Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale Clausole campione

Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale. (art. 83, d.lgs. n. 50/2016) a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o registro equivalente del Paese di appartenenza, oppure all'Albo nazionale delle cooperative per le attività corrispondenti a quelle oggetto del bando di gara; b) referenza bancaria rilasciata da primario istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, da cui risulti che l'impresa, per affidabilità, stabilità economica e correttezza, gode di piena fiducia da parte dell'istituto di credito; c) fatturato medio globale realizzato nel triennio 2014-2016 pari ad almeno complessivi euro 350.000 nel suddetto triennio per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (bar – ristorazione – pizzeria); d) avere un numero di dipendenti e collaboratori da destinare ai servizi richiesti sufficienti a garantire l'esatto espletamento di tutti i servizi previsti dalla concessione o di impegnarsi a dotarsi, prima dell'inizio del servizio, di dipendenti e collaboratori nel numero e con le qualifiche richieste; e) permettere che, durante l'orario diurno di apertura dello stabilimento balneare, i clienti di quest'ultimo possano accedere ai servizi di bar/ristorazione/pizzeria senza richiedere particolari condizioni nell'abbigliamento. Nel caso di partecipazione in forma associata i concorrenti sono tenuti ad indicare se il raggruppamento è orizzontale o verticale. Si precisa che dovrà essere dichiarata, a pena di esclusione, la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le imprese raggruppate. I requisiti di cui ai punti c) e d) devono essere posseduti, dichiarati od attestati conformemente all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e alle altre disposizioni in materia. In caso di avvalimento, per i requisiti di capacità tecnica vale l'art. 89 del d.lgs. n. 50. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I.. o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa. È ammessa la partecipazione di Consorzi di Imprese con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. L'attestazione dei requisiti nel caso di partecipazione di imprese in forma associata...
Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale. 12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale. 2) fatturato minimo annuo globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza del bando di gara pari a due volte l’importo a base di gara; 3) fatturato minimo annuo d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza del bando di gara, pari a una volta l'importo a base di gara, per servizi analoghi a quelli in appalto e afferenti la mappatura, l'analisi del funzionamento, il monitoraggio, il telecontrollo, la ricerca perdite di/nelle reti idriche 4) esecuzione negli ultimi trentasei mesi antecedenti la scadenza del bando di gara di almeno un contratto di servizi, analoghi a quelli in appalto, di importo non inferiore alla metà dell’importo dei servizi in appalto e comprendente le seguenti attività minime: la mappatura, l'analisi del funzionamento, il monitoraggio, il telecontrollo, la ricerca perdite fisiche di/nelle reti idriche. 5) disporre, alla data di pubblicazione del bando, nel proprio organigramma (comprendente esclusivamente i titolari, i direttori tecnici, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato) di almeno un tecnico con più di cinque anni di esperienza specifica in tutte le attività delle fasi dei servizi in appalto; 6) disporre, alla data di scadenza del bando, nel proprio organigramma (comprendente esclusivamente i titolari, i direttori tecnici, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed i collaboratori a contratto) di almeno altri tre tecnici di cui: • un tecnico con esperienza pari o maggiore di cinque anni di esperienza specifica nelle attività di una o più fasi dei servizi in appalto • un tecnico con esperienza pari o maggiore di due anni nelle attività di una o più fasi dei servizi in appalto • un tecnico con esperienza pari o maggiore di due anni in una sola o più attività dei servizi in appalto 7) possedere, alla data di scadenza del bando, almeno le seguenti risorse materiali per l’esecuzione dell’appalto: • le dotazioni di sicurezza per operare in spazi confinati quali pozzetti della rete idrica • un cercaservizi per localizzare il tracciato delle condotte metalliche e non metalliche interrate • un cercachiusini per localizzare i chiusini metallici occultati dalla pavimentazione stradale o dal terreno • uno stetoscopio elettronico p...
Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale. 4.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto di seguito descritto: a) ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

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  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Formazione professionale (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

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