Common use of RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, liberando a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergici. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsate.

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Samples: Concession Agreement

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio intende obbligato ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dell’Impianto Sportivo in oggettomodo da evitare qualsiasi danno all'impianto, liberando alle attrezzature ed a tale titolo il Concedente terzi. 2. Il Concessionario si assume, in via diretta ed impegnandosi ad eseguire esclusiva, ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per danni che, in relazione all’espletamento del servizio la vigilanza e per qualsiasi azione o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente intervento effettuato da proprio personale o a da terzi, a che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti, alle attrezzature, cose o a persone. 3. Il Concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto ed alle attrezzature causati da terzi in dipendenza dall'uso dell'impianto stesso, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionarionella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergiciSettore LL.PP. 4. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. 5. Il Concessionario esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del contegno dei propri dipendenti presente atto. Il concessionario è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa, con durata pari alla presente convenzione: - polizza responsabilità civile verso terzi e verso operatori RCT/RCO, rischi connessi all’uso ed alla gestione ed alla manutenzione degli eventuali impianti, sia all’interno dell’impianto che nel suo ambito di pertinenza espressa indicazione come terzi: l’Amministrazione, gli addetti e tutti coloro che entrano negli impianti a qualsiasi titolo con massimale unico non inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistri, per persona e per danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzicose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale; Copia della quietanza di pagamento relativa alla polizza di cui sopra dovrà essere trasmessa all’Amministrazione entro cinque giorni successivi alla scadenza annua della stessa. Conseguentemente Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa, il Concessionario esonera il Concedente sarà unico responsabile manlevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesaogni responsabilità conseguente la gestione dell’impianto, azione la manutenzione dello stesso e le attività nello stesso esercitate dal Concessionario o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsateterzi.

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Samples: Affidamento in Gestione Dell'impianto Sportivo

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume deve gestire il parco Nuracesus e gli impianti sportivi nei loro complessi nel rispetto delle modalità indicate nel presente Capitolato. Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità derivanti dall’esecuzione diretta del servizio in oggettoConcessionario. In conseguenza, liberando durante gli orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso degli impianti grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve. Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti negli impianti a tale vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Concedente Comune sollevato ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolatoindenne da qualsiasi responsabilità, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale penale, od azione presente o futura, per danni chedi qualsiasi genere, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connessecomunque derivanti, derivassero al Concedente o a anche nei confronti di terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del per effetto della concessione. Il personale utilizzato dal Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento dipendente e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utentivolontario, deve essere regolarmente assicurato e dotato di cibi contaminati o avariatitutte le tutele previdenziali, nonché per errata somministrazione assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di alimenti a soggetti dichiarati allergicilegge. Prima della consegna dell’impianto ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: a) Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e del contegno comunque di importo non inferiore a €. 2.500.000,00; b) Garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di Euro. Nelle polizze di assicurazione dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesabeni, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedentedeve essere stabilito che, in caso di condannasinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente al Comune. Le spese che Ove il Concedente dovesse eventualmente sostenere valore da risarcire per danni arrecati a tale titolo saranno dedotte dai crediti persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsateConcessionario. Dette polizze assicurative devono essere depositate presso il Comune entro il termine di 30 giorni dalla consegna dell'impianto documentata dal verbale di consegna.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio intende obbligato ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dell’Impianto Sportivo (campo gioco tennis coperto, campo gioco tennis esterno, spogliatoio e locali di servizio) in oggettomodo da evitare qualsiasi danno all'impianto, liberando alla sala, alle attrezzature ed a tale titolo il Concedente terzi. 2. Il Concessionario si assume, in via diretta ed impegnandosi ad eseguire esclusiva, ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per danni che, in relazione all’espletamento del servizio la vigilanza e per qualsiasi azione o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente intervento effettuato da proprio personale o a da terzi, a che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti, alle attrezzature, cose o a persone. 3. Il Concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto ed alle attrezzature causati da terzi in dipendenza dall'uso dell'impianto stesso, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionarionella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergiciSettore LL.PP. 4. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. 5. Il Concessionario esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del contegno dei propri dipendenti presente atto. Il concessionario è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa, con durata pari alla presente convenzione: polizza responsabilità civile verso terzi e verso operatori RCT/RCO, rischi connessi all’uso ed alla gestione ed alla manutenzione degli eventuali impianti, sia all’interno dell’impianto che nel suo ambito di pertinenza espressa indicazione come terzi: l’Amministrazione, gli addetti e tutti coloro che entrano negli impianti a qualsiasi titolo con massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistri, per persona e per danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzicose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale; Copia della quietanza di pagamento relativa alla polizza di cui sopra dovrà essere trasmessa all’Amministrazione entro cinque giorni successivi alla scadenza annua della stessa. Conseguentemente Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa, il Concessionario esonera il Concedente sarà unico responsabile manlevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesaogni responsabilità conseguente la gestione dell’impianto, azione la manutenzione dello stesso e le attività nello stesso esercitate dal Concessionario o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsateterzi.

