Common use of Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati Clause in Contracts

Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati. Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso, il supporto, anche documentale, utile a tal fine. L’Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore. Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

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Samples: Contratto Per La Conduzione Di Studio Osservazionale Indipendente, Contratto Per La Conduzione Di Studio Osservazionale Indipendente, Contratto Per La Conduzione Di Studio Osservazionale X I No Profit Indipendente

Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati. 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore si assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio dell’invio, entro i termini previsti dalla vigente normativa normativa, allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autoriPromotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso, tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. L’Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.. Art. 10

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Samples: Contratto No Profit (*) Tra L’asst Di Monza E _________________________ Concernente Condizioni E Modalità Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica “___________________________________________” Protocollo Codice __________________________ Presso La s.c. ________________________________ (*) Redatto in Conformità Al Testo Definito Dal “Centro Di Coordinamento Nazionale Dei Comitati Etici Territoriali Per Le Sperimentazioni Cliniche Per Uso Umano E Sui Dispositivi Medici” Tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Asst Di Monza (D'ora Innanzi Denominato/A“ente"), Con Sede Legale in via Pergolesi 33, 20900 Monza (Mb), c.f. E P. Iva N. 09314290967, in Persona Del Legale Rappresentante, Dr. Mario Nicola Francesco Alparone, in Qualità Di Direttore Generale Che, Con Deliberazione N. 476 Del 24.04.2019, Delega Alla Sottoscrizione Della Presente Convenzione Il Direttore Sanitario, dr.ssa Laura Radice, Congiuntamente Con Il Direttore Amministrativo, Dr. Stefano Piero Scarpetta E (A), Contratto No Profit (*) Tra L’asst Di Monza E _________________________ Concernente Condizioni E Modalità Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica “___________________________________________” Protocollo Codice __________________________ Presso La s.c. ________________________________ (*) Redatto in Conformità Al Testo Definito Dal “Centro Di Coordinamento Nazionale Dei Comitati Etici Territoriali Per Le Sperimentazioni Cliniche Per Uso Umano E Sui Dispositivi Medici” Tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Asst Di Monza (D'ora Innanzi Denominato/A“ente"), Con Sede Legale in via Pergolesi 33, 20900 Monza (Mb), c.f. E P. Iva N. 09314290967, in Persona Del Legale Rappresentante, Dr. ……………………, in Qualità Di Direttore Generale, Contratto No Profit (*) Tra L’asst Di Monza E _________________________ Concernente Condizioni E Modalità Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica “___________________________________________” Protocollo Codice __________________________ Presso La s.c. ________________________________ (*) Redatto in Conformità Al Testo Definito Dal “Centro Di Coordinamento Nazionale Dei Comitati Etici Territoriali Per Le Sperimentazioni Cliniche Per Uso Umano E Sui Dispositivi Medici” Tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Asst Di Monza (D'ora Innanzi Denominato/A“ente"), Con Sede Legale in via Pergolesi 33, 20900 Monza (Mb), c.f. E P. Iva N. 09314290967, in Persona Del Legale Rappresentante, Dr. Mario Nicola Francesco Alparone, in Qualità Di Direttore Generale Che, Con Deliberazione N. 476 Del 24.04.2019, Delega Alla Sottoscrizione Della Presente Convenzione Il Direttore Sanitario, dr.ssa Laura Radice, Congiuntamente Con Il Direttore Amministrativo, dr.ssa Valentina Elena Margherita Berni E (A)

Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati. Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. Indipendentemente dall’esito di una sperimentazione clinica, entro un anno (e sei mesi nel caso di studi pediatrici) dalla sua conclusione, il Promotore trasmette una sintesi dei risultati della sperimentazione alla banca dati EU secondo le modalità previste dall’Art 37.4 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso, il supporto, anche documentale, utile a tal fine. L’Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore. Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

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Samples: Contratto Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica Su Medicinali, Contratto Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica Su Medicinali

Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati. 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore si assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio dell’invio, entro i termini previsti dalla vigente normativa normativa, allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte dati derivanti dall’esecuzione della Sperimentazione e le invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autoriPromotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso, tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. L’Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.. Art. 10

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Samples: Contratto Profit (*) Tra L’asst Di Monza E La Società ______________ Concernente Condizioni E Modalità Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica, Contratto Profit (*) Tra L’asst Di Monza E La Società ______________ Concernente Condizioni E Modalità Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica

Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati. 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autoriPromotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico dello stesso, tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. L’Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.. Art. 9 -

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Samples: Contratto Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica Su Medicinali “_________________________________" Tra Il Dipartimento Di Scienze Della Salute Dell’università Degli Studi Di Firenze