Responsabilità del fornitore. Con l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle forniture il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 C.C. per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dalla stazione appaltante ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive. L’aggiudicataria è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che BLS si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto. L’aggiudicataria è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da cose di sua proprietà o persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne BLS, salvo il caso di dolo o colpa grave della BLS, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale. Detta responsabilità dell’aggiudicataria non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità dell’aggiudicataria è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie, interruzioni nei servizi postali, telegrafici, telefonici o di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, l’aggiudicataria medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.
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Responsabilità del fornitore. Con l’emissione dell’attestazione Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di regolare tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. Il Fornitore deve garantire la Committente dall’evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile. La presenza sui luoghi della fornitura di personale della Committente non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore ai fini della perfetta esecuzione delle forniture attività. Il Fornitore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna. Il Fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto. Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi sia eseguita da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell’esecutore, ha la facoltà di allontanare l’impresa consorziata inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il fornitore Consorzio non è esonerato potrà opporsi alle decisioni assunte dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 C.C. per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, ma vengano in seguito accertatiCommittente. In tal ogni caso il fornitore Fornitore, nello svolgimento dell’appalto in oggetto, è invitato dalla stazione appaltante ad assistere in proprio o impegnato a favorire l’attuazione, da parte della Committente, di quanto previsto dall’allegata “Politica per mezzo di suoi rappresentantila qualità, ad eventuali visite d’accertamentol’ambiente, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive. L’aggiudicataria è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi la sicurezza e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che BLS si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto. L’aggiudicataria è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da cose di sua proprietà o persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne BLS, salvo il caso di dolo o colpa grave della BLS, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale. Detta responsabilità dell’aggiudicataria non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità dell’aggiudicataria è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie, interruzioni nei servizi postali, telegrafici, telefonici o di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, l’aggiudicataria medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo caricol’energia”.
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Responsabilità del fornitore. Con l’emissione dell’attestazione Il Fornitore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento alle condizioni di regolare contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, nel rispetto delle forniture il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 C.C. per eventuali difetti ed imperfezioninorme vigenti e delle norme contenute nel presente capitolato tecnico, che sono da esso riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non siano emersi al momento dell’emissione dell’attestazione ne limita né riduce comunque la responsabilità. Il rappresentante legale del Fornitore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell’esecuzione del servizio anche nei riguardi di regolare esecuzioneterzi, ma vengano in seguito accertatidi tutti i suoi dipendenti e si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, a giudizio della Fondazione, inidonei o indesiderabili. In tal caso il fornitore Il Fornitore è invitato dalla stazione appaltante ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento, dovendo pertanto tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell’opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per essi, ad ogni effetto. Il fornitore non può invocare l'accettazione l’esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabili dei danni di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive. L’aggiudicataria è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legaliqualsiasi natura provocati da questi, per l'interruzione di attivitàimperizia o qualsiasi altro motivo, che BLS si trovi a subire direttamente risentiti dalla Fondazione o a dover risarcire a da terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appaltodipendenza dell’esecuzione del servizio. L’aggiudicataria è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da cose di sua proprietà o persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenzeNel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti del personale addetto al servizio, e il Fornitore si impegna a tenerne indenne BLSsalvaguardare la Fondazione sostenendo a proprio carico l’eventuale periodo di affiancamento necessario per l’acquisizione delle relative conoscenze. Inoltre il Fornitore dovrà garantire alla Fondazione la “continuità operativa” nel rispetto del livello qualitativo richiesto alle prestazioni pianificate e dovrà, salvo il caso pertanto, organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di dolo o colpa grave della BLSassenza del personale addetto. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Fondazione e gli operatori addetti al servizio, tanto nel caso in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze del Fornitore e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale. Detta responsabilità dell’aggiudicataria non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parolaquesto. La responsabilità dell’aggiudicataria Fondazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra il Fornitore e i suoi dipendenti. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è altresì esclusa nelle ipotesi a rischio e spesa del Fornitore, il quale non potrà pretendere dalla Fondazione compensi o indennizzi di forza maggioresorta. Prima dell’inizio del servizio, qualiil Fornitore deve fornire al Responsabile dell’esecuzione del contratto, l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio e comunicare ogni eventuale successiva variazione o sostituzione dello stesso. Il personale impiegato dal Fornitore è tenuto a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie, interruzioni nei servizi postali, telegrafici, telefonici o non utilizzare le apparecchiature e le attrezzature presenti sul luogo di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, l’aggiudicataria medesima non abbia indottolavoro, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo caricoscopo personale.
