RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.
Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità per danni 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. 16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento. 16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. 16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?
RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :
Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.