della Società di Gestione o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società di Gestione dovrà, per prima cosa, nell'ambito delle proprie operazioni di vendita, regolarizzare tale situazione tenendo conto dell'interesse dei Possessori di Quote.
c) Nella misura in cui un emittente è un'entità giuridica multicomparto ove le attività di un comparto rispondono esclusivamente dei diritti degli investitori di quel comparto e di quelli dei creditori, il cui credito è nato in occasione della costituzione, del funzionamento o della liquidazione di tale comparto, ogni comparto deve essere considerato come un emittente distinto per quanto attiene all'applicazione delle regole di ripartizione dei rischi descritte alle sezioni III, IV, e VI.
2.2 Tecniche e strumenti
Il Fondo è autorizzato, per ogni Comparto, secondo le modalità sotto citate a ricorrere a tecniche o strumenti aventi come oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, purché il ricorso a tali tecniche e strumenti venga effettuato per una gestione efficace del portafoglio.
In tale contesto, il Fondo potrà anche impegnarsi, nei limiti sotto descritti, ad effettuare :
-operazioni su opzioni ;
-operazioni di prestito su titoli ;
-operazioni con opzione di riscatto e operazioni di pronti contro termine ;
-operazioni di swap ;
-operazioni concernenti contratti a termine e contratti d'opzione su strumenti finanziari.
I singoli Comparti potranno comportare restrizioni più severe di quelle sotto descritte ; in tal caso, occorrerà fare riferimento alla descrizione degli obiettivi e della politica d'investimento dettagliatamente descritta nelle Schede di Comparto dei singoli Comparti.
A. Tecniche e strumenti aventi come oggetto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario
i. Il Fondo potrà comprare e vendere opzioni d'acquisto e opzioni di vendita su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, purché si tratti di opzioni negoziate su un Mercato Ufficiale o trattate su mercati « over the counter » con istituti finanziari di primo piano dotati di un elevato rating, specializzate in questo tipo di transazioni e partecipanti ai mercati « over the counter ».
ii. Il totale dei premi pagati per l'acquisizione delle opzioni d'acquisto e delle opzioni di vendita e dei premi pagati per l'acquisizione delle opzioni d'acquisto e delle opzioni di vendita negoziate con uno scopo diverso dalla copertura, non potrà superare il 15% del valore delle attività nette dei singoli Comparti.
iii. Il Fondo potrà vendere opzioni d'acquisto purché detenga sia i titoli di base, sia opzioni d'acquisto equivalenti o altri strumenti atti a garantire un'adeguata copertura degli impegni risultanti dai contratti in questione, quali, ad esempio, warrants. I titoli di base, relativi alle opzioni d'acquisto vendute non possono essere realizzati finché sussistono tali opzioni, a meno che le stesse non siano coperte da opzioni contrarie o da altri strumenti che possano essere utilizzati a tale scopo. Ciò vale anche per le opzioni d'acquisto equivalenti o per gli altri strumenti che il Fondo dovrà detenere qualora non possedesse, all'atto della vendita delle opzioni, i titoli di base delle stesse.
Con deroga al precedente comma , il Fondo potrà vendere opzioni d'acquisto su titoli che non possieda all'atto della stipula del contratto d'opzione, purché vengano riunite le seguenti condizioni:
(i) il prezzo d'esercizio delle opzioni vendute non potrà superare il 25% del valore delle attività nette del Comparto di cui si tratta; e
(ii) il Fondo dovrà essere sempre in grado di garantire la copertura delle posizioni assunte nell'ambito di tali vendite.
Quando vende opzioni di vendita, il Fondo deve essere coperto per tutta la durata del contratto d'opzione dalle attività liquide di cui potrebbe aver bisogno per pagare i titoli che gli venissero consegnati in caso d'esercizio delle opzioni dalla controparte.
iv. Il totale di tutti gli impegni derivanti dalla vendita di opzioni d'acquisto e di opzioni di vendita (escluse le vendite di opzioni d'acquisto per le quali esista una copertura sufficiente) e di tutti gli impegni derivanti dalle operazioni di cui al punto B (iv), non potranno mai superare, globalmente, il valore delle attività nette di ogni singolo Comparto del Fondo. In tale contesto, l'impegno relativo ai contratti d'opzione d'acquisto e di vendita venduti è pari alla somma dei prezzi d'esercizio delle opzioni.
B. Operazioni relative a contratti a termine e a contratti d’opzione su strumenti finanziari
i. Escluse le operazioni « over the counter », che verranno trattate qui sotto, tali operazioni possono riguardare unicamente contratti negoziati su un Mercato Ufficiale. Con riserva delle condizioni sotto indicate, tali operazioni potranno essere negoziate a scopo di copertura o per qualunque altro scopo.
ii. Per le operazioni effettuate a scopo di copertura dei rischi legati all'evoluzione dei mercati borsistici, il Fondo può vendere contratti a termine su indici borsistici, così come può vendere opzioni d'acquisto o acquistare opzioni di vendita su indici borsistici, purché:
-esista un nesso sufficiente tra la composizione dell'indice utilizzato e quella del relativo portafoglio;
-il totale degli impegni relativi ai contratti a termine e ai contratti d'opzione su indici borsistici non superi il valore di valutazione globale dei titoli posseduti dal Comparto di cui si tratta sul mercato corrispondente a tale indice.
iii. Il Fondo potrà anche, allo scopo di coprirsi globalmente contro i rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, vendere contratti a termine su tassi di interesse. Allo stesso scopo, potrà anche vendere opzioni d'acquisto o acquistare opzioni di vendita su tassi di interesse oppure procedere a scambi di tassi di interesse nell'ambito di operazioni « over the counter » negoziate con istituti finanziari di primo piano specializzati in questo tipo d'operazioni.
Il totale degli impegni relativi a contratti a termine, a contratti d'opzione e a contratti di scambio su tassi di interesse non dovrà superare il valore di valutazione globale delle attività da coprire detenute dal Comparto di cui si tratta nella valuta corrispondente a quella dei contratti.
iv. Oltre ai contratti d'opzione su valori mobiliari e ai contratti basati su valute estere, il Fondo potrà, per scopi diversi dalla copertura, comprare e vendere contratti a termine e contratti d'opzione su qualunque tipo di strumento finanziario, purché il totale degli impegni derivanti da tali operazioni di acquisto e di vendita e degli impegni derivanti dalla vendita d'opzioni d'acquisto e d'opzioni di vendita su valori mobiliari non superi mai il valore delle attività nette dei singoli Comparti del Fondo.
Le vendite d'opzioni d'acquisto su valori mobiliari per i quali il Fondo disponga di una copertura sufficiente non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo della somma degli impegni sopra citati.
Gli impegni derivanti da operazioni il cui oggetto non sia costituito da opzioni su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario vengono definiti come segue:
-L'impegno derivante da contratti a termine è pari al valore di liquidazione delle posizioni nette dei contratti relativi a strumenti finanziari identici (previa compensazione tra posizioni rialziste e posizioni ribassiste), senza tenere conto delle rispettive scadenze ;
-L'impegno derivante da contratti d'opzione acquistati e venduti è pari alla somma dei prezzi d'esercizio delle opzioni che compongono le posizioni nette ribassiste relative ad una stessa attività di base, senza tenere conto delle rispettive scadenze.
Ricordiamo che il totale dei premi pagati per l'acquisizione delle opzioni d'acquisto e delle opzioni di vendita menzionate nel presente paragrafo, per uno scopo diverso dalla copertura, non potrà superare, cumulato con il totale dei premi pagati per l'acquisizione delle opzioni d'acquisto e delle opzioni di vendita su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di cui al punto A(ii), il 15% del valore delle attività nette dei singoli Comparti del Fondo.
C. Operazioni swap
i. Lo swap è un contratto mediante il quale il Fondo ed una controparte s'impegnano a scambiare i redditi provenienti da titoli, strumenti, panieri d'azioni o d'obbligazioni o indici con i redditi generati da altri titoli, strumenti panieri d'azioni o d'obbligazioni o indici.
ii. I contratti swap verranno stipulati solo con istituti finanziari di primo piano, specializzati in questo tipo di transazioni.
iii. Quando le operazioni swap vengono realizzate per uno scopo diverso dalla copertura, il totale degli impegni generati da tali operazioni cumulato con la somma degli impegni generati dalle operazioni non coperte di cui al punto A(iv) e B(iv), non può mai superare il valore delle attività nette dei singoli Comparti.
D. Operazioni di prestito di titoli
Il Fondo può anche prestare titoli, ma solo nell'ambito di condizioni e procedure previste da sistemi di clearing internazionalmente riconosciuti, quali il CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A. e l' EUROCLEAR, oppure tramite un altro istituto finanziario di primo piano specializzato in questo genere di transazioni.
Nell'ambito delle suddette operazioni di prestito, il Fondo deve ricevere, teoricamente, una garanzia il cui valore sia, all'atto della stipula del contratto di prestito, almeno pari al valore di valutazione globale dei titoli prestati.
Tale garanzia va fornita sotto forma di liquidità e/o di titoli emessi o garantiti da uno stato membro dell'OCSE o dagli enti pubblici territoriali dello stesso o da istituti o organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, e bloccati a nome del Fondo fino alla scadenza del contratto di prestito.
Le operazioni di prestito non possono concernere più del 50% del valore di valutazione globale dei titoli che compongono il portafoglio. Tale limite non si applica se il Fondo ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la rescissione del contratto e la restituzione dei titoli prestati.
La durata delle operazioni di prestito non può superare i 30 giorni.
E. Operazioni con opzione di riscatto e operazioni di pronti contro termine
Operazioni con opzione di riscatto Il Fondo potrà impegnarsi, occasionalmente, in operazioni con opzioni di riscatto consistenti in acquisti e vendite di titoli le cui clausole concedano al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti, ad un prezzo e ad una scadenza convenuti tra le parti all'atto della stipula del contratto.
Il Fondo può intervenire in questo tipo di operazioni sia in veste d'acquirente, sia in veste di venditore.
Operazioni di pronti contro termine Nelle operazioni di pronti contro termine, il Fondo s'impegna in transazioni di vendita/acquisto di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a pronti, simultaneamente chiuse da una vendita /acquisto a termine degli stessi valori mobiliari
o strumenti del mercato monetario ad una determinata scadenza.
Per alcuni Comparti, le operazioni di pronti contro termine costituiscono la principale tecnica d'acquisizione del portafoglio, conformemente alle regole di ripartizione dei rischi definite dalla Legge. Se un determinato Comparto applica la tecnica del pronti contro termine per acquistare il proprio portafoglio, la relativa Scheda di Comparto dovrà contenere una descrizione dettagliata di tale operazione, del relativo metodo di valutazione e dei rischi inerenti a tale operazione. Un Comparto sarà autorizzato ad acquisire un portafoglio tramite la tecnica del pronti contro termine solo se acquisisce la proprietà legale dei titoli acquistati e se gode di un diritto di proprietà reale e non solo fittizio. L'operazione di pronti contro termine verrà strutturata in modo da consentire al Fondo il riscatto permanente delle proprie Quote. Le modalità dell'operazione di pronti contro termine verranno specificate nella Scheda di Comparto relativa a tale tecnica.