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Samples: Affidamento in Gestione Dell'impianto Tennis

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario Per il periodo di uso concesso, il richiedente si assume tutte le la responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio in oggettodiretta ed esclusiva per il buon andamento della manifestazione, liberando a tale titolo per il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, norme di ogni normativa vigente in materia sicurezza e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnicocomportamento e per la custodia della parte del complesso oggetto di concessione, mediante propria autonoma organizzazione imprenditorialee risponde eventuali danni, furti, danneggiamenti smarrimenti, incidenti ed inconvenienti di qualsiasi genere e natura che si verifichino all’interno o all’esterno dei locali. Ogni Il richiedente è tenuto a comunicare al Settore V - Servizi alla persona, affari sociali e cultura eventuali danni ai locali o agli impianti, con lettera scritta da consegnare a mano o tramite telefax, entro le ore antimeridiane del giorno successivo all’evento. In ogni caso, il Concessionario dovrà risarcire, nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale sentiti gli uffici competenti, eventuali danni che si verificassero in conseguenza ed in dipendenza della concessione, da chiunque provocati alle strutture del complesso, serramenti, impianti, servizi igienici, dotazioni concesse e concedibili, pavimenti ed arredamenti in generale. Nessuna responsabilità civile e patrimoniale civile, penale ed economica dunque potrà essere fatta valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale per eventuali danni chediretti o indiretti, in relazione all’espletamento del servizio a persone o per cause ad esso connessecose, derivassero al Concedente anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione conseguenti ad inosservanze di legge connesse allo svolgimento della manifestazione, all’uso di quanto sopra descritto e/o al mancato rispetto delle condizioni dettate dal presente Regolamento e che in generale si siano verificati durante il corso della manifestazione e nella fase preparatoria ed immediatamente successiva alla stessa (attività di allestimento e disallestimento, ecc.), anche se provocati da parte degli utenti, di cibi contaminati personale assunto dal Concessionario o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergiciin generale da terzi incaricati da quest’ultimo. Il Concessionario risponde inoltre nei confronti del Comune di qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso, cagionato dal pubblico che intervenga alla manifestazione per la quale è altresì responsabile dell’operato stato concesso l’uso. L’Amministrazione Comunale ed il personale di custodia non risponderanno in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà o di uso personale del Concessionario o di terzi, e del contegno dei propri dipendenti valori eventualmente lasciati nelle sale, né degli oggetti e degli eventuali delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne. Il Concessionario non risponde dei danni che da detto personale non siano direttamente o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente indirettamente a lui imputati o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsateimputabili.

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Samples: Regolamento Comunale Per La Concessione in Uso Del Palazzo Baronale Lopez Y Royo

