Servizio mensa a) Il servizio mensa comprensivo di colazione, pranzo, merenda, cena e bevande dovrà essere effettuato seguendo un piano analitico di tabelle dietetiche, approvate dall’Azienda Sanitaria Locale di competenza per veicolati né precotti. anno solare e per ospite (diete speciali); i pasti non saranno né
b) Il trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche e alimentari delle persone ospitate, il vitto dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad eccezione di quelli surgelati se previsti tali, e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di preparazione.
c) Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti alla produzione-preparazione, conservazione e distribuzione dei pasti da somministrare, dovrà inoltre adottare e applicare un sistema di autocontrollo secondo il metodo HACCP (D.lgs. 26.05.1997, n. 155) e tenerlo a disposizione per le eventuali verifiche della ASL competente, nonché individuare, applicare, mantenere aggiornate adeguate procedure di sicurezza degli alimenti a tutto il personale operante nella mensa o comunque coinvolto nella preparazione/somministrazione dei pasti.
d) Il menù settimanale, completo di grammatura, sarà reso noto agli ospiti mediante affissione, e al fine di poter effettuare controlli sia da parte del Comune che della ASL.
e) Gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti dovranno essere preferibilmente: di stagione (frutta e verdura), non surgelati, alimenti locali, quali prodotti caseari e di preparazioni a base di carne, prodotti possibilmente a filiera corta (cioè l’impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano ridotto al minimo i passaggi commerciali tra produttori e consumatori), produzioni biologiche e a denominazione di origine (formaggi, carni di bovini allevati a pascolo, salumi e insaccati di filiera, olio). Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull’etichetta l’indicazione “contiene OGM”. Deve essere garantito il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di “Green Economy”e criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.lgs 50/2016.
f) Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto. Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia e devono essere assicurati senza costi aggiuntivi a carico dell’utente.
g) Nei giorni di festa verrà ...
Servizio mensa. 1. Gli Enti, tenuto conto della distribuzione dell’orario di lavoro, istituiscono, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali, un servizio mensa, di norma attraverso l’adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o anche mediante convenzione con terzi o servizio diretto.
2. Il servizio mensa, comunque costituito, è fruibile dai dipendenti che prestano attività lavorativa superiore alle sei ore e che copra la fascia oraria compresa tra le ore 12 e le ore15 e/o tra le ore 19 e le ore 22.
3. Il tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell’orario di servizio.
4. In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto in misura non superiore ad 1/3.
5. Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro, e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti su altri istituti retributivi contrattuali.
6. Il valore del buono pasto è fissato nella misura del corrispettivo fiscalmente esente.
Servizio mensa. Il servizio mensa consiste nella preparazione dei pasti giornalieri (colazione, pranzo, merenda e cena), in tutti i giorni della settimana, per gli ospiti del Centro Anziani. Il menù giornaliero dovrà prevedere la possibilità di scelta per l’ospite tra almeno n. 2 primi, n. 2 secondi, n. 2 contorni sia per il pranzo che per la cena. I cibi, qualora necessario, dovranno essere frullati. Sono a carico della Ditta appaltatrice le spese per l’acquisto dei prodotti alimentari, delle stoviglie, dei piatti ecc., le spese per la retribuzione del personale impiegato ed ogni altro onere, anche se qui non specificato, per dare un servizio mensa completo e finito, quali stoccaggio rifiuti, pulizia cucina, stoviglie ed attrezzature ecc.. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio nell’osservanza del menù tipo che la stessa dovrà indicare nel progetto di gestione di detto servizio, salve le modifiche da apportare con riferimento alle effettive esigenze di dieta di ciascun anziano a seguito di prescrizione del medico competente. Il menù tipo potrà variare in accordo con la Direzione dell’Ente. La Ditta appaltatrice potrà espletare il servizio mediante l’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature in dotazione al Centro Anziani di proprietà dell’Ente. La Ditta appaltatrice potrà utilizzare per il servizio mensa macchinari ed attrezzature forniti direttamente dalla stessa, con il consenso dell’Ente. In tale ipotesi la manutenzione di quanto fornito direttamente resta a carico della Ditta appaltatrice. La Ditta appaltatrice è obbligata al rispetto della normativa vigente in materia di preparazione pasti, ed in particolare del D.Lgs 06.11.2007, n. 193. La Ditta appaltatrice è tenuta a redigere ed a rispettare il Piano di Autocontrollo secondo il sistema HACCP previsto dalla suddetta normativa; detto Piano dovrà essere conservato presso la cucina del Centro Anziani. Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
Servizio mensa. Per le mense e le convenzioni ad esse riconducibili si fa riferimento alle regolamentazioni esistenti a livello di singole Aziende.