In particolare, alcuni Comparti potranno impegnarsi in operazioni di pronti contro termine indicizzate tramite le quali il Fondo s'impegnerà in operazioni di acquisto di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a pronti, simultaneamente chiuse mediante una vendita a termine degli stessi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario ad una determinata scadenza e ad un prezzo calcolato in funzione dell'evoluzione dei titoli, degli strumenti o degli indici di base dell'operazione di cui si tratta.
Se tali operazioni vengono effettuate per uno scopo diverso dalla copertura, il totale degli impegni generati da tali operazioni e della somma degli impegni generati dalle operazioni non coperte di cui ai punti A(iv), B(iv) e C(iii) non potrà mai superare il valore delle attività nette dei singoli Comparti.
Restrizioni legate alle operazioni con opzione di riscatto e di pronti contro termine L'intervento del Fondo nelle operazioni sopra descritte è sottoposto alle seguenti regole :
i. Regole destinate a garantire il buon fine delle operazioni con opzione di riscatto e di pronti contro termine
Le operazioni con opzione di riscatto e di pronti contro termine potranno essere chiuse solo se le controparti in tali operazioni sono rappresentate da istituti finanziari di primo piano, specializzati in questo tipo di transazioni.
ii. Condizioni e limiti delle operazioni con opzione di riscatto e di pronti contro termine
Per tutta la durata di un contratto d'acquisto con opzione di riscatto e di pronti contro termine, il Fondo non potrà vendere i titoli oggetto del contratto prima che sia stato esercitato il riscatto dei titoli da parte della controparte o prima che sia scaduto il termine fissato per il riscatto.
Il Fondo deve badare a non superare, nelle operazioni d'acquisto con opzione di riscatto e di pronti contro termine, un livello tale da permettergli di far fronte in qualunque momento al proprio obbligo di riscatto.
2.3 Operazioni destinate a coprire il rischio di cambio
Allo scopo di proteggere le proprie attività contro il rischio rappresentato dalla fluttuazione dei cambi, il Fondo potrà effettuare operazioni di vendita di contratti a termine su valute estere e di vendita di opzioni d'acquisto o di acquisto di opzioni di vendita su valute estere. Tali operazioni possono concernere solo contratti negoziati su un Mercato Ufficiale.
Allo stesso scopo, il Fondo potrà anche vendere a termine o scambiare valute nell'ambito di operazioni « over the counter » trattate con istituti finanziari di primo piano specializzati in questo tipo di operazioni. Lo scopo di copertura delle operazioni sopra citate presuppone l'esistenza di un nesso diretto tra le stesse e le attività da coprire, il che implica che le operazioni trattate in una determinata valuta non possano superare, teoricamente, in volume, il valore di valutazione di tutte le attività espresse nella stessa valuta, né la durata del possesso di tali attività.
2.4. Metodo di gestione dei rischi
La Società di Gestione impiegherà o baderà che i Gestori, da essa designati, impieghino un metodo di gestione dei rischi che permetta di controllare e misurare, in qualsiasi momento, il rischio associato alle posizioni ed il suo contributo al profilo di rischio generale del portafoglio; detto metodo deve inoltre permettere una valutazione precisa ed indipendente del valore degli strumenti derivati “over the counter”. Il metodo di gestione del rischio utilizzato sarà funzione della politica d'investimento peculiare ad ogni Comparto.
3. VALORE NETTO D’INVENTARIO
3.1 Generalità
A. Determinazione del valore netto d’inventario
I conti consolidati del Fondo sono tenuti in euro (« Valuta di Consolidamento »). I conti dei singoli Comparti sono tenuti nelle rispettive valute (« Valuta di Riferimento »), precisate nelle singole Schede di Comparto.
Il valore Netto d'Inventario delle Quote verrà calcolato almeno due volte al mese, sotto la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo per ogni singolo Comparto e Categoria di Quote del Fondo ( la « Data di Valutazione »). Tuttavia qualora una Data di Valutazione non coincidesse con un giorno lavorativo delle banche lussemburghesi, il valore Netto d'Inventario del Comparto di cui si tratta verrà calcolato il primo giorno lavorativo bancario successivo. Per ciascun Comparto, le Date di Valutazione sono indicate nella relativa Scheda di Comparto.
Per ogni Comparto che abbia emesso un'unica Categoria di Quote, il Valore Netto d'Inventario per Quota verrà calcolato dividendo l'attivo netto del Comparto, che è pari al valore delle attività attribuibili a tale Comparto, ed il reddito generato dallo stesso, meno le passività relative a tale Comparto e gli accantonamenti ritenuti opportuni o necessari, per il numero totale di Quote del Comparto in questione in circolazione alla Data di Valutazione di cui si tratta, arrotondando all'unità superiore o inferiore più vicina della Valuta di Riferimento del Comparto. Per maggiore chiarezza, l'unità della Valuta di Riferimento corrisponde alla più piccola unità di tale valuta (ad esempio, se la Valuta di Riferimento è l'euro, l'unità sarà il cent).
Qualora un Comparto avesse emesso due o più Categorie di Quote, il valore Netto d'Inventario per Quota per ogni Categoria di Quote verrà calcolato dividendo le attività nette, secondo la definizione sopra citata, relative a tale Categoria, per il numero totale di Quote della stessa categoria in circolazione del Comparto alla Data di Valutazione considerata.
Le attività e le passività dei singoli Comparti sono valutate nella Valuta di Riferimento del Comparto.
Per quanto possibile, i redditi degli investimenti, gli interessi dovuti, le spese e gli altri oneri (comprese le spese amministrative e le spese di gestione dovute alla Società di Gestione del Fondo) verranno valutati a scadenza giornaliera, e verrà tenuto conto degli eventuali impegni del Fondo in funzione della valutazione che ne verrà fatta.
B. Valutazione delle attività nette
I. Le attività di ciascun Comparto del Fondo comprendono :
1) le liquidità disponibili o in deposito, interessi compresi ;
2) tutti gli effetti e i pagherò esigibili a prima richiesta nonché i crediti (compresi i proventi derivanti dai titoli venduti ma non ancora consegnati) ;
3) tutte le azioni, le obbligazioni, i diritti di sottoscrizione, le garanzie, le opzioni e altri titoli, le Quote di società d'investimento, gli strumenti finanziari e altre attività simili detenute e sottoscritte per conto del Fondo o dal Fondo stesso (fermo restando che il Fondo potrà effettuare degli adeguamenti senza derogare alle disposizioni del precedente paragrafo 1. per quanto riguarda le fluttuazioni del valore di mercato dei titoli causate dalla cessione di ex-dividendi, ex-diritti o da prassi analoghe) ;
4) tutti i dividendi e le distribuzioni in contanti, che possono essere incassati dal Comparto, nella misura in cui le informazioni in merito siano ragionevolmente messe a disposizione dalla Società di Gestione del Fondo;
5) gli interessi maturati relativamente a titoli a reddito fisso detenuti in piena proprietà dalla Società di Gestione per conto del Comparto, a meno che tali interessi non siano compresi o contemplati nell'importo capitale del titolo in questione ;
6) il valore di liquidazione dei contratti a termine e dei contratti d'opzione d'acquisto o di vendita nei quali il Comparto detenga una posizione aperta;
7) le spese del Fondo, comprendenti il costo d'emissione e di distribuzione di Quote del Fondo, nella misura in cui le stesse devono essere stornate;
8) tutte le altre attività di qualunque tipo e di qualunque natura, comprese le spese pagate in anticipo. Il valore di tali crediti verrà calcolato come segue :
1. Il valore delle liquidità in cassa o in deposito, degli effetti e dei vaglia cambiari a vista e delle somme da incassare, delle spese già pagate, dei dividendi in contanti e degli interessi scaduti ma non ancora incassati, sarà costituito dall'importo degli elementi sopra menzionati, a meno che si ritenga sia poco probabile che tale valore possa essere incassato; in tal caso, il valore verrà calcolato detraendo un determinato importo che il Consiglio d'Amministrazione della società di gestione riterrà opportuno e sufficiente per riflettere il valore reale dei suoi averi.
2. La valutazione di ogni titolo quotato o negoziato in Borsa si basa sull'ultimo corso noto e, se si tratta di un titolo quotato su diversi mercati, sull'ultimo corso noto rilevato sul principale mercato di tale titolo. Qualora l'ultimo corso noto non fosse rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede.
3. Il valore dei singoli titoli negoziati su un Mercato Ufficiale si baserà sull'ultimo prezzo noto alla Data di Valutazione.
4. Il valore delle singole partecipazioni detenute in un'altra società d'investimento si baserà sull'ultimo valore netto d'inventario noto alla Data di Valutazione.
5. Qualora i titoli componenti il portafoglio del Comparto alla data di valutazione non fossero quotati o negoziati in una Borsa o su un Mercato Ufficiale o qualora, per titoli quotati e negoziati in una Borsa o su un Mercato Ufficiale, il prezzo calcolato secondo le modalità esposte ai paragrafi 2 o 3 non fosse rappresentativo dei titoli, il valore di tali titoli verrà fissato in modo ragionevole, in base ai prezzi di vendita previsti con prudenza e in buona fede.
6. Il valore di liquidazione dei futures, dei contratti a termine o dei contratti d'opzione non negoziati in borsa o su altri mercati organizzati sarà il rispettivo valore di liquidazione netto, calcolato secondo i principi stabiliti dalla Società di Gestione del Fondo, su una base costantemente applicata per ogni tipo di contratto. Il valore di liquidazione dei futures, dei contratti a termine o delle opzioni negoziate su borse o mercati organizzati sarà basato sull'ultimo prezzo di liquidazione di tali contratti registrato presso le borse o i mercati organizzati nei quali vengono negoziati tali contratti a nome del Fondo; fermo restando il fatto che, se un contratto su futures, forwards o contratti d'opzione non può essere liquidato alla data in cui viene fissato il Valore dell'Attivo Netto, la base di calcolo del valore di liquidazione di questo tipo di contratto sarà il valore che la Società di Gestione del Fondo riterrà giusto ed equo.
