Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola, Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola, Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente XxxxxxCodice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro a Tempo Indeterminato, Individual Employment Contract, Contratto Di Prestazione d'Opera Professionale
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
43. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficiod‟ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito all‟esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità dell‟entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità e all‟entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenzadell‟amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4articoli: • art. 4 del presente Xxxxxx, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle di altre utilità e l'immediata l‟immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività un‟attività tipici dell'ufficio, dell‟ufficio; • art. 5, comma 2, 14; • art. 154, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 65, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 1314, comma 910, primo periodo.
3. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxxcodice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano Piano di prevenzione Prevenzione della corruzioneCorruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, ; essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenzadell'Azienda USL.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che espulsive; queste ultime possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli:
a) art. 4, . qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;
b) art. 5 comma 3, 5qualora si verifichino casi di costrizione o pressione verso altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggio prospettando svantaggi di carriera;
c) art. 15 comma 2, 14primo periodo, divieto a contrarre con imprese con le quali abbia stipulato i contratti a titolo privato ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
d) recidiva negli illeciti di cui agli artt. 4 comma 6 ed art.6 comma 3, esclusi i conflitti meramente potenziali ed art.14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli .
4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
35. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti legge e dai contratti collettivi.
46. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento da Regolamenti Aziendali o dai contratti collettivi.
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Samples: Codice Disciplinare
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente XxxxxxCodice, nonché e dei doveri e degli obblighi previsti dal piano Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendentedipendente comunale, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed e all'entità del pregiudizio, anche morale, pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenzacomunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.
3. Le sanzioni espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei seguenti casi, da valutare in relazione alla gravità, di :
a. quando vi sia stata violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, all’art. 4 del presente codice qualora concorrano concorra la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficiodell'ufficio di appartenenza del dipendente comunale;
b. quando il dipendente comunale abbia costretto altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni esercitando pressioni a tale fine, 5promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;
c. quando il dipendente comunale abbia concluso, comma 2per conto dell'amministrazione, 14contratti di appalto, comma 2fornitura, primo periodoservizio, valutata finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del primo periodocodice civile;
4. La disposizione Le sanzioni di cui al secondo periodo precedente comma 3 si applica applicano altresì nei casi di recidiva negli illeciti dei seguenti illeciti:
a. il dipendente comunale abbia accettato incarichi di cui agli articoli 4collaborazione da soggetti privati che abbiano, comma 6o abbiano avuto nel biennio precedente, 6un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del dipendente medesimo;
b. il dipendente comunale abbia preso decisioni o svolto attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, comma 2del coniuge, esclusi i conflitti meramente potenzialidi conviventi, di parenti e 13affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, comma 9anche non patrimoniali, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri come quelli derivanti dall'intento di individuazione voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
c. il dirigente comunale che, nei limiti delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codicesue possibilità e avendone avuta preventiva conoscenza non abbia evitato che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici siano state diffuse.
35. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
46. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti comunali previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendentee dirigenziale, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenzadell'Azienda. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla leggeLegge, dal Codice generale, dai regolamenti e dai contratti collettivicollettivi delle Aree Dirigenziali e del Comparto, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3espulsive. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i nei casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. Dell’accertamento delle responsabilità disciplinari conseguenti alla violazione del Codice si tiene conto nell’ambito delle valutazioni sulle prestazioni dei dipendenti anche ai fini delle progressioni economiche e della retribuzione incentivante e di risultato sulla base dei rispettivi atti aziendali in materia. Nel caso di violazione del presente Codice da parte del personale universitario integrato in assistenza e dei Medici in formazione specialistica, resta ferma la potestà disciplinare in capo all’Università. Si rinvia alle norme ed agli accordi vigenti. Nel caso di violazioni poste in essere da titolari di incarichi e contratti di cui all’art. 2, l’Azienda può disporre la risoluzione del contratto o la decadenza dal rapporto secondo quanto previsto nei rispettivi atti.
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Samples: Contract for Maintenance Services
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficiod’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenzadell’Azienda. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai ai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli all’articolo 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività un’attività tipici dell'ufficiodell’ufficio, dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodoperiodo del presente comma. La disposizione di cui al secondo periodo del presente comma si applica altresì nei casi di recidiva negli egli illeciti di cui agli articoli all’articolo 4, comma 6, all’articolo 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e all’articolo 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
5. Con riferimento al precedente comma 2, primo periodo, la determinazione di tipo ed entità della sanzione è valutata, in ogni singolo caso, tenendo anche in considerazione con particolare riguardo: − alle aree a rischio e i processi individuati nel Piano Triennale aziendale per la Prevenzione della Corruzione; − agli obblighi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; − all’attività di gestione delle liste d’attesa; − agli atti contrari alle disposizioni in materia di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria; − ai rapporti, a qualsiasi titolo, con le società farmaceutiche e produttrici di dispositivi medici; − all’attività di reclutamento del personale.
