Reperibilità. Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità: a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", per risolvere la situazione di emergenza verificatasi.
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Reperibilità. Allo scopo In relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari requisiti tecnico-professionali, operanti in aziende il cui intervento è richiesto per la riparazione e/o riattivazione di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in impianti il cui l'intervento del dipendente ripristino non possa può essere rinviato ad un momento successivo procrastinato all'orario di normale orario di lavoroattività dell'impresa, al lavoratore può senza che ciò possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere richiesto di rimanere chiamati a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria L'impegno alla reperibilità purché questa sia richiesta è volontario e dovrà risultare da atto scritto. Tale impegno potrà essere revocato dal lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa30 giorni. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte In relazione a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'aziendatale impegno, il lavoratore dovrà rendersi deve essere reperibile, non necessariamente al proprio domicilioanche fuori dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità definite con l'azienda e di norma entro 30 minuti dalla chiamata. Il lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare l'esatto suo recapito in modo tale da garantire le modalità essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica. Di norma gli orari di intervento reperibilità sono di cui ai sottostanti punti 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi. In proposito, si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che, per quanto possibile, siano ricercate e b); in ogni casoattuate sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità;
c) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
d) che l'impegno di reperibilità sia limitato a un massimo di 7 giorni e comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo per non più di reperibilitàun sabato e domenica nell'arco dello stesso mese. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato viene compensato nelle seguenti misure giornaliere: - Reperibilità 24 ore lire 20.000 - Reperibilità 16 ore lire 10.000 I compensi per il servizio di reperibilità saranno corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente impegnati e rapportati pro quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle sopraindicate per ciascuna fascia di ore. Questi compensi, quale che sia la durata del servizio di reperibilità, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi quelli fiscali e assicurativi di legge, e non costituiscono compenso dell'effettiva prestazione di lavoro che si renderà necessaria, per gli interventi richiesti, la quale sarà regolarmente retribuita, dal momento della chiamata, secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento norme del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", vigente ccnl per risolvere la situazione di emergenza verificatasiil lavoro straordinario notturno e festivo.
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Reperibilità. Allo scopo Fatto salvo l'esigenza, da parte dell'azienda, di garantire avvalersi dell'istituto della reperibilità, le Parti concordano quanto segue: - Per reperibilità si intende la disponibilità (volontà) del lavoratore, programmata dall'Azienda, ad operare fuori dal normale orario di lavoro per assicurare, sia con intervento diretto, sia coordinando attività di altri dipendenti, la continuità funzionale dei servizi e/o la funzionalità degli impianti. - Per intervento si intende l’attività svolta dal lavoratore, comunquea seguito di segnalazione di criticità, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, fino al lavoratore ripristino della funzionalità. L'intervento può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "effettuato da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza , con mezzi telematici, o direttamente sul sito in ogni cui si è verificata la criticità, in questo secondo caso il tempo complessivo di intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo, sarà riconosciuto, secondo le norme vigenti in azienda il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio sostenute. - Preferibilmente la reperibilità è un istituto rivolto al personale normalista. A tutti i lavoratori coinvolti nelle varie unità organizzative che svolgono attività di reperibilità, è richiesta una programmazione preventiva di almeno un mese (es. entro il 30 gennaio va resa nota la programmazione della reperibilità del mese di Aprile) e che, di norma, non superi l'impegno di una settimana al mese, salvo particolari periodi in cui, previo esame con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco"!a Rappresentanza sindacale unitaria, per risolvere la situazione di emergenza verificatasidebba essere ampliato.
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Samples: Contract Renewal Agreement
Reperibilità. Allo scopo Pur con carattere di garantire eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori. La reperibilità consiste per la continuità funzionale dei servizi elavoratrice o il lavoratore nel porsi, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento al di fuori del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale proprio orario di lavoro, al lavoratore può nella condizione di essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilioprontamente rintracciati, in modo tale da garantire le modalità raggiungere nel più breve lasso di intervento tempo il luogo ove intervenire. • Reperibilità esterna Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili al di cui ai sottostanti punti a) fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e b)non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.
