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Regolazione Clausole campione

Regolazione. Accessori
Regolazione. Nell’eventualità che il Premio per questo contratto di Assicurazione sia stato calcolato sulla base di dati stimati forniti dall’Assicurato, l’Assicurato dovrà tenere una contabilità accurata contenente tutti i dati relativi alla formulazione della stima, e dovrà permettere l’ispezione dei relativi dati da parte degli Assicuratori o dei rappresentanti da questi nominati. L’Assicurato dovrà inoltre, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di Assicurazione, fornire tutti i dati e le informazioni che potrebbero essere richiesti dagli Assicuratori. Il Premio finale per il periodo di Assicurazione sarà di conseguenza regolato sui dati aggiornati, la differenza tra il Premio finale ed il Premio minimo a deposito stabilito nel modulo dovrà essere pagato dall’Assicurato. Nell’eventualità che tale differenza sia negativa, all’Assicurato non verrà rimborsata alcuna cifra.
Regolazione. Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia delle medesime sarà di competenza esclusiva del Foro di Udine.
Regolazione. Il dispositivo CRD-HS può essere regolato per una pressione di valle o per un livello massimo del serbatoio nel campo specificato dai dati di targa. La regolazione del livello è effettuata avvitando o svitando il dado di regolazione (21) per variare la resistenza offerta dal sistema di molle verso la membrana. Maggiore è la compressione delle molle, più alto è il valore del livello controllato. 1 molla 0,1 - 1,2 bar c.a. 23 cm/giro 2 molle 1,2 - 2,4 bar c.a. 46 cm/giro 3 molle 2,4 - 3,6 bar c.a. 67 cm/giro 4 molle 3,6 - 4,8 bar c.a. 92 cm/giro 5 molle 4,8 - 6,0 bar c.a. 113 cm/giro NB: i valori di battente sono riferiti alla quota della membrana del pilota CRD-HSA e non all'asse della valvola base.
Regolazione del riscaldamento
Regolazione. La regolazione della temperatura di mandata dell’acqua per il riscaldamento avviene con compensazione in base alla temperatura esterna; questa viene rilevata da una sonda climatica da installare sulla parete nord del fabbricato e protetta dagli agenti atmosferici, da collegare alla centralina di regolazione del generatore di calore. Ogni unità immobiliare viene dotata di cronotermostato per la programmazione giornaliera e settimanale della temperatura interna su almeno due livelli nell’arco delle 24 ore. Essa viene posta in un locale pilota di ciascuna unità immobiliare. Nel caso delle unità a schiera essa agisce direttamente sull’accensione e lo spegnimento del generatore di calore mentre nelle altre unità questa viene collegata all’ingresso del modulo di contabilizzazione/sottodistribuzione, in modo da intercettare l’arrivo del fluido termovettore ai terminali di erogazione. Nel caso delle unità a schiera un ulteriore cronotermostato con le medesime caratteristiche di cui sopra deve essere installato nei locali adibiti a garage, trattandosi di locali accessori, in modo da consentire l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento e raffrescamento nei periodi di non occupazione di tali ambienti. Per la regolazione climatica dei singoli ambienti vengono installati termostati a parete con commutazione estate/inverno, collegati alle testine elettrotermiche poste sugli attacchi di mandata dei collettori dell’impianto radiante a pavimento, per l’intercettazione del fluido termovettore nei circuiti relativi.
Regolazione. Riservare parte dei manufatti a dolenti con disabilità; • Favorire il ricongiungimento familiare; • Regolazione accessi ai mezzi privati;
Regolazione. La valvola di by-pass gas caldo è regolata durante il collaudo finale dell’essiccatore. Di regola non è richiesta alcuna regolazione; in ogni caso se è necessario l’operazione deve essere effettuata da un tecnico frigorista esperto. VLY0002
Regolazione. 9 F.P.O. Controsoffitto radiante metallico a tenuta meccanica di polvere specifico per unità sanitarie 10 CONDIZIONATORI E POMPE DI CALORE 11 F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 installato su mensole completo di fori per rubinetteria F.P.O. di bidet sospeso monoforo installato su mensole F.P.O. di vaso igienico sospeso installazione su staffe 12 F.P.O. di miscelatore monocomando per lavabo F.P.O. di miscelatore monocomando da esterno per doccia dotato di cartuccia con limitatore di tempertura e raccordi a S regolabili F.P.O. di miscelatore monocomando per bidet tipo pesante in ottone 13 F.P.O. Unita' trattamento aria per l'installazione da interno F.P.O. di unità di trattamento aria per esecuzione da esterno 14 F.P.O di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato F.P.O di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL F.P.O di diffusori multidirezionali quadrati F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato F.P.O. di diffusore lineare a feritoia in alluminio anodizzato F.P.O. di diffusore combinato mandata ripresa 15 F.P.O. di diffusore con cassone portafiltro e filtro assoluto

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  • Relazione Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87, del 5 ottobre 1987, ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico: gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano infatti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest’ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all’articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Dall’entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali. Conformemente all’articolo 13, primo comma, dell’allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all’anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (UE) n. 768/2010, del 26 agosto 2010. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell’Unione si basa sul principio dell’equivalenza del potere d’acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto. L’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L’operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche mediante un confronto (dei prezzi) fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data d'applicazione dei coefficienti correttori. L'Allegato del regolamento proposto indica, per ogni sede di servizio e per il mese di luglio 2010, i coefficienti correttori risultanti dalle parità comunicate da Eurostat. Nella tabella in appresso (Summary of the Overall Change in the Parities) figura un confronto completo con il mese di luglio 2009. L'incidenza finanziaria è limitata (in percentuale): si veda la «Scheda finanziaria». 2011/0208 (NLE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 31/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.