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume concessionario è unico e solo responsabile della gestione dei servizi e del funzionamento della struttura oggetto della concessione, dei rapporti con gli ospiti/utenti, con il proprio personale e con i terzi e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli opera- tori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro. Il concessionario assume ogni responsabilità derivanti dall’esecuzione ed onere nei confronti del servizio Comune o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti. Il concessionario dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all’espletamento dei servizi in oggetto, liberando lasciando sollevato il Comune da qualunque pretesa fatta valere da terzi. L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere la sostituzione del dipendente del concessiona- rio che si riveli manifestamente incompetente, inadatto ovvero omissivo nell’espletamento delle mansioni affidategli in ordine all’esecuzione dei patti stipulati con il Comune, considerando assolu- tamente prioritaria, in questa fattispecie, la qualità del servizio reso alle persone ospiti del presidio rispetto ad ogni altro elemento di valutazione. La mancata ottemperanza alla richiesta motivata in tal senso sarà motivo di risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione. Il personale del concessionario, nell’esercizio delle sue funzioni, ha l’obbligo di mantenere un con- tegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti degli Assistiti, dell’Amministrazione e del pubblico e di chiunque venga a contatto con loro. In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy degli ospiti, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. A tale titolo scopo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “concessionario provvederà a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolatofor- nire, al momento dell’inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati. Al personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare compensi, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnicoqualsiasi natura, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, da parte degli assistiti o familiari in relazione all’espletamento del servizio alle prestazioni effettuate o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto da effettuarsi. Il personale dovrà essere dotato di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare apposito cartellino che ne consenta il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione riconoscimento da parte degli utenti. Tale cartellino dovrà riportare le indicazioni previsti dalle norme vigenti in materia e comunque: - nome e cognome - qualifica - denominazione del concessionario-datore di lavoro Il concessionario è obbligato a: • garantire lo svolgimento del servizio mediante l’utilizzo di personale in misura ade- guata in relazione all’utenza in carico e ed alle fasce orarie di erogazione delle pre- stazioni; • selezionare tutti gli operatori con particolare riguardo all’idoneità al lavoro, alla qua- lifica professionale ed affidabilità; • assicurare ai propri dipendenti un’adeguata e scrupolosa formazione ed un aggior- namento professionale periodico, anche attraverso la loro partecipazione ad iniziati- ve promosse dal Consorzio Monviso solidale, di cibi contaminati cui il Comune di Venasca fa parte, per la formazione e l’aggiornamento professionale. Resta inteso che tale attività do- vrà essere svolta al di fuori del monte ore previsto per l’espletamento del servizio, a totale carico del concessionario. In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 25-12129 del 14/09/2009 e ss.mm.ii. deve essere re- datto annualmente il piano di formazione con indicazione delle attività formative previste della loro articolazione e delle risorse impiegate. Gli operatori del concessionario devono garantire la piena esecuzione delle scelte operative e delle linee di indirizzo definite in sede di programmazione delle attività. Il personale Educatore Professionale, ove richiesto in servizio per normativa di legge, deve essere in possesso del diploma di Educatore Professionale rilasciato previa la frequenza al corso triennale conseguito ai sensi della D.C.R. 20/02/87 n. 392-2437, o avariatidi laurea di Educatore Professionale con- seguita ai sensi del D.M. 08/10/98 n. 520 o della laurea in Scienze dell’Educazione ad indirizzo E- ducatore Professionale extrascolastico. Il personale O.S.S. deve essere in possesso dell’attestato di qualifica di O.S.S. (D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012). Gli operatori del concessionario dovranno garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto e dovranno essere sostituiti in caso di gravi e comprovati motivi con personale che ri- sponda agli stessi requisiti di preparazione professionale, idoneità etc. del personale sostituito e che sia in possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa vigente. Il concessionario si impegna a garantire continuativamente il servizio richiesto. In particolare deve garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti, curando la globali- tà degli interventi, al fine di evitare, al possibile, l’avvicendamento di più operatori. Il concessiona- rio, a garanzia della qualità del servizio fornito, deve limitare i fenomeni di turn over, soprattutto per non compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente. Il concessionario è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione scritta al Comune, eventual- mente preceduta da telefonata, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché di eventuali difficoltà di rapporto con l’utenza. Gli operatori del concessionario dovranno essere sostituiti, su richiesta del Comune, per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergicigravi e comprovati motivi. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato concessionario deve garantire l’effettiva e costante presenza del contegno dei propri dipendenti e personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli eventuali danni che operatori in caso di ferie, malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettativa, etc.) deve avvenire previa pre- ventiva conoscenza del nuovo operatore da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o parte degli utenti interessati. È responsabilità del concessionario comunicare tempestivamente agli utenti interessati la sostitu- zione degli operatori. Il concessionario si impegna a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesasostituire gli operatori assenti, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattualianche in modo parziale, con possibilità il perso- nale già in forza, garantendo i livelli minimi di rivalsa servizio definiti. Nell’impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una di- sponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, il concessionario dovrà provvedere con personale aggiuntivo. Il concessionario dovrà tener conto che i servizi in concessione rientrano tra i servizi pubblici es- senziali e pertanto sono coperti da parte del Concedentetutela privilegiata (cfr. Legge 146/90). Devono essere in ogni caso garantiti a tutto il personale i necessari riposi giornalieri e settimanali. Il concessionario garantirà, in caso di condannamalattia o di grave impedimento da parte degli operatori im- pegnati nel progetto, l’attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all’emergenza. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed Qualora la sostituzione sia fatta utilizzando personale già in forza, devono essere in ogni caso da questa rimborsategarantiti i previsti riposi giornalieri e settimanali di ciascun operatore.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Globale Della Casa Di Riposo

