Navigazione Internet Clausole campione

Navigazione Internet. 10.1 Il PC assegnato al singolo utente ed abilitato alla navigazione Internet costituisce uno strumento aziendale utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. È quindi assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa. 10.2 In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l’utente non potrà utilizzare internet per: – l’upload o il download di software gratuiti (freeware) e shareware, nonché l’utilizzo di documenti provenienti da siti web o http, quando non strettamente attinenti all’attività lavorativa (filmati e musica) e previa verifica dell’attendibilità dei siti in questione (nel caso di dubbio, dovrà venire a tal fine contattato il personale della funzione ICT); – l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, fatti salvi i casi direttamente autorizzati dalla Direzione Generale (o eventualmente dal Responsabile d’ufficio e/o della funzione ICT) e comunque nel rispetto delle normali procedure di acquisto; – ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all'attività lavorativa; – la partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames) se non espressamente autorizzati dal Responsabile d’ufficio; – l’accesso, tramite internet, a caselle webmail di posta elettronica personale. 10.3 Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all’attività lavorativa, l’azienda rende peraltro nota l’adozione di uno specifico sistema di blocco o filtro automatico che prevengano determinate operazioni quali l’upload o l’accesso a determinati siti inseriti in una black list.5 10.4 Gli eventuali controlli, compiuti dal personale autorizzato della funzione ICT ai sensi del precedente punto 4.3, potranno avvenire mediante un sistema di controllo dei contenuti (Proxy server) o mediante “file di log” della navigazione svolta. Il controllo sui file di log non è continuativo ed i file stessi vengono conservati per massimo 12 mesi, ossia il tempo indispensabile per il corretto perseguimento delle finalità organizzative e di sicurezza dell’azienda.
Navigazione Internet. Le postazioni di lavoro date in uso dall’azienda al lavoratore e dotate di computer con connessione ad internet, le stesse potranno essere utilizzate solo per la navigazione con l’esclusiva finalità riconducile direttamente alla mansioni che i lavoratori saranno chiamati a svolgere. Il personale pertanto dovrà usare la la massima cura nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche di cui è responsabile e dovrà attenersi rigorosamente alle seguenti disposizioni: a) è vietata l’installazione non autorizzata di applicazioni e di librerie dati, così come è vietato l’uso non autorizzato di file sharing. L’inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con i softwares esistenti, può esporre l’Azienda a gravi responsabilità in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software, che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d’autore; in merito si precisa che anche il software freeware spesso è tale solo per uso personale e non aziendale e pertanto soggetto a licenza d’acquisto. b) Il personal computer e le sue componenti (stampanti, casse, CD, software, memorie usb, ecc.) devono essere custoditi con cura unitamente alla documentazione con cui originariamente sono stati consegnati. Non è consentito al dipendente modificare le caratteristiche del sistema preimpostate sul proprio PC, sottrarre o manomettere la postazione (incluse le periferiche); tutti gli interventi (installazioni, riparazioni e configurazioni) possono essere effettuati solo da personale autorizzato dall’Azienda e sotto la supervisione di tecnici incaricati dall’azienda. c) Per evitare accessi non consentiti, è fatto obbligo di bloccare il proprio PC in caso di temporanea assenza dalla postazione; si informa, peraltro, che su ogni personal computer (PC), sarà predisposto il blocco automatico della postazione dopo 15’ di inutilizzo. d) In caso di assenza prolungata (fine turno) è fatto obbligo di spegnere sempre il PC. Questa operazione consente di evitare possibili intrusioni anche dall’esterno (via rete intranet o internet) e favorisce la durata delle componenti hardware del computer. e) Non è consentita l’installazione sul proprio PC di alcun dispositivo di memorizzazione e/o comunicazione (masterizzatori, memorie usb, modem o altri supporti esterni), se non previa autorizzazione espressa dell’Azienda. Qualora si manifesti la ne...
Navigazione Internet. In generale la fruizione dei servizi pubblicati su Internet e Infranet avviene tramite proxy. Stante i diversi provider ed al fine di ottimizzare l’uso della banda disponibile sono previsti due accessi ad Interent: presso il CED di Xxx Xxxxxx tramite proxy Squid e presso il CED di Viale America tramite proxy MS ISA Server 2006. La policy interna prevede la temporanea memorizzazione dei log di navigazione e l’autenticazione dell’utente che accede alle risorse. Le predisposizioni tecniche per realizzare quanto previsto sono in fase di studio. Sui sistemi Squid sono impostati dei filtri sul contenuto della navigazione, il prodotto utilizzato è DansGuardian.
Navigazione Internet. La navigazione in internet è utile per l’attività lavorativa e a tale fine deve essere, di norma, utilizzata. Il SIA predispone un servizio di filtro dei contenuti (content filtering) finalizzato ad indirizzare la navigazione verso fini istituzionali. Il sistema di content filtering non esaurisce l’elenco dei siti sconsigliati, ma intende solo fornire una indicazione di massima. Si lascia alla responsabilità dei singoli utilizzatori l’individuazione dei siti corretti sui quali navigare.
Navigazione Internet. È vietata la navigazione sulla rete internet per scopi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa, sia attraverso le Risorse ICT, sia attraverso connessioni Internet personali. E’ vietato scaricare da siti internet software freeware e shareware , file musicali e video. Non è consentita la partecipazione a Forum non professionali, l’utilizzo di chat line, bachecheelettroniche, blog e la registrazione su “guest book”, anche utilizzando “nick name”. L’ascolto di file audio e la visione di file video sono consentiti, solo se autorizzati dal dirigente per motivi attinenti all’attività lavorativa. Le precedenti disposizioni debbono essere osservate anche per l’utilizzo di “app” installate susmartphone, tablet e smartwatch, che, per il loro funzionamento, accedano alla rete ICT interna. L’Amministrazione regionale, al fine di evitare la navigazione su siti web non pertinenti all’attività lavorativa, si riserva la facoltà di inserire un blocco e/o un filtro automatico in grado di impedire l’accesso a determinati siti web che saranno indicati in una “blacklist”, ovvero ai contenuti o alla classificazione dei siti web consultati. Le precedenti disposizioni e i predetti divieti trovano applicazione, per quanto possibile, anche all’utilizzo di dispositivi personali durante l’orario di lavoro e ferma ogni altra disposizione di legge in materia.

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  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

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  • Servizi Opzionali I servizi descritti di seguito sono servizi opzionali che prevedono costi supplementari. Sono forniti se indicati separatamente nella Lista dei servizi del formulario d’ordine.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Attestazione dello stato di rischio La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.