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Responsabilità del fornitore. Con l’emissione dell’attestazione verificare problemi di regolare esecuzione delle forniture il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 C.C. per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’emissione dell’attestazione sicurezza e/o di regolare esecuzione, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dalla stazione appaltante ad assistere in proprio tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per mezzo ordine di suoi rappresentantiun’Autorità. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, ad eventuali visite d’accertamentoLet’s Co erogherà il Servizio secondo quanto descritto nell’Offerta Commerciale e nelle pre- imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Let’s Co, dovendo rispondereil senti condizioni e sarà responsabile, per essinei limiti di cui al presente Contratto, ad ogni effetto. Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta solo in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di partite mancato rispetto degli standard definiti nell’Offerta Commerciale. Fatti salvi i casi di dolo o per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto. Nel caso in consegne successivecui colpa grave di Let’s Co, la stessa non risponde dei danni diretti e indiretti (ivi inclusi, a mero Let’s Co rilevi che apparati e/o applicazioni in uso al Cliente provochino perdita di dati o titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, interruzioni dell’attività, perdite di danni alle proprie infrastrutture e/o alle proprie componenti software, o a quelle di terzi (ivi informazioni e qualunque altra perdita economica, danni da attacchi informatici) subiti dal inclusi altri clienti di Let’s Co), Let’s Co stessa si riserva il diritto di interrompere immedia- Cliente o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso del Servizio e/o in occasione del tamente il Servizio dandone notizia al Cliente. L’aggiudicataria Xxxxxxx inoltre addebitati a quest’ultimo le malfunzionamento della Piattaforma, degli Apparati o di quant’altro messo a disposizione conseguenze patrimoniali qualora imputabili ad una sua condotta illegittima. Let’s Co avrà da Let’s Co nell‘erogazione del Servizio. Let’s Co non assumerà nessuna responsabilità in altresì la facoltà di interrompere il Servizio in caso di interventi di manutenzione evolutiva merito alle attività di immissione dei dati nella rete del Cliente nonché relativamente al con- e/o straordinaria dandone previa comunicazione al Cliente. tenuto delle informazioni e dei dati che transiteranno sui sistemi utilizzati per la fornitura Art. 13 Trattamento dei dati personali del Servizio. Pertanto Let’s Co non è responsabile dei dannicontenuti di qualunque messaggio In relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, anche se riferibili le Parti si confor- e/o dato veicolato dal Cliente attraverso il Servizio. Let’s Co non può garantire che il ser- mano, ognuna per quanto di propria competenza, al Regolamento 2016/679/EU (Regola- vizio verrà erogato senza interruzioni o di errori derivanti dagli Apparati, dalla Piattaforma, mento generale sulla protezione dei dati) e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in dai software, dal cloud né che l’intera infrastruttura apprestata sarà in grado di soddisfare materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti congiuntamente “Normativa sul tutte le necessità del Cliente e né che eventuali difetti vengano corretti. Pertanto il Cliente riconosce e dà espressamente atto di conoscere le caratteristiche essenziali del Servizio trattamento dei dati personali applicabile”). Ove il Servizio prevedesse il trattamento dei dati di proprietà del Cliente, la conseguente nomina a Responsabile del trattamento di Let’s e di accettare il rischio relativo alla funzionalità della Piattaforma stessa rispetto alle pro- Co e dei suoi eventuali subappaltatori/subfornitori verrà effettuata su modulo separato. prie necessità e aspettative. Let’s Co garantisce un livello di professionalità adeguato del Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente Servizio e degli Apparati/componenti forniti da Let’s Co e disposizione del Cliente. Let’s indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli Co dichiara e garantisce che i beni e servizi dalla stessa forniti non sono affetti da vizi interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze che escludano o diminuiscano in maniera significativa il loro utilizzo rispetto alla relati- al suddetto Codice. Decorso il periodo di conservazione stabilito Let’s Co provvederà a can- va descrizione contenuta nell’Offerta Commerciale. Eventuali differenze non sostanziali tra funzionalità e la predetta documentazione non saranno considerate essenziali. Resta