7. Le operazioni swap ed altre operazioni quali quelle di pronti contro termine indicizzate verranno valutate secondo il rispettivo valore di mercato stabilito con riferimento all'indice, ai titoli o agli strumenti finanziari applicabili. Il valore di mercato di tali titoli è subordinato anche a parametri quali il livello dell'indice, il tasso di interesse, il rendimento dei dividendi e l'indice di volatilità stimato. Maggiori precisazioni in merito sono contenute nelle Schede di Comparto. In qualunque caso, i criteri di valutazione presi in considerazione devono essere tali da poter essere controllati dal revisore del Fondo. Qualora sussistesse un dubbio sulle valutazioni fornite, il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo sarà tenuto a far verificare tali valutazioni dal Revisore del Fondo.
8. Tutti gli altri titoli e tutte le altre attività verranno valutati secondo il rispettivo valore di mercato determinato in buona fede, conformemente alle procedure stabilite dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo.
9. Qualora ritenesse che un metodo di valutazione diverso da quelli descritti ai precedenti punti fosse maggiormente atto a riflettere il valore delle attività del Fondo, il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà, a sua discrezione, consentire l'applicazione di tale metodo.
10. Qualora la valutazione effettuata secondo le procedure definite diventasse impossibile o inadeguata in seguito a circostanze eccezionali, il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà, eventualmente, con la massima prudenza e in buona fede, applicare altri criteri, allo scopo di realizzare una valutazione equa date le circostanze.
11. Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella Valuta di Riferimento del Comparto verrà convertito nella Valuta di Riferimento del Comparto al tasso di cambio in vigore in Lussemburgo alla Data di Valutazione considerata. Se tali tassi non fossero disponibili, il cambio verrà fissato in buona fede, secondo le procedure definite dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo.
II. Le passività dei singoli Comparti del Fondo comprendono :
1) tutti i prestiti, le cambiali e i debiti ;
2) gli interessi capitalizzati sui prestiti del Fondo (comprese le spese maturate per gli impegni relativi a tali prestiti) ;
3) le spese sostenute o da pagare (comprese, senza limitazione, le spese amministrative, le spese di gestione comprendenti le eventuali commissioni di performance e le spese di deposito) ;
4) tutti gli impegni noti, presenti e futuri, compresi gli obblighi contrattuali liquidi o da pagare in contanti o in natura, compreso l'ammontare dei dividendi non ancora pagati e dichiarati dalla Società di Gestione del Fondo ;
5) gli opportuni accantonamenti per le future imposte, basati sul reddito o sul capitale alla Data di Valutazione periodicamente determinato dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, e gli altri eventuali accantonamenti autorizzati ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, nonché qualunque somma che il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo considererà opportuna quale stanziamento atto a coprire tutti i debiti contingenti del Fondo;
6) qualunque altro impegno del Fondo, di qualsiasi tipo o natura, conformemente ai principi di contabilità generalmente accettati. Al fine di determinare l'importo di tali impegni, il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo terrà conto di tutti gli oneri dovuti dal Fondo in virtù del capitolo intitolato “Oneri e spese ”. Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà calcolare in anticipo le spese amministrative e le altre spese regolari o ricorrenti in base ad un importo opportunamente valutato per un periodo annuale o per qualunque altro periodo, e potrà provvedere a coprire gli stessi importi, in parti uguali, durante qualunque periodo.
Quando il Fondo si trova a dover sostenere un debito relativo alle attività di un determinato Comparto o alle Quote create relativamente alle attività di un determinato Comparto, il debito in questione verrà assegnato al Comparto interessato.
Qualora un'attività o una passività del Fondo non potesse essere attribuita ad un determinato Comparto, la suddetta attività o il suddetto debito verranno ridistribuiti tra i vari Comparti proporzionalmente al Valore Netto d'Inventario dei singoli Comparti o in qualunque altro modo che venga stabilito, in buona fede, dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo.
3.2 Sospensione provvisoria del calcolo del Valore Netto d’Inventario, dell’emissione, della conversione e del riscatto di Quote
Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo è autorizzato a sospendere provvisoriamente, previo accordo con la Banca Depositaria, il calcolo del Valore Netto d'Inventario, l'emissione, la conversione o il riscatto di Quote di uno o più Comparti e/o Categorie, nei seguenti casi :
-qualora venissero chiusi per un motivo diverso dalle ferie annuali, uno o più mercati borsistici o Mercati Ufficiali che forniscano la base di valutazione di gran parte degli averi di uno o più Comparti del Fondo, o uno o più mercati valutari che trattino le valute nelle quali viene espressa gran parte dei crediti di uno o più Comparti del Fondo, o qualora venissero sospese, sottoposte a restrizioni o a fluttuazioni significative a breve termine le transazioni sui suddetti mercati;
-per tutta la durata di una situazione che costituisca una situazione d'emergenza, quale la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale, uno sciopero o qualunque caso di forza maggiore indipendente dalla volontà o dal potere del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo in seguito al quale risulti impossibile disporre con mezzi normali e ragionevoli degli averi di uno o più Comparti del Fondo, senza recare un grave danno ai Possessori di Quote ;
-qualora, per qualunque motivo, non si potesse conoscere in modo sufficientemente rapido e preciso il valore di un avere ;
-qualora le restrizioni sui cambi e sui movimenti di capitali impedissero di effettuare le transazioni per conto di uno o più Comparti del Fondo o qualora le operazioni di compravendita degli averi di uno o più Comparti del Fondo non potessero essere realizzate a tassi di cambio normali ;
-in tutti gli altri casi in cui il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo, previo accordo con la Banca Depositaria, riterrà necessaria la sospensione nell'interesse dei Possessori di Quote.
Tale sospensione verrà notificata agli investitori o ai Possessori di Quote che abbiano chiesto la sottoscrizione, il riscatto o la conversione delle loro Quote del Fondo non appena possibile dopo il deposito della domanda scritta di sottoscrizione, riscatto o conversione da parte dei suddetti investitori o Possessori di Quote.
Qualora il calcolo del Valore Netto d'Inventario venisse sospeso per un periodo superiore ad un determinato limite definito dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, tutti i Possessori di Quote del Comparto interessato verranno personalmente avvertiti (per quanto riguarda i Possessori di Quote nominative) oppure verranno informati tramite pubblicazione nel Luxemburger Wort e in tutti gli altri giornali, secondo la decisione adottata dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo (per i Possessori di Quote al portatore).
Inoltre, il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo avrà diritto :
-di rifiutare, a propria discrezione, una richiesta di acquisizione di Quote ;
-di rimborsare, quando lo riterrà opportuno, le Quote eventualmente acquistate in violazione di una misura d'esclusione adottata in virtù del Regolamento di Gestione.
Le domande di sottoscrizione, di riscatto e di conversione sospese potranno essere annullate mediante avviso scritto, purché l'amministrazione centrale riceva tale avviso prima del termine della sospensione.
La sospensione del Valore Netto d'Inventario di un determinato Comparto e/o di una determinata Categoria non avrà alcuna incidenza sul calcolo del Valore Netto d'Inventario, sull'emissione, sul riscatto e sulla conversione delle Quote degli altri Comparti e/o delle altre Categorie.
4. LE QUOTE DEL FONDO
4.1 Descrizione, forma, diritti dei possessori di quote
Le Quote devono essere interamente liberate e prive di menzione di valore.
All'interno dei singoli Comparti, la Società di Gestione potrà emettere una o più Categorie di Quote, dotate, ciascuna, di una o più caratteristiche distinte da quelle delle altre, quali, ad esempio, una specifica struttura delle spese di vendita o di acquisto, una specifica struttura delle spese di consulenza o di gestione, una politica di copertura o meno dei rischi di cambio, una specifica politica in materia di distribuzione, o caratterizzate dal fatto che alcuni Possessori di Quote godano di una Garanzia la cui durata, la cui scadenza, il cui importo e le cui modalità verranno definite nelle Schede di Comparto, o da qualunque altro criterio precisato nelle suddette schede.
Le Categorie di Quote all'interno dei vari Comparti possono essere di diverso valore.
Non vi sono limiti per quanto riguarda il numero di Quote che possono essere emesse. I diritti connessi alle Quote sono quelli previsti dalla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle imprese commerciali e successive modifiche, purché la Legge non preveda una deroga in merito.
Tutte le Quote intere del Fondo, indipendentemente dal loro valore, hanno eguali diritti per quanto riguarda il voto. Le Quote dei singoli Comparti hanno uguali diritti per quanto riguarda i proventi della liquidazione del Comparto di cui si tratta.
Le Quote del Fondo potranno essere emesse sotto forma nominativa o al portatore. La forma d'emissione per i singoli Comparti verrà definita nelle rispettive Schede di Comparto.
Quote nominative
Gli investitori non riceveranno alcun certificato corrispondente alle Quote nominative di loro spettanza. Verrà, invece, emessa una semplice conferma scritta della sottoscrizione di Quote.
Quote al portatore
I certificati rappresentativi delle Quote al portatore saranno disponibili sotto forma di certificati da 1, 10, 100 e 1000 Quote. La forma d'emissione per in singoli Comparti verrà definita nelle rispettive Schede di Comparto.
Le Quote al portatore potranno essere convertite in Quote nominative e viceversa. I certificati al portatore di qualunque taglio potranno essere convertiti in altri tagli a spese del Possessore di Quote. Ogni certificato di Quote al portatore comporterà la firma di due membri del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo e della Banca Depositaria; tali firme potranno essere apposte sotto forma di facsimile.
Per le Quote nominative e per le Quote al portatore che non possano essere fisicamente consegnate, potranno essere emesse delle frazioni di Quote, fino al millesimo di Quota. La forma d'emissione per in singoli Comparti verrà definita nelle rispettive Schede di Comparto.
Ammissione al listino delle Quote
Le Quote dei singoli Comparti e/o delle singole Categorie di Quote del Fondo potranno essere ammesse al listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo, previa decisione del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione. Per maggiori informazioni, consultare le Schede di Comparto.
4.2 Emissione delle Quote, procedura di sottoscrizione e pagamento
Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo è autorizzato ad emettere, in qualunque momento e senza restrizioni, nuove Quote all'interno di ciascun Comparto o di ciascuna Categoria di Quote del Fondo.
Le Quote di ciascun Comparto o di ciascuna Categoria di Quote del Fondo possono essere sottoscritte presso la Società di Gestione del Fondo e qualunque altro istituto autorizzato a tali effetti. L'investitore dovrà compilare e firmare in doppia copia la domanda di sottoscrizione allegata al Prospetto, la cui accettazione sarà subordinata all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo.
Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo si riserva il diritto di rifiutare qualunque domanda di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Qualora una domanda non venisse accettata o lo fosse solo in parte, il prezzo già pagato o il saldo dello stesso verranno restituiti al richiedente, a suo rischio.
Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo si riserva anche la facoltà, qualora lo ritenesse necessario, a propria esclusiva discrezione, in funzione delle circostanze, di rinunciare ai minimi di sottoscrizione iniziale eventualmente fissati, quali indicati nelle Schede di Comparto.
