Consorzi stabili Clausole campione

Consorzi stabili. (art. 12, legge n. 109/1994) 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione. 3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi. 4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche' l'articolo 118. 5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio. 7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero...
Consorzi stabili. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
Consorzi stabili. Il Consorzio dovrà indicare, a pena di esclusione tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore ai sensi di legge del medesimo: - i consorziati per i quali il consorzio concorre; - i consorziati che eseguiranno i servizi oggetto della gara, qualora il consorzio non esegua direttamente il servizio. Ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. Tutta la documentazione concernente l‘offerta tecnica e l’offerta economica (Buste B e C) dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante o procuratore ai sensi di legge del Consorzio. Dovrà essere allegata a pena di esclusione copia autentica dell’atto costitutivo del Consorzio.
Consorzi stabili dichiarazioni sui requisiti speciali devono essere presentate dal consorzio nel suo complesso. Mentre in ogni caso sopraindicato la seguente documentazione può essere presentata anche solo dal consorzio:
Consorzi stabili. 9.5.1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 9.5.2. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale. 9.5.3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 9.5.4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.
Consorzi stabili. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Consorzi stabili. ❑ Consorzio stabile di cui all’art. 45 c 2 lett. c) del Codice che partecipa: ❑ in proprio ❑ per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice:
Consorzi stabili. (art 34, comma1 lett. c); Ai Consorzi Stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 D.Lgs. 163/2006. • I Consorzi Stabili devono indicare se intendono eseguire in proprio il servizio oppure farlo eseguire alle consorziate; in questo secondo caso dovranno indicare analiticamente le consorziate e le parti del servizio che intendono effettuare. • I Consorzi Stabili, qualora dichiarassero di non eseguire direttamente il servizio, sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre; in questo caso a quest’ultimo è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. • In caso di partecipazione contemporanea del Consorzio Stabile e di una consorziata, non designata quale esecutrice del servizio, ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. 69/2009, ambedue dovranno produrre la dichiarazione di cui al punto 8.b), art. 7 del presente Disciplinare di gara (dimostrazione che la situazione di controllo/collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta). • I ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Le loro consorziate esecutrici devono dimostrare il solo possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale.
Consorzi stabili. I Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Consorzi stabili. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici