Responsabilità e assicurazioni. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della concessione per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e la garantisce contro danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimento, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese. A tal fine si impegna a stipulare, per tutta la durata della concessione, contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazione.
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Samples: Contract for the Management of Bar Restaurant Services
Responsabilità e assicurazioni. 1. Il concessionario solleva il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di coseBresso da qualunque pretesa, mobiliazione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionarioper trascuratezza o per colpa, detenuti anche lieve, nello svolgimento dell'attività concessa.
2. Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte sino all'ammontare dei crediti maturati e l'eventuale somma eccedente sarà o rimborsata dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze aggiudicatario e/o sottrazionitrattenuta sull’importo della cauzione prestata, né per danni provenienti da qualsiasi altra causache in tal caso, dovrà essere reintegrata.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danniconcessionario è sempre responsabile, infortuni ed altro sia verso il Comune, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
4. Il concessionario è responsabile dell'operato e dei propri dipendenti e/o degli eventuali danni che dovessero dal personale potessero derivare al Concessionario nell’attuazione della concessione per qualsiasi causaComune e/o a terzi.
5. Nessun rapporto giuridico si instaurerà tra operatore e Comune.
6. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale concessionario deve stipulare prima dell’inizio del servizio apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura dei danni provocati agli utenti ed alla struttura per fatti addebitabili ai propri operatori, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da ogni e qualsiasi assicurazioni obbligatorie. Copia della polizza va consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto. Tale polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e la garantisce contro danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimento, nonché da incendio delle cose che vi sono compreseverso prestatori di lavoro (RCT/RCO) dovrà avere un massimale unico di almeno Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00). A tal fine La polizza dovrà comprendere tra i terzi anche il Comune di Bresso.
7. La polizza deve coprire l’intero periodo contrattuale. Il concessionario si impegna a stipularepresentare all’amministrazione comunale, per tutta la durata ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della concessione, contratti compagnia assicurativa di assicurazione con compagnie regolarità amministrativa di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00pagamento del premio.( tremilioni ) Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazione.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Responsabilità e assicurazioni. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario L’Espositore, per fatto proprio o di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze un suo dipendente e/o sottrazionicollaboratore, né é espressamente obbligato per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danniogni danno, infortuni ed altro sia diretto che dovessero indiretto, che possa derivare al Concessionario nell’attuazione a chiunque in dipendenza o connessione della concessione d’uso oggetto del presente contratto. A tale scopo l’Espositore dovrà stipulare, con oneri a suo carico e per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi tutta la durata del presente contratto, con una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi e la garantisce contro per danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione per un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per persona. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Espositore che, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Espositore medesimo. La Città metropolitana di Venezia, con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati dall’Espositore. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Città metropolitana di Venezia per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Espositore oggetto del presente contratto. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei beni conferiti terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose concesse in godimentouso. L’esistenza, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese. A tal fine si impegna a stipulare, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della concessione, contratti del contratto è condizione essenziale per la Città metropolitana di assicurazione con compagnie Venezia e pertanto qualora l’Espositore non sia in grado di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui sopra non esonerano trattasi, il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo contratto si risolverà di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazionediritto.
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Responsabilità e assicurazioni. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario 1. L’impresa sarà responsabile di coseeventuali danni, mobilianche richiesti da terzi all’Ente, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze derivanti da smarrimenti e/o sottrazionidistruzioni e/o danneggiamenti di unità archivistiche e/o fascicoli e/o documenti avvenuti nell’immobile dell’impresa ovvero sui mezzi dell’impresa o comunque durante l’esecuzione del servizio.
2. Durante l’esecuzione del contratto, né l’impresa è responsabile per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della concessione per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e la garantisce contro danni cagionati a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimentoper fatto proprio, nonché dei suoi prestatori di lavoro.
3. È fatto obbligo all’impresa di mantenere l’Ente sollevato e indenne da incendio delle cose che vi sono compreseazioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da eventuali danneggiati.
4. A tal fine si impegna a stipulareGrava altresì sull’impresa l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto - di produrre, per tutta la durata almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio:
a) Copertura assicurativa della concessione, contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza Responsabilità civile per i rischi danni fisici e materiali cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio; la polizza dovrà riportare un “Oggetto dell’assicurazione” coerente con quanto previsto nel presente capitolato e dovrà avere un massimale non inferiore a € 3.000.000 per sinistro. Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’impresa, la Camera di responsabilità commercio industria artigianato e agricoltura di Torino. La polizza dovrà comprendere almeno le seguenti clausole e condizioni:
i. Primarietà della copertura in caso di esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, da chiunque stipulate;
ii. Responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni proprietà e/o eventi esterni alla volontà conduzione e capacita custodia dei fabbricati ove si svolge l’attività;
iii. Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
iv. Danni alle cose di terzi in consegna e custodia;
v. Danni a terzi a seguito di incendio, con limite non inferiore a euro 500.000,00;
vi. Danni a terzi da inquinamento accidentale;
vii. Danni a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale di attività;
viii. Xxxxx subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’impresa, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;
ix. Danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’impresa - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
x. Responsabilità civile da committenza.
