Responsabilità civile personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Rappresentante dell’Ente, di ciascun dipendente dell’Assicurato nonché di tutti i soggetti compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, volontari etc, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: • alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; • agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e del D.lgt. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 ess.mm.ii. in qualità: -di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", - di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile
Responsabilità civile personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale Responsabilità Civile Personale del Rappresentante dell’EnteSindaco, del Segretario Comunale/Generale, dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei dirigenti e comunque degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente dell’Assicurato nonché di tutti i soggetti compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, volontari etce/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: • :
a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; • ;
b) agli altri dipendenti dell’Assicuratodel Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. DPR 30 Giugno 1965, n. 1124 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D.lgtD. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. S’intende altresì compresa R.C.O./I. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i. La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all’interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità civile personale della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 ess.mm.ii. in qualità: -di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", - di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”progressivo adeguamento alle normative vigenti.
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Samples: Insurance Agreement
Responsabilità civile personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale Responsabilità Civile Personale del Legale Rappresentante dell’Entedell’Istituto, degli Amministratori, dei Dirigenti nonché di ciascun dipendente dell’Assicurato nonché di tutti i soggetti compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, volontari etce/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: • :
a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; • ;
b) agli altri dipendenti dell’Assicuratodel Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. DPR 30 Giugno 1965, n. 1124 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D.lgtD. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. S’intende altresì compresa R.C.O./I. Si precisa che tale garanzia comprende anche la responsabilità civile personale R.C. Personale derivante a loro incombente coloro che rivestono la funzione di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente ed in genere Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del DlgsD. Lgs. 81/2008 ess.mm.ii(ex 626/94) e s.m.i. in qualità: -di "responsabile La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all’interno ed esterno, compresa, se del servizio caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di protezione e prevenzione per la sicurezza", - di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Responsabilità civile personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Rappresentante dell’EnteResponsabilità Civile Personale degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente dell’Assicurato nonché di tutti i soggetti compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, volontari etce/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: • :
a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; • ;
b) agli altri dipendenti dell’Assicuratodel Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. DPR 30 Giugno 1965, n. 1124 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D.lgtD. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. S’intende altresì compresa R.C.O./I. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i. La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all’interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità civile personale della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 ess.mm.ii. in qualità: -di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", - di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”progressivo adeguamento alle normative vigenti.
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Samples: Insurance Agreement