Common use of Responsabilità - Assicurazioni Clause in Contracts

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Contract for the Availability of Premises for Ticket Office Use With Operator, Contract for the Availability of Premises for Ticket Office Use With Operator

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per tutte le molestie e i danni che eventualmente gli fossero arrecati nel godimento dell'immobile e gli infortuni chedelle aree annesse, nel valersi da fatto doloso o colposo di terzi; tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nelle superfici locate. Il Conduttore s’impegna alla cu- stodia delle facoltà consentite dal presente Contrattoporzioni immobiliari concesse in uso. Il Locatore non assume, potessero derivare a personeinoltre, cose ed impianti per inerziaalcuna responsabilità: -per quanto concerne il possesso, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per da parte del Conduttore, di tutti i quali sia obbligatorequisiti di leg- ge eventualmente previsti, per legge l’esercizio delle proprie attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale; - per danni derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare da quelli causati da difetto di allacciamento degli impianti o per contrattodall’uso degli stessi; -per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell’accedere alle porzio- ni immobiliari locate e/o nel permanere all’interno delle stesse. Il Conduttore, il giorno della immissione in possesso nelle unità immobiliari loca- te, si obbliga a rilasciare al Locatore copia di polizza assicurativa “All Risks” di massimale pari ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) rilasciata da primaria compagnia, a provvederegaranzia di danni da incendio ed eventi speciali arrecati nelle super- fici immobiliari locate, impegnandosi a trasmettere annualmente copia delle quie- tanze dei premi assicurativi dovuti. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL Infine il Conduttore esonera espressamente il Locatore da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile diretti o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione d’altri inquilini confinanti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.cConduttore stesso.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Contratto Di Locazione

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per tutte le molestie e i danni e che eventualmente gli infortuni chefossero arrecati nel godimento dell'unità immobiliare, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contrattoda fatto doloso o colposo di terzi; tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nei locali affittati. Il Conduttore s’impegna alla custodia della porzione immobiliare in uso. Il Locatore non assume, potessero derivare a personeinoltre, cose ed impianti alcuna responsabilità: - per inerziaquanto concerne il possesso, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per da parte del Conduttore, di tutti i quali sia obbligatorequisiti di legge eventualmente previsti, per legge l’esercizio della propria attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale; - per danni derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare da quelli causati da difetto di allacciamento degli impianti o dall’uso degli stessi; - per contrattodanni che possano derivare da qualsivoglia persona nell’accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all’interno delle stesse. Il Conduttore si obbliga a rilasciare al Locatore, entro il …………… 2020, copia di polizza assicurativa “All Risks” di massimale pari ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) rilasciata da primaria compagnia, a provvederegaranzia di danni da incendio ed eventi speciali arrecati nelle superfici immobiliari locate, impegnandosi a trasmettere annualmente copia delle quietanze dei premi assicurativi dovuti. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL Infine il Conduttore esonera espressamente il Locatore da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile diretti o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione d’altri inquilini confinanti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.cConduttore stesso.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Contratto Di Locazione

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per tutte le molestie e i danni che eventualmente gli fossero arrecati nel godimento dell'immobile e gli infortuni chedelle aree annesse, nel valersi da fatto doloso o colposo di terzi; tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nelle superfici locate. Il Conduttore s’impegna alla cu- stodia delle facoltà consentite dal presente Contrattoporzioni immobiliari e delle aree annesse. Il Locatore non assume, potessero derivare a personeinoltre, cose ed impianti per inerziaalcuna responsabilità: -per quanto concerne il possesso, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per da parte del Conduttore, di tutti i quali sia obbligatorequisiti di leg- ge eventualmente previsti, per legge l’esercizio delle proprie attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale; - per danni derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare da quelli causati da difetto di allacciamento degli impianti o per contrattodall’uso degli stessi; -per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell’accedere alle porzio- ni immobiliari locate e/o nel permanere all’interno delle stesse. Il Conduttore, ove non ne sia già provvisto, provvederà a stipulare polizza assicu- rativa rilasciata da primaria compagnia, a provvederegaranzia di danni all’immobile locato e/o ad unità immobiliari attigue. Per tali eventuali Tale polizza dovrà coprire i danni l’IF s’impegnada incendio ed eventi speciali, fin d'oraprevedendo una partita di polizza per danni da incendio per cinque milioni di euro, e per danni provocati a sollevare terzi nell’espletamento dell’attività con massimali non inferiori ad un milione di euro per la sezione RCT e tenere indenne GS RAIL per la sezione RCO, impegnandosi a trasmettere copia di detta polizza assicurativa al momento dell’effettiva consegna delle superfici immobiliari ed annualmente delle quietanze dei premi assicurativi dovuti. Infine il Conduttore esonera espressamente il Loca- tore da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile diretti o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione d’altri inquilini confinanti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata terzi anche se resi possibili o fa- cilitati dall'assenza o inavvertenza del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.cConduttore stesso.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Contratto Di Locazione