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Samples: Regolamento Disciplinare
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx Xxxxxx, dal Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 nonché dalle disposizioni contenute nei Piani di Prevenzione della Corruzione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficiod’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano Piano di prevenzione Prevenzione della corruzioneCorruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendentedipendente pubblico, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché in ordine alla misurazione e valutazione della performance ai fini della rilevazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio .
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabiledell’entità delle sanzioni applicabili, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone che ne deriva al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenzaDiSCo. Le sanzioni applicabili sono esclusivamente quelle previste dalla legge, dai regolamenti contrattazione collettiva del Comparto Regioni e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli Autonomie Locali nonché dagli articoli 4, qualora concorrano la non modicità 55-bis e seguenti del valore del regalo o delle altre utilità D.lgs. n. 165/2001 e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codices.m.i.
3. Resta ferma La grave o reiterata violazione, accertata in esito al procedimento disciplinare esclude la comminazione corresponsione di qualsiasi forma di premialità a favore del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettividipendente nell’anno in cui è stata accertata la violazione. È fatto salvo il recupero delle somme o delle utilità conseguite a seguito della accertata violazione.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi Con riferimento alle stesse violazioni, e fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia, è parimenti esclusa qualsiasi forma di premialità nell’anno in cui è stata accertata la violazione per i dipendenti nei confronti dei quali è stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato, sia in sede penale che contabile, ovvero nei casi in cui vi sia stata applicazione della pena su richiesta delle parti. È fatto salvo il recupero delle somme o delle utilità conseguite a seguito della accertata violazione.
5. Le violazioni poste in essere dai consulenti e/o collaboratori esterni sono sanzionate, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare leggi che regolano la materia, con la risoluzione del contratto o con il risarcimento del danno, in forza delle clausole appositamente inserite all’interno dei pubblici dipendenti previsti da norme di leggecontratti stessi ai sensi dell’articolo 2, di regolamento o dai contratti collettivicomma 3, del Codice generale e dell’articolo 3, comma 4, del presente Codice.
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Samples: Codice Di Comportamento
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Nazionale e dal presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano triennale di prevenzione Prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é fonte di Corruzione dell’Ateneo integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio e determina responsabilità disciplinare accertata all'esito all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto previsto dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ove applicabili.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al che ne può derivare per il decoro o al e il prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla leggedell’Ateneo, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5contenute all’art. 16, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione Codice di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3Comportamento Nazionale. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla leggedal comma 1, lettere a), d), e) ed f), dell’art. 55 quater del D.lgs. 165/2001, dai regolamenti e dai contratti collettivicollettivi vigenti.
3. La violazione degli obblighi predetti può dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile del dipendente.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, legge e di regolamento o dai contratti collettiviContratti Collettivi.
5. Le violazioni delle norme contenute nel presente Xxxxxx, applicabili, in quanto principi generali di comportamento, al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (professori e ricercatori), e le relative sanzioni sono valutate sul piano disciplinare secondo l’ordinamento cui è sottoposto il predetto personale, come previsto dall’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Samples: Codice Di Comportamento
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in e-mail: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx – uffici: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Regolamento Disciplinare Aziendale
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 23, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 67, 6, comma 23, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 910, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficiod’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano Salvo i casi di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é le violazioni al presente Codice nonché dei doveri e degli obblighi del piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. La violazione delle previsioni del presente Codice costituisce inadempimento contrattuale e, nel caso di dipendenti, anche violazione disciplinare, con conseguente applicazione di sanzioni, come indicato al titolo VI dell’allegato A) al RD 148/1931, e delle previsioni di cui al contratto collettivo di lavoro applicabile, nonché risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tali comportamenti. L’inosservanza da parte dei dipendenti delle società delle disposizioni contenute nel presente Codice, può dar luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto sia dalla legge che dalla sezione disciplinare prevista nel contratto collettivo nazionale del lavoro.
3. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione dell’amministrazione di appartenenza.
4. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che le quali, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravitàsecondo i criteri previsti dal comma 3, di violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e di cui agli articoli articoli:
a) 4, comma 2, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi essi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, ;
b) 5, comma 2, ;
c) 14, comma 2, primo periodo;
d) e inoltre, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei soli casi di recidiva negli illeciti recidiva, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli: ⮚ 4, comma 6, 65; ⮚ 7, comma 21, esclusi i conflitti meramente potenziali, e ; ⮚ 13, comma 910, primo periodo.
5. I contratti collettivi aziendali possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codiceCodice.
36. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
47. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Codice Etico
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Xxxxxx integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Xxxxxx, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa é è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai A fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione é è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano con la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e o dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Samples: Codice Disciplinare