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua, e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene con- cesso. Il concessionario è responsabile dell’uso dell'area ricevuta in conces- sione, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune concedente. Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose e persone, compresi personale o patrimonio comunale, il con- cessionario resta l’unico responsabile nei confronti di terzi e si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, liberando impe- gna a tale titolo sollevare il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per danni checausati. Il concessionario libera, pertanto, il Comune di Treviso da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in relazione all’espletamento ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall’uso e gestione del- l'area e del servizio chiosco e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa dei suoi dipendenti e/o di compensi terzi. La sorveglianza ed i controlli da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore Comune concedente di cui all’articolo 14 non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento concessionario e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione terzi in relazione agli obblighi nascenti dal pre- sente contratto di alimenti a soggetti dichiarati allergiciconcessione. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato Comune concedente resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del con- cessionario nei confronti di terzi che nel corso della concessione sa- ranno incaricati dallo stesso di determinati servizi connessi alla con- cessione e gestione dell'area e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsatechiosco.

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Samples: Concessione Di Un'area Comunale Demaniale

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. 12.1 Il Concessionario si assume è responsabile di tutte le responsabilità attività a suo carico derivanti dall’esecuzione dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile: a) del servizio in oggettocorretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, liberando a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione e nei Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute- come allo stato attuale rappresentate e conosciute - idonee al raggiungimento del presente capitolato, corretto adempimento; b) dei danni o pregiudizi di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero qualsiasi natura causati al Concedente o a terziai suoi dipendenti e consulenti, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico diretta conseguenza delle attività del Concessionario, restando anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione; c) per qualunque danno causato a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi persone e a cose in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento conseguenza della Progettazione definitiva e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utentiesecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse. 12.2 Gli appalti dei lavori e dei Servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui Servizi gestiti direttamente dalla Società di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergici. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale progetto e/o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento soci non comportano alcuna modificazione agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti e agli oneri del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsateil quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

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Samples: Concessione

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, liberando obbliga a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento garantire che i collaboratori e/o intossicazione derivante dall’assunzione lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l’Ente da parte degli utentiogni e qualsiasi responsabilità. Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione. Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di cibi contaminati o avariatiigiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per errata somministrazione la tutela materiale dei lavoratori. Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nell’erogazione del servizio, a qualsiasi livello di alimenti inquadramento, sia formato e sottoposto a soggetti dichiarati allergicicostante formazione e aggiornamento. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente Scandicci Cultura da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi. Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull’attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell’evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del contegno Concessionario. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare Scandicci Cultura da qualsiasi danno, compreso quelli da incendio e furto, e/o richiesta di risarcimento da parte di terzi, in conseguenza degli obblighi assunti nell’espletamento delle attività oggetto della presente concessione. Il Concessionario pertanto si obbliga a stipulare, al momento della consegna dell’immobile, adeguata polizza contro incendio, furto, (stima valore immobile pari a € 1.107.800,00), Responsabilità Civile Terzi anche per fenomeni meteorici, atmosferici e naturali oltre che contro i danni dovuti ad atti di vandalismo ed eventi socio-politici, e quant’altro necessario per tenere sollevato Scandicci Cultura e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei propri dipendenti e degli regolamenti, nonché per eventuali danni cagionati a cose e persone, che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattualidovessero verificarsi nel corso dell’intera attività, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere massimale non inferiore a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsate€ 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

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Samples: Concession Agreement