Responsabilità - Assicurazioni. L’IFL’OPERATORE, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobileallo Spazio/agli Spazi. In particolare, l’IF l’OPERATORE risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere. Per tali eventuali danni l’IF s’impegnal’OPERATORE s'impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF L’OPERATORE è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile dello spazio/degli Spazi e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile o agli impianti della IF ivi presenti, al/ai DESK dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulareL’OPERATORE dichiara e garantisce di aver attivato una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del Contratto incendio, scoppio, rischio locativo e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le ricorso terzi in base alle seguenti polizze assicurativestipulate con primaria compagnia: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendiodei beni mobili oggetto dell’attività svolta, ubicati nello Spazio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistronegli Spazi in uso, per il costo di ricostruzione un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto. Tale copertura dovrà essere estesa a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di coprire i danni causati allo Spazio/agli Spazi e a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) GS RAIL per un massimale per sinistro non inferiore ad di [TBC] ......... (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]euro ); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -T., che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 20.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.ventimilioni). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF l’OPERATORE potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF L’OPERATORE si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse dello Spazio/degli Spazi. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile dello Spazio/degli Spazi nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF di OPERATORE ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati. Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) dovrà essere convenuto che: 1. non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del Contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di GS RAIL; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 (trenta) giorni, previo avviso a GS RAIL delle motivazioni del provvedimento; 2. dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, i suoi dipendenti e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse; 3. l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL (art. 1916 c.c.).

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Samples: Contract for the Availability of Spaces for Desk Installation

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile L'impresa risponde dei danni cagionati all’Immobiledi qualunque natura alla stessa imputabili, che risultino arrecati dal proprio personale ai beni immobili e mobili dell’Istituto, nonché a terze persone o a cose di terzi, al personale dell’Istituto, o altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed, in difetto, al loro risarcimento, all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte della Istituto sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge. In particolareA tal fine è a carico dell’impresa l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro d’opera per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti dell’impresa o comunque in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dei servizi, l’IF risponde con i seguenti massimali: RCT massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per persona e di € 1.500.000,00 per danni a cose ed animali; RCO € 3.000.000,00 per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro; fermo restando l’intera responsabilità dell’impresa per eventuali ulteriori danni come indicato al precedente paragrafo. Eventuali scoperti o franchigie previste da tale polizza resteranno a totale carico dell’Impresa. La suddetta polizza RCT dovrà contenere la clausola del “Rischio smercio” e dovrà necessariamente prevedere la copertura relativamente alla responsabilità derivante dalla somministrazione di cibi e/o bevande e l’Istituto non dovrà essere escluso dal novero dei terzi. L’impresa dovrà inoltre provvedere alla stipula di apposita polizza Incendio nella quale sia prevista la garanzia Rischio Locativo con un massimale pari ad almeno € 1.250.000,00 per i danni all’immobile, la copertura contro l’incendio delle attrezzature di proprietà dell’Istituto, in nome proprio e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligatoconto di chi spetta, per legge o per contratto, a provvedere. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare un valore pari ad almeno € 1.000.000,00 e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da la garanzia “Ricorso terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad di almeno [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -500.000,00. Le polizze, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contrattodebitamente quietanzate, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAILtrasmesse all’Istituto entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio. Le coperture dovranno essere garantite per l’intero periodo contrattuale e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà quietanze relative alle annualità successive dovranno essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (arttrasmesse all’Istituto alle relative scadenze. 1916 c.c.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF L’impresa potrà produrre copia dell’estensione dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un’appendice alla polizza da cui risulti la copertura dei danni di cui al per il servizio oggetto della presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spaziconcessione. La mancata stipula epolizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri. L’impresa, in caso di danni ai beni di proprietà dell’Istituto, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l’Istituto addebitando all’impresa il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura dei locali mensa/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per bar resteranno a carico dell’impresa qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l’Istituto di risarcire tutti i danni eventualmente arrecatiimperfezioni, rotture e simili, rilevabili dal personale in servizio.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Ristobar Aziendale

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobileagli Spazi. In particolare, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere. Per tali eventuali danni l’IF s’impegnas'impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile degli Spazi e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile alle Emettitrici o agli ad altri impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobiledegli Spazi, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile dell’Emettitrice/delle Emettitrici e dello Spazio/degli Spazi in uso (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, - che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile degli Spazi nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo dell’art. 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Contract for the Availability of Spaces for the Installation of Automatic Ticketing Machines

