Regolarità fiscale Clausole campione

Regolarità fiscale. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i sub- contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole che prevedano:
Regolarità fiscale. (04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Le violazioni sono considerate gravi quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le violazione s’intendono definitive qualora non siano più esperibili mezzi di impugnazione amministrativa o giurisdizionale che possano sospendere e/o annullare le conseguenze della violazione. L’irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia integralmente ottemperato al pagamento ovvero stia ottemperando mediante definizione agevolata.
Regolarità fiscale. 12.1 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano:
Regolarità fiscale. 11.1 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte
Regolarità fiscale. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i sub- contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole che prevedano: i. l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale; ii. l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.
Regolarità fiscale. (04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza. L’accertamento consiste nell’applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
Regolarità fiscale. 12.1 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti

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