Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990 Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inef- ficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- ziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- posito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previ- sto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello del- l’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazio- ne; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rap- porto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro- cedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990 Ferma restando l’esperibilità l'esperibilità delle procedure previste dall’articolo dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice giudice, con la sentenza con cui dichiara inef- ficace inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo dell'articolo 2 della legge predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- ziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- posito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previ- sto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia la inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno l'invalidità a norma del licenziamento sino a quello del- l’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazio- ne; in comma precedente. In ogni caso caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale retribuzione, determinata secondo i criteri di fattocui all'articolo 2121 del codice civile. Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in sostituzione virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rap- porto di lavoro rapporto si intende risolto allo spirare dei termini predettirisolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di Nell'ipotesi del licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha l'ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro- cedura procedura civile. L’ordinanza L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciatal'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie
Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990 Ferma restando l’esperibilità líesperibilit‡ delle procedure previste dall’articolo dallíart. 7 della legge 15 luglio 196615/7/1966, n. 604, il giudice giudice, con la sentenza con cui dichiara inef- ficace inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo dellíart. 2 della legge predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- ziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- posito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previ- sto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia la inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno líinvalidit‡ a norma del licenziamento sino a quello del- l’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazio- ne; in comma precedente. In ogni caso caso, la misura del risarcimento non potrà potr‡ essere inferiore a cinque mensilità mensilit‡ di retribuzione globale retribuzione, determinata secondo i criteri di fattocui allíart. Xxxxx restando il diritto al risarcimento 2121 del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente Ë o líinvalidit‡ a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potr‡ essere inferiore a cinque mensilit‡ di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui allíart. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente Ë tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in sostituzione virt˘ del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito dellíinvito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rap- porto di lavoro rapporto si intende risolto allo spirare dei termini predettirisolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente Ë provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro- cedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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Samples: www.direzionedelpersonale.it
Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990 Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inef- ficace inefficace il licenziamento licenzia- mento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna cia- scuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditoriim- prenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque cin- que dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditoreimprendi- tore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche an- che dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- zialeparziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- positoproposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento riferi- mento all’orario previ- sto previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano computa- no il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice giu- dice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro lavoro al risarcimento risarci- mento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale glo- bale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello del- l’effettiva dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali previdenziali dal momento del licenziamento licenzia- mento al momento dell’effettiva reintegrazio- nereintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento risarci- mento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto ri- chiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to deposito della sentenza il pagamento paga- mento dell’indennità di cui al presente comma, il rap- porto rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di meritomeri- to, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro- cedura procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera ot- tempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciatapronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.. Dell’attività sindacale Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavo- ratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990 Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice giudice, con la sentenza con cui dichiara inef- ficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla inefficace il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- ziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- posito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previ- sto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia la inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno l'invalidità a norma del licenziamento sino a quello del- l’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazio- ne; in comma precedente. In ogni caso caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale retribuzione, determinata secondo i criteri di fattocui all’articolo 2121 del Codice civile. Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in sostituzione virtù del rapporto di lavoro dalla data della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari sentenza stessa fino a quindici mensilità di retribuzione globale di fattoquella della reintegrazione. Qualora Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rap- porto di lavoro rapporto si intende risolto allo spirare dei termini predettirisolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice Codice di pro- cedura procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za alla ordinanza di cui al quarto comma, comma non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciatapronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta dovuto al lavoratore.
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Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990 Ferma Ferme restando l’esperibilità l'esperibilità delle procedure previste dall’articolo dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inef- ficace inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- zialeparziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- positoproposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previ- sto all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia l'inefficacia o l’invalidità l'invalidità stabilendo un’indennità un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello del- l’effettiva dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazio- nedell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to deposito della sentenza il pagamento dell’indennità dell'indennità di cui al presente comma, il rap- porto rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha l'ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro- cedura procedura civile. L’ordinanza L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciatal'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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Reintegrazione nel posto di lavoro. Articolo 18 Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Art. 1 – Campo di applicazione. 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente (*1) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effet- to dell’art.1 – Legge n. 108/1990 Ferma restando l’esperibilità l'esperibilità delle procedure previste dall’articolo dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice giudice, con la sentenza con cui dichiara inef- ficace inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trat- tasi trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (1) Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché DISCRIMINATORIO ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni si applicano altresì ai datori legislative in materia di lavorotutela e sostegno della maternità e della paternità, imprenditori e non imprenditoridi cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, sin- golarmente considerata, non raggiunge tali limitin. 151, e in ogni caso successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore e o non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazio- ne e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato par- ziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro- posito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previ- sto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavo- ro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello del- l’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previ- denziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazio- ne; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposi- to della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rap- porto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoria- mente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. L’ordinanza La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposi- zioni dell’articolo 178reintegrazione, terzoil rapporto di lavoro si intende all’entrata in vigore del presente decreto, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro- cedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 2218, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale. 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché DISCRIMINATORIO a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. IDEM. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinan- za di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pro- nunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.si
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