2. darà diritto ad un compenso orario non inferiore a Euro 1,00 e non superiore a Euro 2,00 da definire nella contrattazione regionale; E’ demandata alla contrattazione regionale, in ogni casorelazione alle caratteristiche tecnico-orga- nizzative delle strutture, comunquela individuazione dei servizi, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità. Il servizio trattamento economico ed i periodi di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalitàesterna. • Reperibilità interna Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all’interno della struttura, per detta reperibilità interna:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata 1. al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
2. detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di Euro 21,00 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile;
3. detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi parti- colari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità al- loggio, gruppi-famiglia, ecc.).
4. E’ demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-or- ganizzative delle strutture, la individuazione dei servizi ed i periodi di reperibilità interna. Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematiciintervenire in reperibilità, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco"le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, per risolvere la situazione di emergenza verificatasiai sensi dell’art. 51.
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Reperibilità. Allo scopo Durante l'orario di garantire lavoro i Responsabili tecnici dell'Assuntore dovranno sempre essere rintracciabi- li su telefono cellulare, (cfr. art. 2.1.1.) i cui numeri telefonici dovranno essere comunicati per iscrit- to alla Committente. È richiesto che, al di fuori dell'orario normale di lavoro, festivi compresi, i Responsabili tecnici ga- rantiscano la continuità funzionale dei servizi ereperibilità, almeno telefonica, al fine di fronteggiare in qualsiasi momento eventuali esigenze che dovessero sorgere fuori del normale orario di lavoro e non preventivamente program- mabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o danno alle proprietà del Committente; nel ca- so, tali interventi sono, comunque, di sola "eliminazione del pericolo o del danno incombente" (transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, interruzione erogazione energia elettrica, ecc.) al fine di ripristinare le minime condizioni di sicurezza. Al di fuori dell'orario di lavoro e nei festivi, eventuali richieste di intervento saranno raccolte dagli Operatori tecnici/capitecnici reperibi- li del Committente e, se del caso, trasmesse al Responsabile tecnico dell’Assuntore che dovrà, con- giuntamente, provvedere a verificare la situazione in essere e l'eventuale necessità di intervento del- la squadra. Opzionalmente per servizio di manutenzione impianti elettrici, il Committente si riserva di richiede- re, in occasione di assenze dei propri tecnici reperibili e in sostituzione/integrazione degli stessi, la pronta disponibilità degli operatori tecnici dell’Assuntore, per i periodi che saranno stabiliti di volta in volta. In tal caso l’Assuntore sarà tenuto a predisporre un servizio di reperibilità notturno e festi- vo di assistenza a tutti quei casi gli impianti elettrici e di segnalazione esistenti nei complessi ospedalieri e Poliambulatori dell’Azienda in Milano. Per tale servizio di reperibilità che dovrà integrare o sostitu- ire quello svolto dai dipendenti della Unità Operativa Tecnica, dovranno essere impegnati sia i ca- potecnici diplomati, o laureati, nella materia specifica, che operai di 5°categoria altamente specia- lizzati, idonei al servizio e a conoscenza di tutti gli impianti succitati sui quali possono essere chia- mati ad intervenire per urgenti ripristini o riparazioni. In via puramente indicativa verrà richiesta l’integrazione della figura di n 01operaio di 5°categoria, per mesi sei all’anno,presso il P.O. Buzzi e mesi tre all’anno, presso il P.O. di Sesto s. Xxxxxxxx Nel caso, la reperibilità sarà di norma effettuata dalle ore 16.30 (e comunque dal momento in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre termina il normale orario di lavorolavoro dei dipendenti dell’Azienda) alle ore 8.00 del giorno successivo (e comunque sino al momento in cui inizi il normale orario di lavoro dei dipendenti dell’Azienda) di ogni giorno feriale, e dalle ore 8.00 alle ore 08.00 del giorno successivo il sabato e ogni giorno fe- stivo. Nell'eventualità siano previsti dei turniIn particolare, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità. Il servizio di reperibilità potrà dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "garantito, su richiesta, nei mesi estivi (soprat- tutto luglio, agosto e settembre), nei sabati e domeniche, nelle feste infrasettimanali e soprattutto nei periodi festivi di particolare importanza (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto ecc.). Tale servizio di reperibilità sarà contabilizzato nell’ambito della quota extra-canone, applicando i prezzi unitari previsti nel Listino Prezzi del Comune di Milano, come indicato all’art. 5.3 del Capi- tolato tecnico n. 1 Nel caso di chiamata durante il turno di reperibilità, la Ditta assicura l’arrivo del tecnico sul posto per il pronto intervento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 45 minuti primi. Le ore effettuate, documentabili attraverso la timbratura del badge dell’operatore che ha effettuato la prestazione, saranno contabilizzate applicando i prezzi unitari previsti nel Listino Prezzi del Comu- ne di Milano posto a base di gara, sottoposti a ribasso d’asta. Per il servizio suddetto la Ditta Aggiudicataria dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele neces- sari per la prevenzione di infortuni e per la riparazione di guasti così da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento garantire la sicurezza del lavoratore personale e dei degenti presenti nei complessi ospedalieri. Dovrà inoltre provvedere a distanza con mezzi telematicifar trovare di- sponibile sul posto tutti gli attrezzi, o in ogni caso con sistemi materiali, strumenti, ecc. che non richiedano un intervento fisico "in loco", per risolvere la situazione di emergenza verificatasisi rendessero necessari all’intervento.