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Concessionario è responsabile: a) Dell’uso della palestra e delle installazioni. b) Dell’osservanza anche da parte dei terzi ammessi all’uso dell’impianto, di tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore, nonché da quelle disposte, anche di volta in volta, dall’Amministrazione comunale o dalle autorità competenti sia per l’effettuazione dell’attività sportiva, sia per l’accesso e le presenze del pubblico alle attività predette, nonché dall’applicazione di tutte le dovute misure e rischi sia per i praticanti le attività sportive, sia per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, liberando a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel ha pertanto l’onere pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, e incondizionato di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente verso chiunque acceda o a terziqualsiasi titolo fruisca dell’impianto in questione. Il Comune non risponderà o dovrà comunque essere manlevato dal Concessionario dei danni che possano derivare a persone e cose in seguito ad incidenti durante gli allenamenti, a cose o a personegare, sono senza riserve manifestazioni ed eccezioni a carico del Concessionarioaltri usi di ogni genere nella palestra. A tal fine, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento obbliga a stipulare con un primaria compagnia e/o intossicazione derivante dall’assunzione istituto di assicurazione, per tutta la durata dell’affidamento, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e idonea polizza assicurativa contro infortuni, incendi, scoppi, fulmini, crolli, perdite di acqua, atti vandalici e danni derivanti da parte degli utenti, guasti agli impianti elettrici al fine di cibi contaminati esonerare l’Ente per qualsiasi danno possa capitare a persone o avariaticose, nonché per errata somministrazione tutti i danni di alimenti a soggetti dichiarati allergiciqualunque genere possano verificarsi all’impianto oggetto della presente convenzione. Copia delle polizze e dei successivi rinnovi dovranno essere prontamente trasmesse agli uffici comunali competenti. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato mancato rispetto di tali obblighi, comporterà la risoluzione della Convenzione medesima. c) Del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza; d) degli obblighi e gli oneri relativi in tema della sicurezza nell’utilizzo della palestra polifunzionale nonché il coordinamento delle attività ai sensi del contegno dei propri dipendenti e D.Lgs. 81/2008 in accordo con i RSPP degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsateistituti scolastici.

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Samples: Convenzione Di Affidamento

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione è il solo responsabile, senza riserva ed eccezione alcuna, relativamente alla gestione del servizio in oggettoreso con il proprio personale presso gli immobili locali ed è responsabile dei danni, liberando a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni chechiunque causati, in relazione all’espletamento del servizio o per dell’attività od a cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni . Sono da ritenersi a carico del ConcessionarioConcessionario tutti gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di locali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimentoattrezzature, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità materiali e quant’altro necessario per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergicilo svolgimento dell’attività stessa. Il Concessionario è altresì direttamente responsabile dell’operato verso il Comune e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso degli immobili locati. Il Concessionario è responsabile dell’uso del contegno dei propri dipendenti chiosco e degli eventuali dell’area pertinenziale, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità, presente e futura, in capo al Comune. Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni che da detto a cose e persone, compresi personale o dai mezzi impiegati possano patrimonio comunale, il Concessionario resta l’unico responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale e stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati. Il Concessionario libera, pertanto, il Comune di Campagnano di Roma da ogni e qualsiasi onere e rischio, assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni, diretti o indiretti, che potessero derivare al Concedente dall’uso e dalla gestione del chiosco e dell’area pertinenziale in genere, per azioni od omissioni proprie e/o a dei suoi dipendenti e/o di terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsatenei confronti di terzi che nel periodo di vigenza contrattuale saranno incaricati dallo stesso di determinati servizi connessi all’utilizzo del chiosco e dell’area pertinenziale.

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Samples: Concessione Del Servizio Gestione Del Chiosco Bar E Dell’area Pubblica Di Parco Venturi

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione è il solo responsabile, senza riserva ed eccezione alcuna, relativamente alla gestione del servizio in oggettoreso con il proprio personale presso gli immobili locali ed è responsabile dei danni, liberando a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni chechiunque causati, in relazione all’espletamento del servizio o per dell’attività od a cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni . Sono da ritenersi a carico del ConcessionarioConcessionario tutti gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di locali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimentoattrezzature, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità materiali e quant’altro necessario per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergicilo svolgimento dell’attività stessa. Il Concessionario è altresì direttamente responsabile dell’operato verso il Comune e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso degli immobili locati. Il Concessionario è responsabile dell’uso del contegno dei propri dipendenti chiosco e degli eventuali dell’area pertinenziale, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità, presente e futura, in capo al Comune. Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni che da detto a cose e persone, compresi personale o dai mezzi impiegati possano patrimonio comunale, il Concessionario resta l’unico responsabile nei confronti di xxxxx e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale e stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati. Il Concessionario libera, pertanto, il Comune di Mandello del Lario da ogni e qualsiasi onere e rischio, assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni, diretti o indiretti, che potessero derivare al Concedente dall’uso e dalla gestione del chiosco e dell’area pertinenziale in genere, per azioni od omissioni proprie e/o a dei suoi dipendenti e/o di terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsatenei confronti di terzi che nel periodo di vigenza contrattuale saranno incaricati dallo stesso di determinati servizi connessi all’utilizzo del chiosco e dell’area pertinenziale.

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Samples: Concessione Immobile