Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa. 4) Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18. 5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Odf, Convenzione Per l'Acquisto Di Carta E Cancelleria
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) . Con la stipula della Convenzionedel Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) . Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, l’AO Moscati dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) . Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di deve essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessadel Contratto.
4) . Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornituradel Contrato, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. l’AO Moscati e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo il Contratto si risolverà di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18diritto.
5) . Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. L’Appaltatore, deve essere in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso l’Amministrazione appaltante, i suoi dipendenti , i propri addetti e verso i terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro ed anno. La garanzia dovrà comprendere:
a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all’esecuzione della fornitura;
b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone (anche il danno biologico) o cose;
c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionale, ecc.;
7. L’appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza per Responsabilità civile prodotti per i danni corporali e materiali a terzi e diretti causati a terzi da difetto del prodotto (ricambi e apparecchiature sostitutive) per i quali l’aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore. Condizioni e limiti richiesti: - Massimale unico minimo Euro 6.000.000,00 per evento/anno - Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell’Amministrazione, ai subappaltatori e ai loro dipendenti La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli: - Produttore - Fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio. In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta. L’Amministrazione può chiedere l’esibizione delle polizze in ogni momento
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Samples: Fornitura Di Apparecchiature E Servizi, Fornitura Del Sistema Informativo Di Laboratorio Analisi E Di Anatomia Patologica
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzionedell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzal’INVALSI, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti degli incarichi di Fornitura. La predetta durata della copertura assicurativa dovrà richiesta deve essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità almeno pari a tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura e comunque sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessaFornitura.
4) Infatti Infatti, resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti degli incarichi di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. l’INVALSI e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione l’Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto incarico di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 1816.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Organizzazione Eventi
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzione, il Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, la Provincia di Brescia per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti del presente Contratto di Fornitura. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto di Fornitura e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti del Contratto di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.
4) Infatti resta del contratto stesso. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti del contratto di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. ela Provincia di Brescia, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto il contratto di Fornitura si risolveranno risolverà di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Fornitura Di Vestiario E Calzature
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. la PROVINCIA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.
4) Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. la PROVINCIA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Di Cloruro Di Sodio E Conglomerato Bituminoso
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) . Con la stipula della Convenzionedel Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) . Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni ContraentiXxxx e gli Enti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) . Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e che tale copertura sarà garantita per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti del Contratto.
4. Qualora il Fornitore non possegga detta copertura o non sia in grado di Fornituraprovarla in qualsiasi momento, il presente Contratto potrà essere risolto senza altra motivazione.
5. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate con senza soluzione di continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.
4) Infatti resta inteso che l’esistenza edel Contratto. In particolare, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia ha l’obbligo di consegnare a Aria le polizze successive a quelle fornite ai fini della stipula del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall’inizio del periodo di copertura. Pertanto, in grado caso di provare mancata consegna delle polizze nel termine stabilito, ovvero in qualsiasi momento la caso di mancata copertura assicurativa come sopra richiesta anche di cui si trattaun solo giorno della durata contrattuale, la Convenzione ed ogni singolo il presente Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18potrà essere risolto da Xxxx.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore . L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Ente e/o di beni cagionati dall’esecuzione terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stessoad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente punto, all’Appaltatore è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d’opera (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) Il Fornitore si obbliga per sinistro, con validità a manlevare decorrere dalla data di stipula del contratto e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraentifino alla sua scadenza, per quanto restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattualicui l’Impresa risponderà comunque nel suo valore complessivo.
3) Anche a tal fine. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e di cui al comma precedente, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di polizza/e RC, già attivata/e, integrate e/o modificate affinché si espliciti che la/le polizza/e in questione copra/no anche il Fornitore dichiara servizio previsto dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile sinistri e che i massimali per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata della Convenzione e dei Contratti dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di Fornitura. La predetta stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessatutti i rischi di cui al suddetto punto 1.
4) Infatti resta inteso che l’esistenza . La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, quindiai sensi delle leggi vigenti, la validità ed efficacia della all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
5. L’Appaltatore potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale (eventualmente oscurato per le Amministrazioni Contraenti parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l’esistenza della stessa e per ARCA S.pdelle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.A. e, pertanto
6. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora il Fornitore sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione.
7. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 2 e 3, il contratto di appalto si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno risolverà di diritto ai sensi con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del precedente Articolo 18maggior danno subito.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore . L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto dell’Ente e/o di beni cagionati dall’esecuzione terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stessoad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, all’appaltatore è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d’opera (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) Il Fornitore si obbliga per sinistro, con validità a manlevare decorrere dalla data di stipula del contratto e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraentifino alla sua scadenza, per quanto restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattualicui l’Impresa risponderà comunque nel suo valore complessivo.
3) Anche a tal fine. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e di cui al comma precedente, il Fornitore dichiara di essere in possesso l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una adeguata copertura assicurativa a garanzia polizza/e RC, già attivata/e, integrate e/o modificate affinché si espliciti che la/le polizza/e in questione coprano anche il servizio previsto dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di responsabilità civile sinistri e che i massimali per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata della Convenzione e dei Contratti dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di Fornitura. La predetta stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessatutti i rischi di cui al suddetto comma 1.
4) Infatti resta inteso che l’esistenza . La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, quindiai sensi delle leggi vigenti, la validità ed efficacia della all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
5. L’appaltatore potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale (eventualmente oscurato per le Amministrazioni Contraenti parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l’esistenza della stessa e per ARCA S.pdelle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.A. e, pertanto
6. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora il Fornitore sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione.
7. Qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contratto di appalto si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno risolverà di diritto ai sensi con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del precedente Articolo 18maggior danno subito.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Servizio Di Vigilanza
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzionedell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzal’INVALSI, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti degli incarichi di Fornitura. La predetta durata della copertura assicurativa dovrà richiesta deve essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità almeno pari a tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura e comunque sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessaFornitura.
4) Infatti Infatti, resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti degli incarichi di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. l’INVALSI e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione l’Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto incarico di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 1819.
5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Di Cancelleria
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) . Con la stipula della Convenzionedel Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) . Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, l’AO Moscati dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3) . Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di deve essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessadel Contratto.
4) . Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornituradel Contrato, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. l’AO Moscati e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo il Contratto si risolverà di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18diritto.
5) . Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. L’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il Fornitore dovrà: ▪ produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle “condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell’Allegato 5 al presente contratto; ovvero (in via alternativa) ▪ produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell’Allegato 5 - Condizioni di assicurazione al presente contratto; La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 5 al contratto si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza. Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell’Allegato 5, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione. Si rammenta che, in ogni caso, valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall’Allegato 6 con particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto a Azienda Ospedaliera di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell’Allegato 5, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia. Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Ospedaliera delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori. Nel caso in cui la gara si compone di più lotti: In caso di aggiudicazione di più lotti, l’Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un’unica polizza, corredata da distinte appendici ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell’Allegato 5.
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