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Reperibilità. Allo scopo Per reperibilità si intende un servizio che il Fornitore eroga, a seguito di garantire la continuità funzionale dei servizi erichiesta da parte dell’Amministrazione Contraente. Il servizio prevede l’intervento, comunquesu espressa chiamata da parte degli utenti, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo abilitati sulla base di normale orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta livelli autorizzativi concordati con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, l’Amministrazione Contraente in sede di applicazione Verbale di Consegna, in cui non è prevista attività lavorativa. Tale servizio è compensato con: ed eventualmente in giorni • un canone fisso pari al 5% dell’importo del canone dei singoli servizi manutentivi per cui lo si richiede; un diritto di chiamata forfetario pari a livello aziendale€ 55,00 a prescindere dal luogo, delle normative esistenti dall’orario e dal giorno in materia sul riposo domenicale cui eventualmente sia fatta la chiamata ed in cui venga richiesto • l’intervento. Gli oneri relativi alle attività effettivamente erogate a seguito dell'intervento sono remunerati in economia e/o a misura, sulla base dei Listini e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiestodei corrispettivi della manodopera, al netto dei ribassi offerti, senza l’applicazione della franchigia. Se non diversamente concordato con l'aziendaPer l'erogazione di tale servizio, il lavoratore dovrà rendersi reperibileFornitore si impegna a rendere attivo un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center e ad intervenire entro e non oltre 2 ore dal ricevimento della chiamata, non necessariamente pena l’applicazione della relativa penale. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono poi essere comunicate, a cura del Fornitore, al proprio domicilioCall Center, il quale si occuperà di registrare le segnalazioni relative. Per gli interventi eseguiti in modo tale da garantire le modalità reperibilità, il Fornitore deve adottare soluzioni anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l’aggravio di intervento danno, anche derogando al processo autorizzativo degli Ordini di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni Intervento. In tal caso, comunqueuna volta rimossa temporaneamente la criticità, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo l’intervento risolutivo può essere programmato e condiviso tra Amministrazione Contraente e Fornitore e gestito tramite Ordine di reperibilità. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", per risolvere la situazione di emergenza verificatasiIntervento.
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Samples: Capitolato Tecnico
Reperibilità. Allo scopo L’Impresa dovrà assicurare, senza oneri per INPDAP, la reperibilità di garantire la continuità funzionale dei servizi eun numero adeguato di risorse per interventi di emergenza extra orario ordinario base (inclusi prefestivi, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale festivi e orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personalinotturno), non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali pianificabili e richiesti nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento modi di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni casosopra, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalitànei servizi di:
a) Intervento "Conduzione tecnica dei sistemi centrali e periferici IT, per tutte le aree di competenza,
b) Esercizio del CED INPDAP e degli apparati di rete TLC,
c) Gestione della sicurezza IT,
d) Progettazione e Gestione delle architetture IT. La reperibilità richiesta al personale dell’Impresa va dalle ore 21 alle ore 7 dei giorni feriali e nelle 24 ore nei festivi e pre festivi. I soggetti reperibili devono poter intervenire on site presso il Data Center INPDAP di Roma in tempi brevi (al massimo entro 1 ora solare dalla chiamata, salvo diversi accordi tra le parti da prendersi caso per caso). Il personale dell’Impresa potrà anche effettuare interventi da remoto" Reperibilità finalizzata ad , purché preventivamente autorizzati da INPDAP, nel rispetto delle norme e politiche di sicurezza dell’Istituto, utilizzando una abilitazione messa loro a disposizione da INPDAP, secondo modalità che saranno concordate tra le