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobilealo Spazio. In particolare, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere. Per tali eventuali danni l’IF s’impegnas'impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile dello Spazio e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile al DESK o agli ad altri impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobiledello Spazio, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile del/dei Desk e dello Spazio/degli Spazi in uso (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, - che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazidello Spazio. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile dello Spazio nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Contratto Di Concessione d'Uso

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, L’OEA è responsabile dei danni cagionati all’Immobiledanni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione della presente gestione, esonerando pertanto l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa. In particolareLa responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare che l’OEA dovrà stipulare con oneri a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligatoproprio carico, per legge o la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente contratto, a provvederecomprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all’affidamento del servizio, nessuna esclusa né eccettuata. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurativeLa suddetta polizza deve prevedere: a1) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”RCT) per un massimale unico minimo non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per persona; a) una durata non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC])a quella del contratto; b) polizza una clausola di responsabilità civile vincolo a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 2) copertura per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti la Responsabilità Civile verso i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, prestatori di lavoro (RCO) per un massimale unico minimo di € 1.600.000,00 per sinistro e di € 5.000.000 1.000.000,00 - per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAILinclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le Società persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui l’OEA si avvalga) comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all’affidamento del Gruppo Ferrovie dello Stato ed servizio, nessuna esclusa né eccettuata. a) che il MAECI e i dipendenti delle stesse non sono considerati terzi ai fini della stipulanda copertura assicurativa; b) una durata non inferiore a quella del contratto; c) una clausola di vincolo a favore del Ministero degli Affari Esteri e dovrà essere espressamente prevista della Cooperazione Internazionale. L'OEA e la rinuncia al diritto Società (di assicurazioni) rinunciano alla rivalsa nei confronti del MAECI e di GS RAIL tutto il personale dipendente e non. 3) copertura Infortuni a favore dei bambini ospiti dell’Asilo Nido sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate con somme assicurate non inferiori ad € 300.000,00 per il caso morte ed € 300.000,00 per il caso di invalidità permanente. • rimborso spese mediche da infortunio (comprese spese odontoiatriche, lenti e montature occhiali, apparecchi acustici) anche durante le gite; • diaria da ricovero e da gesso/ immobilizzazione Resta tuttavia inteso che: - le polizze, debitamente quietanzate, devono essere trasmesse al MAECI entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere trasmesse al MAECI alle relative scadenze. - i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’assicuratore (artdell’OEA, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’OEA medesimo; - l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’OEA dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. 1916 c.c.)Inoltre, per gli adempimenti prescritti dal presente articolo, ogni responsabilità civile e penale sarà comunque a carico dell’OEA, restando per patto espresso totalmente sollevati il MAECI e tutto il personale dipendente e non. Le spese ed i danni che il MAECI dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell’impresa ed in ogni caso da questa rimborsate. In alternativa alla costituzione alle polizze citate sub a) e b), l’OEA potrà dimostrare di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di possedere una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un’appendice alla polizza da cui risulti la copertura dei danni di cui al per il servizio oggetto del presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spaziaffidamento. La mancata stipula e/o polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati sopra e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri. I documenti di polizza comunque presentati dovranno riportare preciso impegno della Compagnia Assicuratrice a: - comunicare al MAECI ogni variazione che intervenga sulla polizza medesima in merito alle coperture richieste, ivi incluso il mancato rinnovo delle predette polizze e/pagamento del premio da parte del fornitore; si precisa che tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa eventuale disdetta della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.cpolizza; - a comunicare ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Service Agreement

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per tutte le molestie e i danni e che eventualmente gli infortuni chefossero arrecati nel godimento dell'unità immobiliare, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contrattoda fatto doloso o colposo di terzi; tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nei locali affittati. Il Conduttore s’impegna alla custodia della porzione immobiliare in uso. Il Locatore non assume, potessero derivare a personeinoltre, cose ed impianti alcuna responsabilità: - per inerziaquanto concerne il possesso, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per da parte del Conduttore, di tutti i quali sia obbligatorequisiti di legge eventualmente previsti, per legge l’esercizio della propria attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale; - per danni derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare da quelli causati da difetto di allacciamento degli impianti o dall’uso degli stessi; - per contrattodanni che possano derivare da qualsivoglia persona nell’accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all’interno delle stesse. Il Conduttore si obbliga a rilasciare al Locatore, entro il …………… 2019, copia di polizza assicurativa “All Risks” di massimale pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) rilasciata da primaria compagnia, a provvederegaranzia di danni da incendio ed eventi speciali arrecati nelle superfici immobiliari locate, impegnandosi a trasmettere annualmente copia delle quietanze dei premi assicurativi dovuti. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL Infine il Conduttore esonera espressamente il Locatore da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile diretti o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione d’altri inquilini confinanti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.cConduttore stesso.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi. La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dell’Immobile nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

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Samples: Contratto Di Locazione