Il periodo iniziale di sottoscrizione (il «Periodo Iniziale di Sottoscrizione ») dei singoli Comparti o delle singole Categorie di Quote, il prezzo di sottoscrizione (il «Prezzo di Sottoscrizione ») per Quota e l'eventuale commissione di sottoscrizione (la “Commissione di Sottoscrizione”) in favore d'intermediari finanziari da pagarsi entro tale periodo sono indicati nelle Schede di Comparto.
Allo scadere dell'eventuale Periodo Iniziale di Sottoscrizione, il Prezzo di Sottoscrizione, espresso nella Valuta di Riferimento del Comparto, corrisponderà al Valore Netto d'Inventario per Quota calcolato secondo i criteri indicati nel capitolo «Valore netto d'Inventario », al quale verrà eventualmente ad aggiungersi, se precisato nelle Schede di Comparto, la Commissione di Sottoscrizione. Al Prezzo di Sottoscrizione potranno, peraltro, venire ad aggiungersi le tasse, le imposte e i bolli eventualmente dovuti nei Paesi in cui vengono offerte le Quote.
Le domande di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 18 del giorno lavorativo che precede la Data di Valutazione, verranno trattate in base al Valore Netto d'Inventario determinato alla Data di Valutazione. Le domande notificate dopo tale termine verranno trattate alla Data di Valutazione successiva.
Il Prezzo di Sottoscrizione verrà versato nelle attività del Fondo entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione applicabile alla sottoscrizione di cui si tratta. Il pagamento dell'importo della sottoscrizione va effettuato nella Valuta di Riferimento dei singoli Comparti o in qualunque altra valuta indicata dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo. Qualora un Possessore di Quote desiderasse pagare in una valuta diversa da quella del Comparto interessato, la differenza attiva o passiva di cambio verrà iscritta a credito o a debito del sottoscrittore, senza alcuna responsabilità da parte del Fondo. Le spese di cambio saranno a carico del sottoscrittore.
Salvo indicazione contraria contenuta nelle Schede di Comparto, le Quote verranno emesse previo pagamento del Prezzo di Sottoscrizione e previa conferma della sottoscrizione ; i certificati relativi alle Quote potranno anche essere spediti per posta a rischio esclusivo del Possessore di Quote o messi a disposizione dall'Agente incaricato della Registrazione del Trasferimento entro e non oltre i quindici giorni successivi al versamento del controvalore del prezzo di sottoscrizione nelle attività del Fondo.
Salvo decisione contraria da parte del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, le Quote potranno essere emesse in cambio di conferimenti in natura, conformemente alla legge sulle imprese commerciali del 10 agosto 1915, e successive modifiche. Se necessario, tale emissione verrà effettuata rispettando l'obbligo di presentazione di un rapporto di valutazione da parte del Revisore autorizzato, nominato dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo e a condizione che tali conferimenti corrispondano alla politica e alle restrizioni in materia d'investimenti del Comparto interessato, quali descritte nel presente Prospetto. I titoli accettati per il pagamento di una sottoscrizione verranno valutati, ai fini della realizzazione della transazione, all'ultimo prezzo d'acquisto del mercato al momento della valutazione. Il consiglio d'amministrazione de la Società di Gestione del Fondo avrà il diritto di rifiutare eventuali conferimenti in natura senza doverne giustificare il motivo.
Il Fondo non emetterà Quote di un determinato Comparto durante il periodo in cui il Valore Netto d'Inventario del Comparto interessato sarà sospeso dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo in virtù dei poteri che gli sono conferiti dal Regolamento di Gestione descritti al capitolo "Sospensione provvisoria del calcolo del Valore Netto d'Inventario, dell'emissione, della conversione e del riscatto delle Quote ".
In mancanza di ciò, le domande di sottoscrizione verranno trattate alla prima Data di Valutazione successiva alla fine della sospensione.
Qualora si verificassero circostanze eccezionali tali da esercitare ripercussioni negative sugli interessi dei Possessori di Quote, il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo si riserva il diritto di procedere, entro la giornata, ad altre valutazioni valide per tutte le domande di sottoscrizione, di riscatto o di conversione presentate durante la giornata di cui si tratta e farà in modo che i Possessori di Quote che abbiano presentato una domanda di sottoscrizione, di riscatto o di conversione durante tale giornata beneficino del medesimo trattamento.
4.3 Riscatto di Quote
I Possessori di Quote possono uscire dal Fondo in qualunque momento inviando alla Società di Gestione o alle altre banche o istituti autorizzati una domanda scritta irrevocabile di riscatto, eventualmente accompagnata dai certificati relativi alle Quote.
Il Fondo dovrà riscattare le Quote ad ogni Data di Valutazione, conformemente alle condizioni sopra descritte.
Per ogni singola Quota presentata al riscatto, l'importo versato al Possessore di Quote (il « Prezzo di Riscatto ») sarà pari al Valore Netto d'Inventario per Quota per il Comparto/la Categoria di Quote interessati, calcolato secondo le istruzioni contenute al capitolo “Valore Netto d'Inventario”, previa deduzione delle spese, delle tasse, delle imposte e dei bolli eventualmente esigibili per tale operazione e di un'eventuale commissione di riscatto (in seguito denominata « Commissione di Riscatto ») in favore del Comparto le cui Quote sono riscattate o in favore di un intermediario come sarà precisato in ogni Scheda di Comparto. Il tasso massimo della Commissione di Riscatto è indicato in ogni Scheda di Comparto.
Le domande di riscatto ricevute dalla Società di gestione entro le ore 18 del giorno lavorativo che precede la Data di Valutazione verranno trattate in base al Valore Netto d'Inventario determinato alla Data di Valutazione. Le domande notificate dopo tale termine verranno trattate alla Data di Valutazione successiva.
Alcune particolarità inerenti al riscatto nei Comparti e/o Categorie Protetti/e o Garantiti/e figurano nelle Schede di Comparto.
Il controvalore delle Quote presentate per il riscatto verrà versato nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato, mediante assegno o bonifico, in linea di massima entro un termine di 3 giorni lavorativi successivi alla data di calcolo del Valore Netto d'Inventario applicabile al riscatto.
Il Prezzo di Riscatto potrà essere superiore o inferiore al prezzo pagato all'atto dell'emissione, in funzione dell'evoluzione del Valore Netto d'Inventario per Quota.
Il riscatto delle Quote potrà essere sospeso in seguito a decisione del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, previo accordo con la Banca Depositaria, nei casi previsti al capitolo "Sospensione provvisoria del calcolo del Valore Netto d'Inventario, dell'emissione, della conversione e del riscatto delle Quote" o in virtù di una disposizione dell'autorità di controllo, qualora l'interesse pubblico o quello dei Possessori di Quote lo esigesse, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o convenzionali relative all'attività del Fondo.
Qualora, ad una determinata data o in seguito ad una domanda di riscatto superiore al 10% del Valore Netto d'Inventario di un determinato Comparto, il pagamento non potesse essere effettuato mediante le attività del Comparto o mediante un prestito autorizzato, il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà, previo accordo con la Banca Depositaria, rimandare, in proporzione, tale riscatto per quanto riguarda la Quota superiore al 10% del Valore Netto d'Inventario delle Quote del Comparto, ad una data che non potrà essere posteriore alla terza Data di Valutazione successiva all'accettazione della domanda di riscatto, in modo da poter vendere, nel frattempo, una parte delle attività del Comparto per poter soddisfare le domande di riscatto sopra menzionate. Le domande di riscatto ricevute per una determinata Data di Valutazione che siano state rimandate (ma non annullate) avranno la precedenza, per quanto riguarda il loro trattamento, sulle domande di riscatto ricevute in seguito. In tal caso, verrà calcolato un unico prezzo per tutte le domande di riscatto trattate alla stessa data.
Inoltre, il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà riscattare, in qualunque momento, le Quote detenute da investitori che siano stati privati del diritto di acquistare o detenere Quote in seguito a violazione di una misura d'esclusione adottata nel Regolamento di Gestione del Fondo; ciò vale, tra l'altro, per gli investitori statunitensi e per gli investitori non istituzionali che investano in Quote riservate agli investitori istituzionali.
4.4 Conversione di Quote
Salvo indicazione contraria contenuta nel Prospetto o nelle Schede di Comparto, i Possessori di Quote potranno trasferire la totalità o una parte delle Quote da essi detenute in un determinato Comparto in Quote di un altro Comparto o la totalità o una parte delle Quote da essi detenute in una determinata Categoria di Quote verso un'altra Categoria di Quote, al Valore d'Inventario del giorno, previa deduzione di una commissione di conversione (in seguito designata « Commissione di Conversione »), il cui tasso massimo, calcolato come percentuale del Valore Netto d'Inventario, sarà indicato nella rispettiva Scheda di Comparto.
Tuttavia, il diritto di conversione delle Quote è subordinato al rispetto delle condizioni applicabili al Comparto o alla Categoria nei quali la conversione va effettuata (comprese le condizioni relative all'importo minimo di sottoscrizione e all'eleggibilità).
Attiriamo, peraltro, l'attenzione dei Possessori di Quote sul fatto che alcune Categorie di Quote potrebbero essere accessibili solo ad alcuni tipi d'investitori, indicati nelle Schede di Comparto. Le modalità di conversione, in questo caso, sono indicate nelle Schede di Comparto.
I Possessori di Quote dovranno compilare e firmare una domanda irrevocabile di conversione che verrà inviata alla Società di Gestione o ad altre banche o istituti autorizzati, contenente tutte le istruzioni relative alla conversione ed eventualmente accompagnata dai certificati delle Quote, specificando il Comparto o la Categoria di Quote nel quale/nella quale desiderano convertire.
La conversione di Quote di un determinato Comparto o di una determinata Categoria di Quote in Quote di un altro Comparto o di un'altra Categoria di Quote potrà essere effettuata solo se il Valore Netto d'Inventario dei due Comparti o delle due Categorie di Quote viene calcolato alla stessa Data di Valutazione.
La conversione di Quote di un determinato Comparto o di una determinata Categoria di Quote in Quote di un altro Comparto o di un'altra Categoria di Quote potrà essere effettuata solo se il Valore Netto d'Inventario dei due Comparti o delle due Categorie di Quote viene calcolato alla stessa Data di Valutazione.
