Limitazioni di responsabilità Il Cliente prende atto ed accetta che Vodafone non sarà responsabile nei confronti del Cliente o di terzi, compreso il Partner (sia per responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, compresa la responsabilità per colpa) per qualsiasi danno diretto, indiretto o consequenziale che il Cliente possa aver sofferto attraverso l’utilizzo della Soluzione Digitale o con riferimento a qualsiasi danno diversamente ottenuto, anche qualora Vodafone sia stata avvisata o dovrebbe essere stata a conoscenza della possibilità che tale danno sarebbe potuto accadere. In particolare, il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che possano essere poste a suo carico in relazione all’utilizzo del Servizio. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso della Soluzione Digitale da parte di terzi. Parimenti, Vodafone non sara’ responsabile per qualsiasi danno o perdita subite dal Cliente o da terzi in caso di qualunque uso illecito, improprio o non autorizzato della Soluzione Digitale avvenuto anche a seguito dell’accesso agli strumenti di autenticazione alla Soluzione Digitale da parte di terzi e/o a seguito della perdita delle credenziali di accesso. Vodafone non garantisce che la Soluzione Digitale venga prestata senza interruzioni né garantisce l’integrità e/o la correttezza dei dati, delle informazioni e/o dei contenuti memorizzati, raccolti, conservati o trasmessi via Internet. Vodafone non sarà responsabile in caso di accesso non autorizzato, corruzione, cancellazione, furto, distruzione, alterazione e/o rivelazione involontarie dei dati, delle informazioni e/o dei contenuti trasmessi, ricevuti o conservati. Vodafone non è responsabile per danni diretti o indiretti di qualsiasi na- tura ed entità, compresa la mancata fruizione del Servizio, che dovessero verificarsi al Cliente a causa di danni e/o malfunzionamenti della connettività Internet derivanti da caso fortuito, forza maggiore, manomissioni effettuate da parte del Cliente o da parte di terzi non autorizzati, o cause comunque non direttamente imputabili a Vodafone.
Limitazione di responsabilità 1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente la Parte Mutuataria mediante i servizi telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire il rapporto secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto. 2. Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dalla Parte Mutuataria a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dalla Parte Mutuataria. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti. 3. La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali la Parte Mutuataria opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto della Parte Mutuataria) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.
Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.