parti. Si precisa che, al fine di garantire la reperibilità richiesta alla risorse dell’Impresa, le risorse professionali individuate dall'Impresa per coprire tale esigenza dovranno essere dotate dall'Impresa stessa di cellulare di servizio il cui numero dovrà essere comunicato preventivamente a INPDAP (nel Piano della reperibilità). Inoltre, ogni risorsa dovrà disporre di un intervento indirizzo di email fornito dall’Impresa, parimenti tempestivamente comunicato a INPDAP. Si intende a carico dell'Impresa ogni costo da sostenere per dotare tali risorse di strumenti atti a facilitarne la reperibilità. L’intervento in reperibilità verrà attivato a seguito di una chiamata inviata per telefono e/o email dal Responsabile INPDAP del lavoratore a distanza con mezzi telematicicontratto o del servizio interessato, o del processo / area di competenza, alla risorsa dell’Impresa da attivare e per conoscenza al Responsabile del contratto per l’Impresa e al Responsabile per l’Impresa del servizio interessato. In caso di urgenza e/o irreperibilità di tali Responsabili, la richiesta di intervento può essere inoltrata al solo soggetto in ogni caso reperibilità Nell’Offerta Tecnica, l’Impresa dovrà presentare una prima versione del Piano della reperibilità, definendo come intende organizzare la reperibilità delle risorse, in quali orari, con sistemi che non richiedano un quali modalità intervento fisico "in loco"(inclusi i tempi) e quante risorse per tipologia professionale intende rendere disponibili per tale esigenza. Si precisa che, per risolvere la situazione i servizi sopra indicati, dovranno essere previsti in reperibilità almeno un tecnico di emergenza verificatasiprovata esperienza per ogni turno di reperibilità definito nel Piano. Al rispetto di quanto definito nel Piano della reperibilità del contratto si applica il LdS 11.
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Samples: Technical Services Agreement
Reperibilità. Allo scopo Pur con carattere di garantire la continuità funzionale eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei servizi elavoratori. La reperibilità consiste per il lavoratore nel porsi, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento al di fuori del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale proprio orario di lavoro, al lavoratore può nella condizione di essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilioprontamente rintracciati, in modo tale da garantire le modalità raggiungere nel più breve lasso di intervento tempo il luogo ove intervenire. - Reperibilità esterna Nel caso in cui il lavoratore sia reperibile al di cui ai sottostanti punti a) fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e b); non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese;
2. darà diritto ad un compenso orario non inferiore a€ 1,00 e non superiore a€ 2,00. È demandata alla contrattazione regionale e/o aziendale, in ogni casorelazione alle caratteristiche tecnico- organizzative delle strutture, comunquela individuazione dei servizi, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità. Il servizio trattamento economico ed i periodi di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalitàesterna. - Reperibilità interna Nel caso in il lavoratore sia reperibile nelle ore notturne all'interno della struttura, per detta reperibilità interna:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata 1. al lavoratore è data la possibilità di dormire;
2. detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di€ 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile;
3. detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla su a organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.). Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto, qualora il lavoratore fosse chiamato ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematiciintervenire in reperibilità, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco"le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, per risolvere la situazione di emergenza verificatasiai sensi dell'art. 50.
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Reperibilità. Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi salvo obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché purchè questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", per risolvere la situazione di emergenza verificatasi.