Il numero di Quote assegnate nel nuovo Comparto o nella nuova Categoria di Quote verrà calcolato secondo la seguente formula : B x C x Ex(1-F)
A =
D
dove :
A: corrisponde al numero di Quote assegnate all'interno del nuovo Comparto o della nuova Categoria di Quote; B: corrisponde al numero di Quote presentate per la conversione;
C: corrisponde al valore Netto d'Inventario di una Quota del Comparto o di una Categoria di Quote le cui Quote vengano presentate per la conversione, alla data dell'operazione;
D: corrisponde al valore Netto d'Inventario di una Quota del nuovo Comparto o della nuova Categoria di quote, alla stessa data d'operazione;
E: corrisponde al tasso medio di cambio tra i due Comparti o tra le due Categorie di Quote alla data dell'operazione. F: Commissione di Conversione applicabile
Nel caso di Quote nominative o al portatore depositate su un conto, l'eventuale rimanenza risultante dalla conversione verrà versata all'azionista, a meno che il relativo valore non sia inferiore a 10.-EUR o al controvalore di tale importo, a seconda dei casi. Le frazioni non distribuite verranno globalizzate e acquisite dal Comparto e dalla Categoria di Quote interessati.
Per quanto riguarda le Quote al portatore fisicamente emesse, le frazioni di Quote eventualmente risultanti dalla conversione non verranno attribuite ed il Possessore di Quote dovrà averne chiesto il riscatto. In tal caso, verrà rimborsata al Possessore di Quote l'eventuale differenza tra i Valori Netti d'Inventario delle Quote scambiate, a meno che tale differenza non sia inferiore a 10.-EUR o al controvalore di tale importo, se del caso. Le frazioni non distribuite verranno globalizzate e acquisite dal Comparto o dalla Categoria di Quote a cui si riferiscono.
Qualora, ad una determinata data o in caso di domanda di conversione superiore al 10% del valore Netto d'Inventario di un determinato Comparto, il pagamento non potesse essere effettuato mediante le attività del Comparto o mediante un prestito autorizzato, il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà, previo accordo con la Banca Depositaria, rimandare, in proporzione, tali conversioni, per quanto riguarda la Quota superiore al 10% del Valore Netto d'Inventario delle Quote del Comparto, ad una data che non potrà essere posteriore alla terza Data di Valutazione successiva all'accettazione della domanda di conversione, in modo da poter vendere, nel frattempo, una parte delle attività del Comparto per poter soddisfare le domande di conversione sopra menzionate. Le domande di conversione ricevute per una determinata Data di Valutazione che siano state rimandate (ma non annullate) avranno la precedenza, per quanto riguarda il loro trattamento, sulle domande di conversione ricevute in seguito. In tal caso,
verrà calcolato un unico prezzo per tutte le domande di conversione trattate alla stessa data.
La conversione non potrà essere effettuata in caso di sospensione del Valore Netto d'Inventario di uno dei Comparti o di una delle Categorie di Quote interessati.
4.5 Prevenzione del riciclaggio di denaro
Conformemente alla legislazione vigente in materia e allo scopo di contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, le domande di sottoscrizione dovranno essere accompagnate da una copia autenticata dalle autorità competenti (e cioè da uno dei seguenti organismi: ambasciata, consolato, notaio, commissariato di polizia...) dello statuto e da un estratto dell'iscrizione al registro delle imprese da parte delle società e degli istituti che desiderino investire nel Fondo, nei casi sotto indicati. Le domande di sottoscrizione presentate da persone fisiche dovranno essere accompagnate dalla carta d'identità del sottoscrittore.
1. Sottoscrizione diretta.
2. Sottoscrizione tramite un professionista del settore finanziario che non sia residente in un paese sottoposto agli stessi obblighi legali d'identificazione dei fondi, vigenti nel Granducato del Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro sporco da parte d'istituti finanziari.
3. Sottoscrizione tramite una succursale o una filiale la cui casa madre sia sottoposta ad una procedura d'identificazione equivalente a quella in vigore nel Granducato del Lussemburgo ma che, in virtù della legge applicabile alla casa madre, non sia tenuta ad applicare tali misure.
Inoltre, l'Agente incaricato della Registrazione e dei Trasferimenti del Fondo è legalmente responsabile dell'identificazione dell'origine dei fondi trasferiti da banche non sottoposte da un obbligo identico a quello imposto dalla legislazione lussemburghese.
Le sottoscrizioni potranno essere temporaneamente sospese fino alla completa identificazione dei fondi di cui si tratta.
E' generalmente ammesso che i professionisti del settore finanziario residenti in paesi aderenti alle convenzioni GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria sul riciclaggio dei capitali) vengano considerati assoggettati ad una procedura d'identificazione equivalente a quella imposta dalla legislazione lussemburghese.
L'Agente incaricato della Registrazione e del Trasferimento, potrà richiedere, per conto della Società di Gestione del Fondo, in qualunque momento un complemento di documentazione concernente una determinata domanda di sottoscrizione.
Qualora un sottoscrittore avesse un dubbio riguardo alla legislazione relativa al riciclaggio del denaro sporco, l'Agente incaricato della Registrazione e del Trasferimento potrà fornirgli un elenco di punti chiave in merito a tale riciclaggio. La mancata comunicazione della documentazione complementare richiesta darà luogo alla sospensione della procedura di sottoscrizione.
Ciò vale anche qualora tale documentazione fosse stata richiesta e non fornita nell'ambito di operazioni di riscatto.
5. FUNZIONAMENTO DEL FONDO
5.1 Regolamento di gestione
I diritti e i doveri dei Possessori di Quote e quelli della Società di Gestione del Fondo e della Banca Depositaria sono disciplinati dal Regolamento di Gestione del Fondo.
Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo può, previo accordo con la Banca Depositaria e dopo aver ottenuto le autorizzazioni eventualmente necessarie a termini di legge, modificare il Regolamento di Gestione.
La menzione del deposito di qualunque modifica del Regolamento di Gestione presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo sarà oggetto di una pubblicazione nel «Mémorial» ed entrerà in vigore alla data di pubblicazione oppure alla data prevista dall'atto modificativo in questione.
5.2 Politica di distribuzione dei proventi
Le Schede di Comparto precisano i Comparti per i quali sia prevista, in linea di massima, una distribuzione di dividendi in favore dei Possessori di Quote (le « Quote di Distribuzione ») ed i Comparti per i quali non sia prevista alcuna distribuzione dei proventi in favore dei Possessori di Quote, ma sia invece prevista la capitalizzazione integrale dei proventi generati dagli investimenti realizzati (le
« Quote di Capitalizzazione »).
Per le Quote di Distribuzione, il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione deciderà ogni anno l'importo dei dividendi da attribuire alle Quote di un determinato Comparto.
L'importo da distribuire verrà fissato entro i limiti definiti dall'articolo 15 della Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo. Tale importo potrà comprendere, oltre ai proventi netti dell'investimento, le plusvalenze di capitale realizzate o non realizzate, previa deduzione delle minusvalenze di capitale realizzate o non realizzate.
Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà decidere di distribuire un anticipo sui dividendi.
I dividendi verranno versati nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato, a meno che il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo non decida di scegliere un'altra valuta liberamente convertibile.
Gli annunci dei dividendi (con indicazione del nome dell'Agente incaricato dei Pagamenti) verranno pubblicati sul Luxemburger Wort e in qualunque altro giornale scelto dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione.
I dividendi dichiarati che non siano stati reclamati dal beneficiario entro cinque anni dalla data dell'attribuzione spetteranno al Comparto interessato. I dividendi dichiarati dalla Società di Gestione del Fondo e conservati dalla stessa per conto del beneficiario non daranno luogo alla maturazione d'interessi.
5.3 Esercizio sociale, rapporto di gestione
Il Fondo pubblicherà un rapporto annuale, comprendente i risultati del Fondo al 31 ottobre e i rapporti semestrali al 30 aprile di ogni anno.
Il rapporto annuale consolidato nella Valuta di Consolidamento del capitale del Fondo e verificato dal Revisore e i rapporti semestrali saranno disponibili presso la sede della Società di Gestione del Fondo e presso quella della banca Depositaria.
5.4 Oneri e spese
La Società di Gestione del Fondo avrà diritto a ricevere, a titolo di retribuzione per i servizi prestati nell'ambito della gestione del Fondo, una commissione di gestione (la “Commissione di Gestione”), pagabile trimestralmente alla scadenza, al tasso massimo annuo definito per ogni Comparto nella rispettiva Scheda di Comparto e calcolato in base alle attività medie nette del Comparto considerato per il trimestre interessato. Il tasso effettivo verrà menzionato nel rapporto annuale del Fondo ed i Possessori di Quote potranno
consultarlo presso la sede della Società di Gestione del Fondo. La suddetta commissione serve a remunerare la Società di Gestione e gli intermediari che partecipano al funzionamento o alla commercializzazione di un Comparto.
La Commissione di Gestione, precisata in ogni Scheda di Comparto, comprende anche le seguenti spese :
- una commissione in favore della Banca Depositaria, dell'Agente incaricato dei Pagamenti e delle Quotazioni, dell'Agente Amministrativo e Domiciliatario, che verrà determinata di comune accordo dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo e dalla Banca Depositaria, dall'Agente incaricato dei Pagamenti e delle Quotazioni, dall'Agente Amministrativo e Domiciliatario conformemente agli usi in vigore sulla piazza finanziaria del Granducato del Lussemburgo ;
- una commissione in favore dell'Agente incaricato delle Registrazioni e dei Trasferimenti, calcolata di comune accordo dallo stesso e dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo, conformemente agli usi in vigore sulla piazza finanziaria del Granducato del Lussemburgo;
- tutte le imposte e le tasse eventualmente dovute sugli averi e i redditi del Fondo, in particolare l'imposta sugli averi netti del Fondo
;
- le commissioni bancarie sulle transazioni relative ai titoli del portafoglio;
- gli onorari dei consulenti legali e del Revisore dei Conti;
- le spese straordinarie quali, ad esempio, quelle inerenti alle perizie e alle azioni legali intese a tutelare gli interessi dei Possessori di Quote ;
- le spese di stesura, di stampa e di presentazione dei documenti amministrativi ed esplicativi destinati a varie autorità ed enti competenti ;
- le spese di stesura, di traduzione, di stampa, di presentazione e di distribuzione dei Prospetti, del Regolamento di Gestione, dei rapporti periodici e degli altri documenti necessari secondo la Legge e secondo il Regolamento di Gestione del Fondo ;
-i diritti relativi all'eventuale ammissione al listino di Quote del Fondo alla Borsa di Lussemburgo, ma anche all'iscrizione presso le autorità e gli enti competenti ;
- le spese relative alla commercializzazione delle Quote del Fondo in altri paesi, secondo la decisione del consiglio d'amministrazione della Società di Gestione ;
- le spese di stesura, distribuzione e pubblicazione degli avvisi destinati ai Possessori di Quote ;
- tutte le altre spese simili relative al funzionamento del Fondo.
Le spese di pubblicazione e qualunque altra spesa diversa da quelle sopra menzionate, direttamente legate all'offerta o alla distribuzione delle Quote, non sono a carico del Fondo.
Gli oneri e le spese sostenuti per la costituzione del Fondo e per l'emissione iniziale delle Quote, approssimativamente valutati a 30.000,-EUR, verranno suddivisi tra i vari Comparti e ammortizzati su un periodo massimo di cinque anni, come previsto dalla legislazione lussemburghese.
Gli oneri relativi alla creazione di un nuovo Comparto verranno ammortizzati sulle attività dello stesso su un periodo massimo di cinque anni e per un importo annuo che verrà fissato in modo equo dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo.
I Comparti nuovamente creati non dovranno sostenere i costi e le spese relativi alla creazione del Fondo e all'emissione iniziale delle Quote, che non fossero ancora stati ammortizzati alla data di creazione del nuovo Comparto.
Le spese fisse verranno suddivise tra i vari Comparti proporzionalmente alle attività detenute da ciascun Comparto all'interno del Fondo, mentre le spese specifiche di ogni Comparto verranno prelevate all'interno del Comparto che le ha generate.
5.5 Informazioni destinate ai Possessori di quote
Il Valore Netto d'Inventario delle Quote, il Prezzo di Sottoscrizione, di Conversione e di riscatto rispettivamente dei singoli Comparti e delle singole Categorie di Quote sono disponibili a Lussemburgo, presso la sede sociale della Società di Gestione del Fondo e presso quella della Banca Depositaria.
Verranno pubblicati, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono, un rapporto annuale verificato dal Revisore dei Conti ed un rapporto semestrale che non dovrà essere necessariamente verificato. Tali rapporti vengono distribuiti e sono tenuti a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società di Gestione, della Banca Depositaria e delle banche ed altri istituti specificamente designati.
Il rapporto annuale conterrà le tabelle consolidate relative al Valore Netto d'Inventario e ai risultati delle operazioni, nella Valuta di Consolidamento del Fondo, e cioè l'euro.
I rapporti annuali e semestrali verranno inviati gratuitamente ai Possessori di Quote che ne facciano domanda al Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo o alla Banca Depositaria.
Gli avvisi destinati ai Possessori di Quote vengono inviati per posta ai comproprietari nominativi ; in caso d'emissione di Quote al portatore, gli avvisi verranno pubblicati in un quotidiano diffuso in Lussemburgo e saranno, inoltre, disponibili presso la sede della Società di Gestione del Fondo e della banca Depositaria. Potranno anche essere pubblicati in uno o più quotidiani distribuiti nei paesi in cui le Quote vengono offerte o vendute.
5.6 Liquidazione del Fondo, dei Comparti e/o delle Categorie di Quote
Il Fondo è stato creato a durata indeterminata. Tuttavia, il Fondo o qualunque Comparto potranno essere liquidati, nei vari casi previsti dalla Legge, oppure, salvo menzione contraria contenuta nel Prospetto, in qualunque momento, di comune accordo tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria.
La liquidazione e la suddivisione del Fondo non possono essere richieste da un Possessore di Quote, né dai suoi successori o aventi diritto.
In particolare, la Società di Gestione è autorizzata a decidere la liquidazione del Fondo nei casi previsti dalla Legge e se :
-La Società di Gestione viene dissolta o cessa la propria attività senza essere sostituita, nel secondo caso, in conformità ai termini dell'articolo 3 del Regolamento di Gestione.
-Le attività nette del Fondo sono state inferiori, per un periodo di sei mesi, al minimo legale previsto dall'articolo 22 della Legge.
La Società di Gestione può anche decidere la liquidazione del Fondo, di un determinato Comparto o di una determinata Categoria di Quote, quando il valore delle attività nette del Fondo, di un determinato Comparto o di una determinata Categoria di Quote di un Comparto scende al di sotto della soglia fissata dalla Società di Gestione come livello minimo per una gestione economicamente efficace del Fondo.
In caso di liquidazione del Fondo, la decisione o la circostanza che abbiano causato la liquidazione dovranno essere comunicate per posta ai Possessori di Quote nominative, ed essere eventualmente pubblicate, secondo i termini previsti dalla Legge, nel «Mémorial» e in tre giornali a sufficiente tiratura, tra i quali un giornale lussemburghese. La lettera e/o la pubblicazione dovranno menzionare i motivi e la procedura di liquidazione.
Le emissioni e le conversioni di Quote cesseranno all'atto della decisione o al sopravvenire della circostanza che ha causato la liquidazione del Fondo. La Società di Gestione può anche chiedere che rimanga autorizzato il riscatto di Quote, se viene assicurato un trattamento egualitario dei Possessori di Quote.
In caso di liquidazione, la Società di Gestione realizzerà nel miglior modo possibile le attività del Fondo o del Comparto o della Categoria in questione, nell'interesse dei Possessori di Quote e, su istruzioni della Società di Gestione, la Banca Depositaria distribuirà i proventi netti della liquidazione, previa deduzione delle relative spese, ai Possessori di Quote del Comparto liquidato, proporzionalmente al numero di Quote detenuto da ciascuno di essi in una determinata Categoria.
In caso di liquidazione di una determinata Categoria di Quote, i proventi netti della liquidazione verranno distribuiti ai Possessori di Quote della Categoria interessata proporzionalmente al numero di Quote detenute da ciascuno di essi in quella determinata Categoria di Quote.
La Società di Gestione può, previo accordo dei Possessori di Quote e nel rispetto di un'equa ripartizione, distribuire le attività del Fondo o del Comparto o della Categoria di Quote di cui si tratta, totalmente o in parte, in natura, conformemente alle condizioni fissate dalla Società di Gestione (compresa – senza limitazione -la presentazione di un rapporto di valutazione indipendente).
Conformemente alla legislazione lussemburghese, alla chiusura della liquidazione del Fondo, i proventi corrispondenti alle Quote non presentate al rimborso verranno conservati in deposito presso la Caisse des Consignations, a Lussemburgo, fino alla scadenza del relativo termine di prescrizione.
In caso di liquidazione di un Comparto o di una Categoria di Quote, la Società di Gestione potrà autorizzare, su richiesta dei Possessori di Quote, il riscatto o la conversione della totalità delle Quote dei Possessori di Quote o di una parte di esse, al Valore Netto d'Inventario per Quota (tenendo conto dei prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese sostenute per la liquidazione), nel periodo compreso tra la data alla quale è stata adottata la decisione di liquidazione e la data d'entrata in vigore della stessa.
Tali riscatti e conversioni saranno esonerati dal pagamento delle commissioni applicabili.
Alla chiusura della liquidazione di un determinato Comparto o di una determinata Categoria di Quote, i proventi della liquidazione corrispondente alle Quote non presentate per il rimborso potranno essere tenuti in deposito dalla Banca Depositaria per un periodo uguale o inferiore a 6 mesi dalla data di liquidazione; una volta trascorso tale termine, tali proventi verranno depositati presso la Caisse des Consignations.
5.7 Chiusura dei Comparti mediante conferimento ad un altro Comparto del Fondo o mediante conferimento ad un’altre società d’investimento di diritto lussemburghese o estero
La Società di Gestione potrà annullare le Quote emesse in un determinato Comparto e, previa deduzione di tutte le spese ad esso relative, attribuire delle Quote da emettere all'interno di un altro Comparto del Fondo o di un'altra società d'investimento organizzata secondo i termini della Parte I della Legge o secondo la legislazione di un altro stato, a condizione che le politiche e gli obiettivi d'investimento dell'altro Comparto o società d'investimento siano compatibili con le politiche e gli obiettivi d'investimento del Fondo o del Comparto di cui si tratta.
Tale decisione può essere adottata quando il valore delle attività di un determinato Comparto o di una determinata Categoria di Quote di un Comparto, in seguito all'impatto negativo provocato dalla proposta d'annullamento delle rispettive Quote, è sceso al di sotto della soglia fissata dalla Società di Gestione e considerata insufficiente dalla stessa per consentire al Comparto o alla Categoria di Quote di agire in modo economicamente efficace, oppure in caso di cambiamento della situazione economica o politica, o in qualunque altro caso in cui sia in gioco l'interesse generale del Fondo e dei Possessori di Quote.
In tal caso, una comunicazione verrà pubblicata in un quotidiano lussemburghese e in qualunque altro giornale selezionato dalla Società di Gestione. Tale comunicazione va pubblicata con un preavviso minimo di un mese prima della data d'entrata in vigore della decisione della Società di Gestione e deve indicare, in qualunque caso, i motivi e le modalità di tale operazione e, qualora le strutture operative e le politiche d'investimento del Comparto d'origine e quelle del Comparto o della società d'investimento di destinazione differissero, la natura delle eventuali differenze.
In tal caso, i Possessori di Quote avranno il diritto di chiedere, per un periodo di un mese dalla data di pubblicazione della comunicazione, il riscatto o la conversione di tutte le Quote da essi detenute o di una parte di esse, al valore Netto d'Inventario per Quota, riscatto e conversione che saranno esenti da spese, oneri o onorari di qualunque tipo.
Qualora la Società di Xxxxxxxx decidesse di conferire uno o più Comparti del Fondo, nell'interesse dei Possessori di Quote, ad un'altra società d'investimento costituita secondo la legislazione di uno stato estero, tale conferimento sarà possibile unicamente previo accordo unanime di tutti i Possessori di Quote del Comparto di cui si tratta oppure trasferendo soltanto i Possessori di Quote che si siano dichiarati favorevoli all'operazione.
5.8 Scissione di Comparti o di Categorie di Quote
In seguito ad un'evoluzione della situazione economica o politica avente un'incidenza su un determinato Comparto o su una determinata Categoria di Quote o qualora l'interesse dei Possessori di Quote di un determinato Comparto o di una determinata Categoria di Quote lo richiedesse, la Società di Gestione potrà ristrutturare il Comparto o la Categoria di Quote di cui si tratta dividendoli in due o più nuovi Comparti o nuove Categorie di Quote.
La decisione verrà pubblicata come descritto nel precedente capitolo.
La pubblicazione conterrà delle informazioni concernenti i nuovi Comparti o le nuove Categorie di Quote. La pubblicazione verrà effettuata conformemente alle disposizioni del capitolo 5.5 del presente Prospetto, con preavviso di almeno un mese prima dell'entrata in vigore della decisione, allo scopo di consentire ai Possessori di Quote di vendere le rispettive Quote gratuitamente, prima che l'operazione di suddivisione in più Comparti o Categorie di Quote diventi effettiva.
5.9 Regime Fiscale
Il Fondo è disciplinato dalla legislazione lussemburghese. Spetta agli eventuali investitori in Quote del Fondo informarsi in merito alla legislazione e alle norme applicabili all'acquisto, al possesso e all'eventuale vendita delle Quote, tenuto conto della loro residenza e della loro cittadinanza.
