Responsabilità - Assicurazioni Clausole campione

Responsabilità - Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative: a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Immobile (“rischio locativo”) con massimale per sinistro, per il costo di ricostruzione a nuovo dell’Immobile, non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]) € [TBC] (Euro [TBC]); b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’utilizzo dell’Immobile e/o all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni). Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.). In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo. L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza de...
Responsabilità - Assicurazioni. Il soggetto accreditato effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri, e dovrà adottare, nel corso dell’esecuzione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari, atti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, ivi compresa ASSC, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il soggetto accreditato è responsabile, oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi nell’esecuzione del servizio, esonerando ASSC da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale. L’ente accreditato risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti di ASSC. A tal fine, Il soggetto accreditato si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del presente patto, con primaria compagnia, specifica Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi – compresa ASSC – connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente patto, compresi i rischi per danneggiamenti, provocati da incuria, negligenza, imperizia o imprudenza, agli impianti, alle attrezzature e agli immobili. La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 5.000.000,00 unico per sinistro; R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata. L’esistenza di tale polizza non libera l’ente accreditato dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia: resta fermo pertanto in capo al soggetto accreditato e l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno. La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto accreditato ad ASSC prima della stipula del presente patto.
Responsabilità - Assicurazioni. L’impresa è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto la SISSA da qualsiasi responsabilità connessa. L’impresa deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. L’impresa dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore di tutti i bambini ospiti dell’asilo nido, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, per gli infortuni che gli stessi possano subire nello svolgimento di attività sia nelle sedi che nell’esplicazione di attività promosse dall’asilo nido all’esterno degli edifici, comprese gite, passeggiate, visite guidate, attività fisico motorie ecc. L’impresa, prima dell’inizio del servizio, deve trasmettere alla SISSA copia delle polizza RCT/RCTO e copia della polizza infortuni, emesse secondo quanto previsto dall’art.9 del Capitolato Speciale e con i massimali e le condizioni ivi previsti. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse alla SISSA alle relative scadenze.
Responsabilità - Assicurazioni. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero all’A.C. o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della D.A. La D.A. si impegna pertanto a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’A.C. debba essere considerata “terzi” a tutti gli effetti. La polizza assicurativa dovrà prevedere inoltre la copertura dei rischi derivanti da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio di ristorazione ospedaliera nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a €uro. 5.000.000,00 (cinque milioni), unico, per ogni anno assicurativo. L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della D.A. durante l’esecuzione del servizio, convenendo a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’A.C. al momento della stipula del contratto. In mancanza della consegna della polizza di cui al presente articolo, l’impresa decadrà dall’aggiudicazione.
Responsabilità - Assicurazioni. 1. L'Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamento in materia di appalti, diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della riservatezza, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari e comunque della vigente normativa, anche regolamentare, che disciplina l’esecuzione degli appalti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 2. L'Affidatario ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza degli obblighi di cui sopra. 3. L’Appaltante dovrà restare estraneo e sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dall’Aggiudicatario con terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l’esercizio dell’attività, sia che attengano a supporti con gli utenti. 4. L'Affidatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, opere e patrimonio, materiali e automezzi che risultassero causati dal proprio personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e dal non corretto espletamento dei servizi assegnati. 5. In ogni caso, l’Affidatario dovrà provvedere tempestivamente e comunque sollevando la Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni causati a persone e a cose, a libri, documenti, automezzi, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 6. Nel caso di accertamento di responsabilità a carico dell'Affidatario o di personale ad esso afferente, per danni e/o furti al patrimonio delle biblioteche e degli archivi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatta salva ogni altra attività di rivalsa ed azione nelle apposite sedi. 7. L'Affidatario è tenuto a stipulare idonee coperture assicurative a garanzia delle attività da svolgere nell’ambito delle biblioteche e degli archivi come di seguito evidenziate: • Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera che assicuri i rischi della conduzione dei locali e dell’attività svolta, anche verso terzi, con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e con massimale dedicato al Comune di Firenze per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 ( Tre milioni) con le seguent...
Responsabilità - Assicurazioni. L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura, che fossero arrecati a persone e/o cose prodotti in conseguenza dell’espletamento del servizio appaltato. L’appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla ripartizione e/o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato da un rappresentante del Comune di Savigliano in contradditorio con il rappresentante dell’appaltatore. Nel caso di procedimenti di terzi per danni subiti, l’impresa aggiudicataria si impegna ad intervenire in giudizio, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità. A tal fine l’appaltatore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per tutta la durata dell’appalto ed a consegnarne copia al Comune prima della sottoscrizione del contratto o comunque entro la data di inizio del servizio se antecedente.
Responsabilità - Assicurazioni. La ditta è responsabile, in via esclusiva ed a tutti gli effetti, per le eventuali tossinfezioni causate dal consumo di cibi distribuiti nell’ambito del servizio regolato dal presente CSA. Ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, che dovessero derivare per qualsiasi causa, connessa e/o conseguente all’espletamento del servizio, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della ditta, la quale, a garanzia e copertura del relativo rischio, dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza assicurativa RCT con un massimale, di € 516.436,90 con espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione stessa. La polizza assicurativa dovrà garantire la copertura dei rischi connessi al servizio ristorazione nei confronti degli utenti del servizio per ogni danno commesso che ne potesse derivare, anche se non mensionato specificamente. Copia di detta polizza, autocertificata e conforme all’originale, dovrà essere consegnata all’Amministrazione comunale in sede di contratto.
Responsabilità - Assicurazioni. L’aggiudicatario ha stipulato idonea copertura assicurativa: UnipolSai Assicurazione Furto n° polizza 152701406/3 emessa in data 05/03/2021, UnipolSai Incendio n° polizza 120916496/4 emessa in data 04/03/2021, UnipolSai Responsabilità civile rischi diversi n° polizza 120917520/4 a garanzia delle attività da svolgere nell’ambito delle biblioteche e degli archivi per il periodo dal 26/01/2021 fino al 30/09/2021, agli stessi patti, prezzi ed alle stesse condizioni della Determinazione Dirigenziale n° 2020/4782. Tali polizze, i cui massimali sono dedicati in via esclusiva all’affidamento dei servizi bibliotecari ed archivistici del Comune di Firenze, garantiscono la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le eventuali malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché la responsabilità civile verso i terzi, che sono a suo totale carico, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’amministrazione medesima e di ogni indennizzo. Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale della gestione per qualsiasi causa imputabile all’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio.
Responsabilità - Assicurazioni. 5.1 L’Associazione solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Co- mune per fatti avvenuti nei locali comunali concessi in comodato du- rante il periodo della concessione. L’Associazione solleva altresì il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o co- se, di soci e/o terzi, in dipendenza dell’uso dei locali concessi in co- modato nel periodo di vigenza della concessione. 5.2 Il Comune è già in possesso di polizza RCT relativa agli immobili di sua proprietà, mentre l’Associazione dovrà stipulare apposita po- lizza a copertura dei rischi connessi alla propria attività. 5.3 Si da atto che la polizza RCA sottoscritta dall’Amministrazione Comunale consente l’eventuale utilizzo degli automezzi e delle at- trezzature di proprietà dell’Ente anche ai volontari in occasioni di si- tuazione di allarme o pre-allarme, in virtù della presente Convenzio- ne. 5.4 L’inottemperanza di una o entrambe le parti a quanto disposto nel precedente comma, entro il termine di giorni 60 dalla sottoscri- zione della presente convenzione, è da intendersi quale clausola ri- solutiva espressa della stessa.
Responsabilità - Assicurazioni. L’ aggiudicatario dovrà produrre una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Ed un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente contratto.