b) Intervento "in loco" Reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di quello previsto al punto precedente, possa richiedere un intervento diretto sul luogo dove si è verificata l'emergenza entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta. A tutti i lavoratori reperibili è riconosciuta un'indennità specifica e differenziata da quella dovuta in caso di intervento secondo la seguente tabella. Indennità per reperibilità Fascia oraria Reperibilità per intervento "da remoto" Reperibilità per intervento "in loco"
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Reperibilità. Allo scopo In relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari requisiti tecnico- professionali, operanti in aziende il cui intervento è richiesto per la riparazione e/o riattivazione di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in impianti il cui l'intervento del dipendente ripristino non possa può essere rinviato ad un momento successivo procrastinato all'orario di normale orario di lavoroattività dell'impresa, al lavoratore può senza che ciò possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere richiesto di rimanere chiamati a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria L'impegno alla reperibilità purché questa sia richiesta è volontario e dovrà risultare da atto scritto. Tale impegno potrà essere revocato dal lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa30 giorni. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte In relazione a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'aziendatale impegno, il lavoratore dovrà rendersi deve essere reperibile, non necessariamente al proprio domicilioanche fuori dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità definite con l'azienda e di norma entro 30 minuti dalla chiamata. Il lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare l'esatto suo recapito in modo tale da garantire le modalità essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica. Di norma gli orari di intervento reperibilità sono di cui ai sottostanti punti 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi. In proposito, si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che, per quanto possibile, siano ricercate ed attuate sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche ed organizzative adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità;
c) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
d) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di 7 giorni e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo per non più di reperibilitàun sabato e domenica nell'arco dello stesso mese. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato viene compensato nelle seguenti misure giornaliere: - reperibilità 24 ore: L. 20.000; - reperibilità 16 ore: L. 10.000. I compensi per il servizio di reperibilità saranno corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente impegnati e rapportati pro quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle sopraindicate per ciascuna fascia di ore. Questi compensi, quale che sia la durata del servizio di reperibilità, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge, e non costituiscono compenso della effettiva prestazione di lavoro che si renderà necessaria, per gli interventi richiesti, la quale sarà regolarmente retribuita, dal momento della chiamata, secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento norme del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", vigente c.c.n.l. per risolvere la situazione di emergenza verificatasiil lavoro straordinario notturno e festivo.
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Reperibilità. Allo scopo In relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari requisiti tecnico-professionali, operanti in aziende il cui intervento è richiesto per la riparazione e/o riattivazione di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in impianti il cui l'intervento del dipendente ripristino non possa può essere rinviato ad un momento successivo procrastinato all'orario di normale orario di lavoroattività dell'impresa, al lavoratore può senza che ciò possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere richiesto di rimanere chiamati a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria L'impegno alla reperibilità purché questa sia richiesta è volontario e dovrà risultare da atto scritto. Tale impegno potrà essere revocato dal lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa30 giorni. Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte In relazione a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'aziendatale impegno, il lavoratore dovrà rendersi deve essere reperibile, non necessariamente al proprio domicilioanche fuori dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità definite con l'azienda e di norma entro 30 minuti dalla chiamata. Il lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare l'esatto suo recapito in modo tale da garantire le modalità essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica. Di norma gli orari di intervento reperibilità sono di cui ai sottostanti punti 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi. In proposito, si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che, per quanto possibile, siano ricercate ed attuate sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche ed organizzative adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità;
c) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
d) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di 7 giorni e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo per non più di reperibilitàun sabato e domenica nell'arco dello stesso mese. Il servizio di reperibilità potrà essere articolato viene compensato nelle seguenti misure giornaliere: - reperibilità 24 ore: L. 20.000; - reperibilità 16 ore: L. 10.000. I compensi per il servizio di reperibilità saranno corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente impegnati e rapportati pro-quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle sopraindicate per ciascuna fascia di ore. Questi compensi, quale che sia la durata del servizio di reperibilità, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge, e non costituiscono compenso della effettiva prestazione di lavoro che si renderà necessaria, per gli interventi richiesti, la quale sarà regolarmente retribuita, dal momento della chiamata, secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata ad un intervento norme del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", vigente C.C.N.L. per risolvere la situazione di emergenza verificatasiil lavoro straordinario notturno e festivo.
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Samples: CCNL
Reperibilità. Allo scopo La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di garantire assicurare il ripristino e la continuità funzionale dei servizi eservizi, comunquela funzionalità o sicurezza degli impianti. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. L'Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoroapposito incontro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell'eventualità siano previsti dei turniillustrando le modalità applicative che intende adottare, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali numero dei lavoratori coinvolti e nei limiti previsti dalla presente normativale loro professionalità. Le modalità tecniche Aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le R.S.U. o, eccezionalità della stessa. Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale. L'impegno turni di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi. Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto. Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Il Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito. Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire. Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all'articolo 67. La reperibilità potrà essere articolato richiesta secondo le seguenti modalitàarticolazioni:
a) Intervento "da remoto" Reperibilità finalizzata ad oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale. La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi. Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematicie tra loro non cumulabili, o non inferiori ai seguenti valori espressi in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", per risolvere la situazione di emergenza verificatasi.euro:
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