Secondo i termini della legislazione lussemburghese in vigore, né il Fondo né i Possessori di Quote, eccettuati quelli che abbiano il
proprio domicilio, una residenza o un insediamento permanente nel Granducato del Lussemburgo, saranno assoggettati alle imposte lussemburghesi trattenute alla fonte o alle altre imposte sul reddito, sui capitalgainso sul patrimonio.
Tuttavia, le attività nette dei Comparti del Fondo sono assoggettate ad un'imposta annua in Lussemburgo (la « Taxe d'Abonnement »), pagabile a scadenza trimestrale e calcolata, ad un tasso annuo dello 0,05% (ad eccezione dei Comparti che possono beneficiare di un tasso ridotto dello 0.01% eventualmente indicato nelle Schede di Comparto) sull'ammontare delle attività nette di ciascun Comparto a fine trimestre. Va notato che, qualora una parte delle attività nette di un determinato Comparto fosse investita in azioni o in Quote di altre società d'investimento lussemburghesi già assoggettati all'imposta suddetta, il Comparto interessato sarà esonerato dal pagamento della stessa per la parte di attività investite nel suddetto modo.
6. BANCA DEPOSITARIA, AGENTE INCARICATO DEL PAGAMENTO E DELLA QUOTAZIONE, AGENTE AMMINISTRATIVO E DOMICILIATARIO
6.1. Banca depositaria, Agente incaricato del pagamento e della quotazione ed Agente domiciliatario
Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo ha nominato BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, quale banca depositaria, incaricata del pagamento e della quotazione e quale agente amministrativo e domiciliatario (la
« Banca Depositaria, incaricata del pagamento e della quotazione, Agente Amministrativo e Domiciliatario) del Fondo. BNP Paribas Securities Services è una banca costituita sotto forma di società per azioni di diritto francese il cui capitale è interamente detenuto da BNP Paribas. Il suo capitale al 30 gennaio 2004 ammontava a 165.279.835,- EUR. La succursale lussemburghese ha iniziato la propria attività il 1° giugno 2002. L'indirizzo della sede sociale nonché l'indirizzo postale è 00, xxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx.
La convezione di Banca Depositaria, d'Agente incaricato dei pagamenti e della quotazione, d'Agente Amministrativo e Domiciliatario, datata 20 dicembre 2002 e poi modificata, è stata stipulata a durata indeterminata. Tale convenzione potrà essere modificata di comune accordo dalle entità che l'hanno sottoscritta.
Per contratto del 10 novembre 2003, BNP Paribas Securities Services, succursale del Lussemburgo, ha trasferito l'attività di amministrazione del Fondo a BNP Paribas Fund Services alla data effettiva del primo novembre 2003.
La Banca Depositaria assume la custodia, per conto dei Possessori di Quote e nell'interesse esclusivo degli stessi, delle somme in contanti e dei titoli che compongono le attività del Fondo. Essa potrà, sotto la propria responsabilità e previo accordo del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, affidare la custodia dei valori mobiliari a delle centrali di valori mobiliari e ad altre banche o istituti di deposito di valori mobiliari, senza che ciò abbia, tuttavia, una qualunque incidenza sulla sua responsabilità. Essa adempie le funzioni ed i doveri abituali in materia di deposito di somme in contanti e di titoli.
La Banca Depositaria può disporre delle attività del Fondo o effettuare pagamenti in favore di terzi per conto del Fondo unicamente in conformità con le norme vigenti e secondo le istruzioni del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo.
La Banca Depositaria compie tutte le operazioni concernenti l'ordinaria amministrazione delle attività del Fondo.
La Banca Depositaria compie, su ordine del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo gli atti relativi all'utilizzo materiale delle attività del Fondo.
In particolare, la Banca Depositaria è incaricata dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo di pagare i valori mobiliari acquistati all'atto della consegna degli stessi, di consegnare, contro incasso del relativo prezzo, i valori mobiliari venduti, d'incassare i dividendi e gli interessi generati dai valori indivisi e di esercitare i diritti di sottoscrizione e d'attribuzione derivanti dagli stessi.
La Banca Depositaria dovrà, inoltre :
– accertarsi che la vendita, l'emissione, il riscatto, la conversione e l'annullamento delle Quote per conto del Fondo o da parte della Società di Gestione abbiano luogo conformemente alla Legge e al Regolamento di Gestione del Fondo ;
– accertarsi che il calcolo del Valore Netto d'Inventario per Quota venga effettuato conformemente alla Legge e al Regolamento di Gestione ;
– eseguire le istruzioni della Società di Gestione del Fondo, a meno che non siano contrarie alla Legge e al Regolamento di Gestione;
– accertarsi che, nelle operazioni relative alle attività del Fondo, la contropartita venga consegnata entro i termini d'uso;
– accertarsi che i proventi del Fondo ricevano un'assegnazione conforme al Regolamento di Gestione del Fondo.
La Banca Depositaria è responsabile, conformemente al diritto lussemburghese, nei confronti del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo e dei Possessori di Quote, degli eventuali danni da essi subiti, derivanti dalla mancata o errata esecuzione dei propri obblighi da parte della Banca Depositaria stessa.
La Banca Depositaria o il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo potranno porre fine in qualunque momento, con preavviso scritto di almeno tre mesi, alle funzioni della Banca Depositaria, fermo restando l'obbligo, da parte del consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo, di nominare un'altra Banca Depositaria per assumere le funzioni e le responsabilità definite dalla Legge e dal Regolamento di Gestione. In attesa della sostituzione della banca, che deve aver luogo entro e non oltre due mesi dalla data di scadenza del termine di preavviso, la Banca Depositaria dovrà adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei Possessori di Quote.
6.2. Agente amministrativo
BNP Paribas Fund Services è stato nominato Agente Amministrativo ed è responsabile dell'espletamento di tutti gli obblighi amministrativi e contabili previsti dalla Legge, in particolare per quanto riguarda la tenuta dei libri contabili ed il calcolo del Valore Netto d'Inventario delle Quote.
Conformemente alla Convenzione sopra menzionata, alla modifica ed al contratto di accordo di trasferimento, la Banca Depositaria, l'Agente incaricato dei pagamenti e della quotazione e l'Agente Domiciliatario ed Amministrativo riceveranno, per l'espletamento delle funzioni sopra descritte, una commissione, calcolata in percentuale sul Valore Netto d'Inventario, il cui importo sarà conforme alla prassi in vigore, in campo bancario, nel Granducato.
Eventuali modifiche relative alla commissione dovranno essere segnalate nei rapporti finanziari periodici del Fondo e della Società di Gestione del Fondo.
7. ALTRI FORNITORI DI SERVIZI
7.1 Agente incaricato delle Registrazioni e dei Trasferimenti
Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo ha nominato BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, anche quale agente incaricato delle registrazioni e dei trasferimenti (« Agente incaricato delle Registrazioni e dei Trasferimenti »).
La convenzione relativa al mandato d'Agente incaricato delle Registrazioni e dei Trasferimenti è stata stipulata in data 20 dicembre 2002 con durata indeterminata. Tale convenzione potrà essere modificata di comune accordo dai contraenti.
In qualità d'Agente incaricato delle Registrazioni e dei Trasferimenti , BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo procederà all'esecuzione delle domande d'emissione, di riscatto e di conversione di Quote ed alla tenuta dei registri di Possessori di Quote.
Conformemente alla convenzione sopra menzionata, l'Agente incaricato delle Registrazioni e dei Trasferimenti riceverà, per l'espletamento delle funzioni sopra descritte, una commissione calcolata in percentuale sul Valore Netto d'Inventario, il cui importo sarà conforme alla prassi in vigore, in campo bancario, nel Granducato.
Eventuali modifiche relative alla commissione dovranno essere segnalate nei rapporti finanziari periodici del Fondo e della Società di Gestione del Fondo.
7.2 Gestore (i)
Il consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo potrà designare uno o più Gestori(il /i « Gestore(i) ») stipulando con essi un'apposita convenzione (il « Contratto di Gestione »).
Il Gestore/i Gestori dovrà/dovranno, ogni giorno, sotto il controllo e la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, acquistare e rivendere titoli, ovvero, in altri termini, gestire il portafoglio del Comparto e suggerire al consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo la definizione della strategia d'investimento.
L'identità del/dei Gestore/i verrà eventualmente indicata nelle Schede di Comparto.
Per i servizi prestati nell'ambito della propria/loro attività, il/i Gestore/i riceverà/riceveranno una retribuzione calcolata sulle attività della Società di Gestione, secondo i termini e le condizioni definiti nel Contratto di Gestione.
7.3 Distributori e Fiduciari
La Società di Gestione potrà nominare, quali agenti di vendita, banche e/o altri istituti finanziari. In alcuni paesi, ciò è persino imposto dalla legge. In conformità con le disposizioni legali vigenti nel paese in cui vengono distribuite le Quote, tali agenti di vendita potranno, previo accordo della Società di Gestione, agire in veste di Fiduciari per conto degli investitori (i Fiduciari servono da intermediari tra gli investitori e le società d'investimento selezionate dagli investitori). In tale veste, l'agente di vendita sottoscriverà
o riscatterà a proprio nome Quote del Fondo, ma in veste di Fiduciario che agisce per conto dell'investitore ; se necessario, il Fiduciario esigerà la registrazione di tali operazioni nel registro dei Possessori di Quote del Fondo. Tuttavia, salvo disposizione contraria contenuta nella legislazione locale, gli investitori conserveranno il diritto d'investire direttamente nel Fondo senza ricorrere ai servizi di un Fiduciario. Inoltre, gli investitori che abbiano sottoscritto Quote tramite un Fiduciario continueranno a godere di un diritto diretto sulle Quote sottoscritte per mezzo di tali intermediari.
Se necessario, si precisa che il precedente paragrafo non si applica ai casi in cui il ricorso ai servizi di un Fiduciario sia indispensabile,
o addirittura obbligatorio, per motivi legali, regolamentari o in virtù di prassi vincolanti.
Solo i professionisti del settore finanziario, nel senso definito dalla legge lussemburghese, residenti in un paese GAFI, avranno il diritto di esercitare le funzioni di Fiduciari. L'identità del/dei Fiduciario/Fiduciari sarà disponibile presso la sede sociale della Società di Gestione del Fondo.
Gli agenti di vendita riceveranno la Commissione di Sottoscrizione applicabile ad un determinato Comparto e/o Categoria specifica, appositamente indicata nelle Schede di Comparto.
8. INFORMAZIONI E DOCUMENTI DISPONIBILI
I seguenti documenti vengono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo e della Banca Depositaria, dove potranno essere consultati :
1. Lo statuto della Società di Gestione.
2. Il regolamento di Gestione.
3. Il Prospetto in vigore
4. La convenzione modificata relativa alla Banca Depositaria, all'Agente incaricato del pagamento e della quotazione e all'Agente Amministrativo e Domiciliatario, stipulata tra BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, e la Società di Gestione del Fondo.
