Responsabilità – Assicurazioni Clausole campione

Responsabilità – Assicurazioni. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, prima della sottoscrizione dello stesso, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00.= € senza limite per persona o cose. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso l’ufficio tecnico. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all’Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.
Responsabilità – Assicurazioni. L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere. Per tali eventuali danni l’IF s’impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi. L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti. GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi all’Immobile o agli impianti della IF ivi presenti, dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi. L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative:
Responsabilità – Assicurazioni. 1. L'Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamento in materia di appalti, diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della riservatezza, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari e comunque della vigente normativa, anche regolamentare, che disciplina l’esecuzione degli appalti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Responsabilità – Assicurazioni. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero all’A.C. o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della D.A. La D.A. si impegna pertanto a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’A.C. debba essere considerata “terzi” a tutti gli effetti. La polizza assicurativa dovrà prevedere inoltre la copertura dei rischi derivanti da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio di ristorazione ospedaliera nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a €uro. 5.000.000,00 (cinque milioni), unico, per ogni anno assicurativo. L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della D.A. durante l’esecuzione del servizio, convenendo a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’A.C. al momento della stipula del contratto. In mancanza della consegna della polizza di cui al presente articolo, l’impresa decadrà dall’aggiudicazione.
Responsabilità – Assicurazioni. L’ aggiudicatario dovrà produrre una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Ed un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente contratto.
Responsabilità – Assicurazioni. La ditta è responsabile, in via esclusiva ed a tutti gli effetti, per le eventuali tossinfezioni causate dal consumo di cibi distribuiti nell’ambito del servizio regolato dal presente CSA. Ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, che dovessero derivare per qualsiasi causa, connessa e/o conseguente all’espletamento del servizio, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della ditta, la quale, a garanzia e copertura del relativo rischio, dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza assicurativa RCT con un massimale, di € 516.436,90 con espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione stessa. La polizza assicurativa dovrà garantire la copertura dei rischi connessi al servizio ristorazione nei confronti degli utenti del servizio per ogni danno commesso che ne potesse derivare, anche se non mensionato specificamente. Copia di detta polizza, autocertificata e conforme all’originale, dovrà essere consegnata all’Amministrazione comunale in sede di contratto.
Responsabilità – Assicurazioni. L’aggiudicatario ha stipulato idonea copertura assicurativa: UnipolSai Assicurazione Furto n° polizza 152701406/3 emessa in data 05/03/2021, UnipolSai Incendio n° polizza 120916496/4 emessa in data 04/03/2021, UnipolSai Responsabilità civile rischi diversi n° polizza 120917520/4 a garanzia delle attività da svolgere nell’ambito delle biblioteche e degli archivi per il periodo dal 26/01/2021 fino al 30/09/2021, agli stessi patti, prezzi ed alle stesse condizioni della Determinazione Dirigenziale n° 2020/4782. Tali polizze, i cui massimali sono dedicati in via esclusiva all’affidamento dei servizi bibliotecari ed archivistici del Comune di Firenze, garantiscono la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le eventuali malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché la responsabilità civile verso i terzi, che sono a suo totale carico, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’amministrazione medesima e di ogni indennizzo. Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale della gestione per qualsiasi causa imputabile all’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio.
Responsabilità – Assicurazioni. 5.1 L’Associazione solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Co- mune per fatti avvenuti nei locali comunali concessi in comodato du- rante il periodo della concessione. L’Associazione solleva altresì il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o co- se, di soci e/o terzi, in dipendenza dell’uso dei locali concessi in co- modato nel periodo di vigenza della concessione.
Responsabilità – Assicurazioni. L’impresa è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto la SISSA da qualsiasi responsabilità connessa. L’impresa deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. L’impresa dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore di tutti i bambini ospiti dell’asilo nido, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, per gli infortuni che gli stessi possano subire nello svolgimento di attività sia nelle sedi che nell’esplicazione di attività promosse dall’asilo nido all’esterno degli edifici, comprese gite, passeggiate, visite guidate, attività fisico motorie ecc. L’impresa, prima dell’inizio del servizio, deve trasmettere alla SISSA copia delle polizza RCT/RCTO e copia della polizza infortuni, emesse secondo quanto previsto dall’art.9 del Capitolato Speciale e con i massimali e le condizioni ivi previsti. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse alla SISSA alle relative scadenze.
Responsabilità – Assicurazioni. L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura, che fossero arrecati a persone e/o cose prodotti in conseguenza dell’espletamento del servizio appaltato. L’appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla ripartizione e/o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato da un rappresentante del Comune di Savigliano in contradditorio con il rappresentante dell’appaltatore. Nel caso di procedimenti di terzi per danni subiti, l’impresa aggiudicataria si impegna ad intervenire in giudizio, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità. A tal fine l’appaltatore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa, per tutta la durata dell’appalto ed a consegnarne copia al Comune prima della sottoscrizione del contratto o comunque entro la data di inizio del servizio se antecedente.