Servizio mensa. La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità e con il contributo a carico del prestatore di lavoro previsti per il personale dipendente. Il prestatore di lavoro, se interessato, potrà usufruire della mensa aziendale, al di fuori dell’orario di servizio e solo per i giorni in cui è impegnato con turni di lavoro.
Servizio mensa. Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, l'amministrazione regionale istituisce, ove necessairo e possibile, mense di servizio secondo le modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi articolati. Comunque per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario diservizio. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale,qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. Nelle more della definizione degli accordi richiamati, il servizio può essere affidato al CRA-LRegione Sardegna.
Servizio mensa. Il secondo comma dell’art. 86 del CCRL 2001 è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto il valore del buono mensa di cui all’art. 86 del CCRL del 15.05.01 è rideteminato in euro 8,54 in riferimento al biennio 2002-2003 e in euro 9,30 in riferimento al biennio 2004-2005.
1. L’Amministrazione e gli Enti assicurano il servizio mensa previsto dalla preesistente normativa, esclusivamente per il personale impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario turnato, tramite consegna, unitamente alla busta paga, di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Il valore del buono resta confermato in lire 16.000.
2. (modificato da CCRL 2006/2009 dell’8 ottobre 2008) - Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nel numero di 100 per dipendente.
3. Al personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e negli Enti ove siano operative mense aziendali, viene assicurata la parità di trattamento con le medesime modalità di utilizzo dei buoni pasto. Per il personale addetto alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti, in considerazione del disagio comportato dalla necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro, il servizio è assicurato per tutti i giorni lavorativi.
4. In presenza di particolari articolazioni dell’orario di lavoro, la definizione dell’istituto è demandata alla contrattazione integrativa.
Servizio mensa. 1) oltre a quanto disciplinato dal CCNL hanno diritto al servizio di mensa con le seguenti modalità:
a) I lavoratori che effettuano prestazioni in caso d'emergenza neve, protezione civile, servizio elettorale o altri eventi eccezionali (incidenti, etc…) anche senza interruzione tra il normale orario di lavoro e la prestazione straordinaria;
b) I lavoratori reperibili che a causa di un'eventuale chiamata siano presenti in servizio all'orario dei pasti (12.00/14.00) e che vi rimangano per almeno quattro ore continuate;
2) l diritto alla mensa ai dipendenti è garantito con le seguenti modalità:
a) Con il pasto direttamente erogato dall'Amministrazione nelle mense comunali o in locali idonei. In tali ipotesi il costo a carico del lavoratore sarà pari ad 1/3 del costo di produzione del pasto effettuata dall'Amministrazione stessa.
b) Con la consegna di Buoni pasto ai dipendenti, spendibile negli esercizi convenzionati dall’Amministrazione e il cui valore è pari ad un terzo del costo unitario della convenzione più conveniente stipulata con gli esercizi di ristorazione stessi. Il costo a carico dell’amministrazione sarà pari a 2/3 del costo unitario della convenzione più conveniente stipulata con gli esercizi di ristorazione stessi
Servizio mensa. 1. L’Amministrazione e gli Enti assicurano il servizio mensa previsto dalla preesistente normativa, esclusivamente per il personale impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario turnato, tramite consegna, unitamente alla busta paga, di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Il valore del buono resta confermato in lire 16.000.
2. Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura di due per settimana, per un totale di 100; essi vengono utilizzati nel numero massimo di 10 al mese, in relazione al servizio prestato.
3. Al personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e negli Enti ove siano operative mense aziendali, viene assicurata la parità di trattamento con le medesime modalità di utilizzo dei buoni pasto. Per il personale addetto alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti, in considerazione del disagio comportato dalla necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro, il servizio è assicurato per tutti i giorni lavorativi.
4. In presenza di particolari articolazioni dell’orario di lavoro, la definizione dell’istituto è demandata alla contrattazione integrativa.
Servizio mensa mancato rispetto delle disposizioni relative alla certificazione HACCP