in ogni caso inteso che Let’s Co non potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo degli Apparati hardware e dei terminali di rete nella disponibilità del Cliente. Let’s Co non potrà cellare i File di Log residenti sui sistemi della Piattaforma. Ove necessario, sarà esclusiva cura del Cliente, in ottemperanza agli obblighi di cui alla Normativa sul trattamento dei dati personali applicabile, quale Titolare del trattamento, fornire ai propri dipendentiUtenti un’informativa adeguata e completa circa le modalità e finalità del trattamento dei loro dati, connesso alla infatti essere ritenuta responsabile dei danni diretti e/o indiretti causati al Cliente e/o a fornitura del Servizio, oggetto delle presenti Condizioni. terzi, ivi comprese le spese compreso il personale del Cliente, e dovuti al cattivo o negligente utilizzo degli Ap- Art. 14 Riservatezza delle informazioni parati, ovvero per altre cause non imputabili a Let’s Co. Pertanto il Cliente solleverà e terrà Let’s Co e il Cliente garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di ripristinoindenne Let’s Co da ogni richiesta, penalitàazione, pretesa comunque avanzata dai terzi a titolo di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero risarcimento dei danni connessi al suo utilizzo del servizio. Let’s Co non può garantire la a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto. inattaccabilità del sistema informatico e di telecomunicazioni e pertanto non risponde di Ove il Servizio preveda come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati eventuali danni subiti dal Cliente e/o da terzi in caso di attacchi informatici (come ad esem- di proprietà del Cliente, Let’s Co garantirà il Cliente in merito alla riservatezza di tutti i dati pio: virus, spamming, denial of service, sottrazione o perdita di profittidati, costi date breach). Pertanto gestiti con il Servizio. il Cliente si asterrà sin da ora a richiedere i danni eventualmente subiti in relazione a tali Art. 15 Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e spesesulla riservatezza eventi ed al contempo manleverà e terrà indenne Let’s Co da ogni richiesta, anche legaliazione, per l'interruzione pretesa del Software comunque avanzata dai terzi a titolo di attività, che BLS si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza risarcimento danni. Il servizio di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto. L’aggiudicataria è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da cose di sua proprietà o persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, sicurezza verrà pa- Il Servizio e si impegna a tenerne indenne BLS, salvo il caso di dolo o colpa grave della BLS, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale. Detta responsabilità dell’aggiudicataria non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi tutti i suoi componenti hardware e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità dell’aggiudicataria è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, qualisoftware ivi incluso, a titolo meramente esemplificativoesemplificativo rametrato e dimensionato in relazione all’organizzazione aziendale del cliente al momento e non esaustivo, incendila Piattaforma, esplosionii Materiali Licenziati, incidentii Software, epidemiele banche dati e qualsiasi della sottoscrizione del contratto. Laddove, interruzioni nei servizi postalisuccessivamente a tale momento dovessero altro materiale, telegraficidocumentazione, telefonici dato o informazione relativi al Servizio e tutti i relativi di- intervenire modifiche strutturali, dimensionali dell’organizzazione del cliente che compro- ritti di altri mezzi proprietà industriale e/o intellettuale sono di comunicazioneproprietà intera ed esclusiva di Let’s Co mettano l’efficienza e l’efficacia del servizio, Let’s Co non sarà responsabile per gli eventuali conseguenti danni subiti dalla rete del cliente medesimo. Let’s Co garantisce, ove previsto dal Servizio prescelto, il diritto di licenza d’uso non esclusivo e non trasferibile del Software, e/o dei suoi danti causa che si riservano tutti i diritti. Nessun diritto di licenza sugli stessi è concesso al Cliente salvo cheper l’uso dei Materiali Licenziati solo per la fruizione del Ser- vizio, rimossi tali impedimentisubordinatamente al rispetto delle presenti Condizioni Generali. Il Cliente si impegna limitato esclusivamente alla durata del Contratto. Il titolare del copyright sul Software resta ad accettare e rispettare i termini delle licenze, l’aggiudicataria medesima non abbia indottoche definiscono i diritti d’uso, per fatto o colpa ad essa addebitabilei termini, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo caricole comunque titolare di tutti i diritti sul Software stesso.
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