b) Copertura assicurativa della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del ConcessionarioD.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’impresa, con il minimo di € 3.000.000 per sinistro, con il limite di € 1.500.000 per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato infortunato. Il Comune si riserva l’azione novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’impresa, la Camera di rivalsa nei confronti commercio industria artigianato e agricoltura di Torino. La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa: - alle rivalse INAIL e INPS; - alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del Concessionariorapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
c) Copertura assicurativa Incendio e Furto, preferibilmente in forma all risks, per i danni da distruzione e/o danneggiamento e/o sottrazione subiti dalle unità archivistiche e/o documenti a seguito di incendio, ed altri eventi, e di furto. La polizza dovrà espressamente prevedere:
i. una somma assicurata pari ad almeno € 100.000 con un sotto limite di € 50.000 per la garanzia Furto;
ii. la clausola dei costi di ricostruzione degli archivi;
iii. la clausola che l'assicurazione deve intendersi prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del codice civile. Le coperture di cui ai punti che precedono dovranno essere mantenute in vigore fino al termine del servizio. Si precisa che le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora fosse chiamato sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da terzi traduzione asseverata. Le polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Ente per fatto imputabile all’impresa. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a rispondere esclusivo carico dell’impresa eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalle polizze. Qualora l’impresa disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo. Le polizze dovranno riportare espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di: • non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso dell’ente; • comunicare all’ente, mediante PEC inviata all’indirizzo xxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all’ente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente le polizze assicurative, dovrà essere presentata: − in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per danni derivanti dalla gestione dei locali conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e dall’esecuzione dell’attività oggetto c) del presente attoD.Lgs. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazione50/2016 dal Consorzio stesso.
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Responsabilità e assicurazioni. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario L’Accademia, per fatto proprio o di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze un suo dipendente e/o sottrazionicollaboratore, né é espressamente obbligata per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danniogni danno, infortuni ed altro sia diretto che dovessero indiretto, che possa derivare al Concessionario nell’attuazione a chiunque in dipendenza o connessione della concessione d’uso oggetto del presente contratto. A tale scopo l’Accademia dovrà stipulare, con oneri a suo carico e per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi tutta la durata del presente contratto, con una Compagnia di primaria importanza una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi e la garantisce contro per danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione per un massimale unico minimo di € 1.000.000,00= per sinistro e per persona. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Accademia che, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Accademia medesima. San Servolo srl, con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati dall’Accademia. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti di San Servolo srl per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Accademia oggetto del presente contratto. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei beni conferiti terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa — incendio compreso — alle cose concesse in godimentouso. L’esistenza, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese. A tal fine si impegna a stipulare, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della concessione, contratti del contratto è condizione essenziale per San Servolo srl e pertanto qualora l’Accademia non sia in grado di assicurazione con compagnie di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui sopra non esonerano trattasi, il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo contratto si risolverà di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazionediritto.
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Samples: Convention
Responsabilità e assicurazioni. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario L’Espositore, per fatto proprio o di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze un suo dipendente e/o sottrazionicollaboratore, né é espressamente obbligato per danni provenienti da qualsiasi altra causa. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danniogni danno, infortuni ed altro sia diretto che dovessero indiretto, che possa derivare al Concessionario nell’attuazione a chiunque in dipendenza o connessione della concessione d’uso oggetto del presente contratto. A tale scopo l’Espositore dovrà stipulare, con oneri a suo carico e per qualsiasi causa. Il Concessionario tiene sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi tutta la durata del presente contratto, con una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi e la garantisce contro per danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione per un massimale unico minimo di Euro 2.583.000,00 (duemilionicinquecentoottantremila/00) per sinistro e per persona. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Espositore che, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Espositore medesimo. La Città metropolitana di Venezia, con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati dall’Espositore. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Città metropolitana di Venezia per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Espositore oggetto del presente contratto. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei beni conferiti terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose concesse in godimentouso. L’esistenza, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese. A tal fine si impegna a stipulare, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della concessione, contratti del contratto è condizione essenziale per la Città metropolitana di assicurazione con compagnie Venezia e pertanto qualora l’Espositore non sia in grado di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile “all risk” derivanti dall’uso degli spazi con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.( tremilioni ) Le polizze assicurative provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui sopra non esonerano trattasi, il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo contratto si risolverà di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario. Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi, in via preventiva alla stipula del contratto, copia dei contratti di assicurazionediritto.
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Samples: Contratto Di Concessione d'Uso