RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terzi, al personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, sarà coperta da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; • essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; • avere durata non inferiore a quella del contratto Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; • l’Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; • l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art.19, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; • l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
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Samples: Capitolato Tecnico
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio dei lavori fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terziai lavori, al personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del serviziodelle attività in argomento. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione Responsabile del Contratto Procedimento alla presenza di delegati dell'Appaltatoredell'Appaltatore medesimo; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’Esecuzione Responsabile del Contratto Procedimento provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del serviziodei lavori di manutenzione, sarà coperta saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; • essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; • avere durata non inferiore a quella del contratto Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, cose come puntualmente specificato nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; • l’Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; • l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art.19, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; • l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombentiCapitolato Amministrativo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio dei lavori fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terziai lavori, al personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del serviziodelle attività in argomento. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione Responsabile del Contratto Procedimento alla presenza di delegati dell'Appaltatoredell'Appaltatore medesimo; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’Esecuzione Responsabile del Contratto Procedimento provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del serviziodei lavori di manutenzione, sarà coperta saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo cose come puntualmente specificato nel disciplinare di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; • essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; • avere durata non inferiore a quella del contratto Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; • l’Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; • l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art.19, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; • l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombentigara.
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Samples: Contract for Maintenance and Operation of Thermal and Air Conditioning Systems
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio della fornitura fa interamente carico all'Appaltatore; . In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in questa altri articoli del capitolato speciale d’oneri, sono comprese: - la responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella dell'Università; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile alla fornitura (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito); - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università o al personale presente nelle varie strutture Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del serviziodella fornitura. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione dell’esecuzione del Contratto contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’Esecuzione dell’esecuzione del Contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, sarà coperta da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; • essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; • avere durata non inferiore a quella del contratto Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; • l’Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; • l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art.19, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; • l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
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RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terzi, al personale presente nelle varie strutture dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, il Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione Responsabile della corretta esecuzione del Contratto contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell’Esecuzione Responsabile della corretta esecuzione del Contratto contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture del Committente derivante dalla gestione del servizio, sarà coperta saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: • - prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona; • - essere stipulata ed esibita all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o in caso di consegna anticipata entro la data di avvio del servizio; • - avere durata non inferiore a quella del contratto contratto. Resta tuttavia inteso che: • - tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; • - l’Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; • - l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art.19, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; • - l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto