RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. L’INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall’Aggiudicatario, il quale manleva l’Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, l’INVALSI. L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice. La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi. Estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice. La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per lo stesso servizio per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone. Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato: RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona; RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona INFORTUNI 150.000,00 per morte 150.000,00 per invalidità permanente 10.000,00 per spese mediche 500,00 per spese di trasporto diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno Detta polizza sarà inviata all’Istituzione Scolastica prima dell’inizio del servizio fornito. La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati. Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura potranno essere posti a carico della Ditta qualora la stessa non ...
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all’esecuzione dell’appalto e allo svolgimento del complesso delle attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, senza eccezioni, mallevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. A tal riguardo, l’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. L’appaltatore è tenuto inoltre, per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghe, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l’appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
2. Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’Impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’Impresa Aggiudicataria il possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 0.Xx sensi dell’art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. La Ditta affidataria si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose cagionati a terzi – compresi gli utenti del servizio - nello svolgimento di tutte le attività oggetto del servizio o in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevato e indenne in ogni caso l’ente da ogni pretesa risarcitoria da chiunque avanzata. La Ditta affidataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. Tutte le spese relative alle assicurazioni di ogni specie sono a carico della Ditta affidataria. Per le responsabilità della Ditta affidataria si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto del contratto, la Ditta affidataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con i massimali non inferiori a: e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ente. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall’aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’ente La polizza dovrà comprendere in aggiunta a quella obbligatoria, anche la copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche: • la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo degli utenti presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico; • la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, q...
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. Gli aggiudicatari di ciascun lotto assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. E’ richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. La Fondazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La Fondazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la Fondazione stessa dovesse instaurare per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. La Fondazione si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi eventuali rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna), con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi prestatori d'opera parasubordinati e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria Inail, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga) in relazione a tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La polizza dovrà prevedere un massimale minimo per sinistro pari ad euro 2.000.000,00 con il sottolimite di un 1.000.000,00 a persona. Dovranno essere espressamente richiamate anche le seguenti estensioni: “danno biologico”, danni non rientranti nella disciplina Inail, malattie professionali, clausola D “buona fede Inail".
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1.Qualora dall’esecuzione del presente contratto e dalle attività a esso connesse, nonché dall’uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la “Società” ne assume ogni responsabilità ed è tenuta a intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni, con assunzione diretta, a proprio esclusivo, carico, di tutti gli oneri risarcitori.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. La Fondazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La Fondazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la Fondazione stessa dovesse instaurare per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. La Fondazione dovrà pertanto presentare le necessarie polizze assicurative come meglio precisato nell'Allegato A.