5. Il contratto d'accordo di trasferimento concluso tra BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, BNP Paribas Fund Services e la Società di Gestione del Fondo.
6. La convenzione relativa all'Agente incaricato delle Registrazioni e dei Trasferimenti stipulata tra BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, e la Società di Gestione del Fondo.
7. I rapporti finanziari del Fondo e della Società di Gestione sono tenuti a disposizione del pubblico, a titolo gratuito, presso la sede della Società di Gestione del Fondo, presso la Banca Depositaria e presso tutti i rappresentanti autorizzati.
8. Le convenzioni d'impegno di Garanzia eventualmente stipulate tra il Garante e la Società di Gestione del Fondo.
9. La convenzione swap eventualmente stipulata tra la controparte e la Società di Gestione del Fondo
10. I contratti di distribuzione.
La lingua ufficiale del presente Prospetto e del Regolamento di Gestione è il francese.
SCHEDA DEL COMPARTO
COSMOS FUNDS – Growth Fund
ALLEGATO IX
Estratto
Tradotto in italiano nel mese di giugno 2004
1. Nome del comparto
Il comparto è denominato Cosmos Funds – Growth Fund (d'ora in poi "Comparto").
2. Valuta di riferimento
La valuta di riferimento (d'ora in poi “Valuta di riferimento”) del Comparto è l'euro (“EUR”).
3. Scadenza del Comparto, liquidazione ed eventuale proroga
Il Comparto è stato creato per una durata di 10 anni e scadrà il 1° dicembre 2014 (d'ora in poi “Data di Scadenza”). Se tale data non sarà un giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo e un giorno in cui la borsa italiana è aperta (d'ora in poi “Giorno di banca aperta”), il Comparto scadrà il Giorno di banca aperta successivo.
Una liquidazione anticipata del Comparto potrà verificarsi solamente per cause legali obbligatorie. In tal caso, la Garanzia non troverà applicazione e i Titolari di Quote saranno rimborsati in base al corso del valore netto d'inventario per quota (d'ora in poi « VNI ») applicabile al momento della liquidazione. La Società di Gestione ed il Promotore si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per evitare la liquidazione anticipata del Comparto.
Ogni evento che abbia un impatto sulla durata del Comparto sarà notificato ai Titolari di Quote sin dal momento dell'accadimento. Ogni decisione di liquidazione del Comparto sarà notificata ai Titolari di Quote con un preavviso di almeno un mese.
La Società di Gestione non potrà fondere il Comparto con un altro comparto od organismo di investimento collettivo a meno che i Titolari di Quote non continuino a beneficiare all'interno di quest'altro comparto od organismo di investimento collettivo della medesima Garanzia, come se il Comparto non avesse cessato di esistere.
4. Tipi di Quote
In conformità al capitolo 4 del Prospetto, le Quote del Comparto potranno essere emesse solo in forma nominativa. Tutte le Quote saranno emesse sotto forma di Quote-parti di capitalizzazione. Potranno essere emesse frazioni di Quote-parti fino a tre decimali.
5. Obiettivi e politiche d'investimento del Comparto
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste :
(i) nel partecipare all'evoluzione dei mercati azionari ed obbligazionari mondiali, realizzando un profitto legato alla performance di un paniere dinamico di attivi diversificati (come azioni, obbligazioni, riserva monetaria e/o obbligazionaria) come di seguito descritti ;
(ii) e nell'offrire ai Titolari di Quote un valore minimo di rimborso alla Data di Scadenza pari a 5.21 EUR/quota.
L'allocazione di ogni classe di attivi azioni e obbligazioni e riserva monetaria e/o obbligazionaria nel paniere dinamico (il "Paniere Dinamico"), è effettuata secondo una strategia dinamica che mira a:
(i) massimizzare l'esposizione del Comparto nella classe di attivi azioni e obbligazioni assicurando permanentemente un'esposizione a questa classe di attivi compresa tra un minimo di 20% ed un massimo di 150%, in funzione dei parametri di mercato e del tempo restante alla Data di Scadenza;
(ii) ed aggiustare l'esposizione del Comparto alla classe di attivi riserva monetaria e/o obbligazionaria al fine di assicurare il VNI garantito descritto qui di seguito.
La classe di attivi azioni e obbligazioni sarà rappresentata dalla selezione seguente di OICVM che sono tutti conformi alle esigenze riprese nel cap. 2. « Investimenti e Restrizioni d'investimento » del Prospetto:
OICVM | Codice Isin | Tipo | Ripartiz. (%) |
BIPIEMME Americhe | IT0001040093 | Azioni Nordamerica | 13.00 |
BIPIEMME Europe | IT0001040077 | Azioni Europa | 13.00 |
BIPIEMME Italia | IT0001040051 | Azioni Italia | 13.00 |
BIPIEMME Pacifico | IT0001040119 | Azioni zona Pacifico | 13.00 |
BIPIEMME Globale | IT0000386026 | Azioni Internazionali | 13.00 |
BIPIEMME Europe Bond | IT0001223137 | Obbligazioni Stati euro | 12.50 |
BIPIEMME Risparmio | IT0001040135 | Obbligazioni euro | 10.00 |
BIPIEMME Monetario | IT0000388261 | Obbligazioni Stati euro a breve termine | 12.50 |
La classe di attivi di tipo riserva monetaria e/o obbligazionaria sarà rappresentata da uno strumento sintetico a tasso zero coupon costruito sulla base di tassi swap Euribor.
Al fine di raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da emittenti governativi e non governativi domiciliati nei paesi che godono di un rating investment grade (Baa2 o maggiore da parte di Moody's, BBB o maggiore da Fitchratings, o BBB o maggiore da Standard & Poor's) e si esporrà sul paniere dinamico mediante l'investimento in strumenti finanziari “over the counter” e particolarmente mediante la conclusione, in accordo con i limiti d'investimento stipulati nel capitolo 2 del Prospetto, di contratti swap, di opzioni o di futures al fine di ottimizzare la politica d'investimento.
I Titolari di Quote devono prestare particolare attenzione al fatto che la conclusione di contratti swap può presentare un rischio di controparte. Questo rischio è tuttavia minimizzato dal fatto che le controparti devono essere degli istituti di credito di primaria importanza.
In vista di una buona gestione del suo portafoglio, il Comparto potrà ricorrere, nei limiti previsti dal capitolo
2.2 del presente Prospetto, alle tecniche ed agli strumenti finanziari che hanno per oggetto i valori mobiliari. In particolare, il Comparto potrà acquisire tutto o parte del suo portafoglio attraverso operazioni di pronti contro termine osservando le regole e le restrizioni previste nella sezione “2.2 Tecniche e Strumenti – E. Operazioni d'opzioni di riscatto e di pronti contro termine” del Prospetto. Il Comparto può chiedere l'interruzione dell'operazione di pronti contro termine, in ogni momento, senza spese. Il valore del titolo è uguale in ogni momento al suo nominale (contante versato dal Comparto) più il coupon maturato sulla remunerazione versata dalla controparte. Del resto, il Comparto potrà far ricorso alle tecniche di protezione contro i rischi di cambio e le variazioni dei corsi di borsa nei limiti previsti ai capitoli 2.2 e 2.3 del Prospetto. Il rischio di controparte del Comparto su un unico istituto di credito nell'ambito della conclusione di transazioni su strumenti derivati “over the counter” non può eccedere il 10% dei suoi attivi netti ed il rischio
di controparte su diversi istituti di credito facenti parte dello stesso gruppo non può eccedere il 20% degli attivi netti.
Il Comparto potrà detenere a titolo accessorio delle liquidità e altri strumenti assimilabili alla liquidità (per esempio, dei contanti e dei crediti bancari a breve termine) come pure degli strumenti del mercato monetario negoziati regolarmente e con scadenza residua inferiore a 12 mesi.
6. (Omissis)
7. La Garanzia
A. Generalità
La Garanzia (la « Garanzia ») è stata emessa alla creazione del Comparto da BNP Paribas S.A., una società di diritto francese, con sede sociale al 00, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, X – 00000 Xxxxx, nella sua qualità di Garante del Comparto. Il capitale del Garante al 28 gennaio 2004 era di € 1.807.231.208,00.
Il Garante offre ai Titolari di Quote la possibilità, per ogni quota sottoscritta che resti in emissione fino alla Data di Scadenza della Garanzia, di beneficiare del VNI garantito, così come di seguito descritto.
B. Durata della Garanzia
La garanzia è accordata dal Garante dalla data di creazione del Comparto fino al 1° dicembre 2014 (di seguito la “Data di Scadenza della Garanzia »), ovvero per una durata totale di 10 anni.
C. Oggetto della Garanzia
BNP Paribas garantisce che per tutte le Quote in emissione alla Data di Scadenza il valore della Quota sarà pari ad almeno 5.21 EUR (« VNI Garantito »).
Solo le quote che sono sempre in emissione alla data di scadenza, beneficeranno del VNI garantito.
D. Intervento della Garanzia
La garanzia interverrà solo nell'ipotesi in cui, alla data di scadenza, il VNI del Comparto sia inferiore al VNI Garantito. In questo caso, il Garante verserà al Comparto il complemento necessario per raggiungere il VNI garantito nei tre giorni di banca aperta, che seguono la data di scadenza.
La Garanzia non è applicabile alle quote riscattate ad una data diversa dalla data di scadenza. Per i riscatti effettuati in altra data, il VNI del Comparto è soggetto all'evoluzione dei mercati e può essere diverso dal VNI garantito.
8. Categorie di Quote
Il Comparto emette una sola Categoria di Quote. Le Quote possono solamente essere sottoscritte da investitori istituzionali.
9. 10. (Omissis)
11. Conversione delle Quote
A causa delle caratteristiche del Comparto e delle modalità della Garanzia, la conversione delle quote del Comparto in quote di un altro comparto e viceversa, non è possibile.
12. 13. 14. (Omissis)
15. Commissione di Gestione
In conformità al capitolo 5.4 del presente Prospetto, la Società di Gestione del Fondo preleverà, una commissione di gestione (d'ora in poi “Commissione di Gestione”) che non eccederà un tasso annuo del 1,40%.
(Omissis)
Il tasso della Commissione di Gestione effettivamente prelevato durante un determinato periodo sarà pubblicato nei rapporti annuali e semestrali.
La Commissione di Gestione serve a remunerare la Società di Gestione e gli altri prestatori di servizi (Banca depositaria, Agente amministrativo, Agente delle registrazioni e dei trasferimenti, Revisore, ecc.) e a pagare le altre spese di funzionamento del Comparto, compresa la tassa d'abbonamento e le eventuali spese di liquidazione del Comparto dopo la data di scadenza.
16. 17. (Omissis)
18. Quotazione
Le Quote-parti del Comparto non verranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.