Common use of RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA Clause in Contracts

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all’esecuzione dell’appalto e allo svolgimento del complesso delle attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, senza eccezioni, mallevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. A tal riguardo, l’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. L’appaltatore è tenuto inoltre, per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghe, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l’appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. 2. Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’appaltatore risponderà di tutti gli eventuali L’Azienda non assume alcuna responsabilità per mancanze, danni, furti, distruzioni, infortuni od altro che dovessero derivare al concessionario o a persone e/suoi dipendenti o cose, cagionati a terzi in relazione all’esecuzione dell’appalto e allo svolgimento del complesso delle attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, senza eccezioni, mallevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da nell’esecuzione dell’attività pubblicitaria. Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare all’Azienda, al suo personale o a terzi per fatto del Concessionario o dei suoi dipendenti o aventi causa nell’esecuzione dell’attività pubblicitaria e durante i lavori necessari all’esecuzione del progetto tecnico di offerta, tenendo, perciò, manlevata ed indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggettiche, al riguardo, le venisse mossa anche dalla clientela del Concessionario. A tal riguardofine, l’appaltatore è tenuto a stipulare una il Concessionario deve dotarsi di adeguata polizza di assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché a copertura per danneggiamenti relativi alla spoliazione della pubblicità integrale e per incendio, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistroEuro 5.000.000, copia di tale polizza sarà consegnata all’Azienda alla sottoscrizione del presente atto. L’appaltatore è tenuto inoltreQualora, per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghemotivi inerenti al servizio pubblico di trasporto, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento si rendesse necessaria l’interruzione del premio servizio di rinnovo alla scadenza trasporto, ivi compreso la chiusura delle stazioni della Metropolitana o delle Funicolari, delle aree di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti sosta e/o franchigie contrattualidei depositi, ovvero in ragione della sottoscrizione anche per sciopero del personale e per ragioni di assicurazione insufficienteordine pubblico, la cui stipula non esonera l’appaltatore dalle nessuna responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. 2. Tutte le polizze dovranno potrà essere esibite prima della stipula del contratto, fermo restando imputata all’Azienda per eventuali danni che ciò potesse arrecare al Concessionario il quale non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattualepotrà avanzare pretese di indennizzo e/o rimborso o riduzione di corrispettivo, salvo quanto previsto all’art.6.

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Samples: Capitolato Speciale

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’appaltatore risponderà si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per eventuale responsabilità civile verso terzi, al fine di tutti gli eventuali danni, a persone coprire i rischi da infortuni e/o cosedanni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno Sarà in ogni caso obbligo dell’appaltatore adottare, cagionati a terzi in relazione all’esecuzione dell’appalto nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e allo svolgimento del complesso le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle attività persone addette al servizio e servizi che formano oggetto dell'appaltodei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà sull’appaltatore, senza eccezioni, mallevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, restando salvo da ogni responsabilità e onere la stazione appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza. L’appaltatore sarà responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento del servizio. Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore. Si impegna altresì ad osservare tutte le disposizione di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio e libera sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria responsabilità derivante da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. A tal riguardo, l’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. L’appaltatore è tenuto inoltre, per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghe, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti infortuni sul lavoro e/o franchigie contrattualida ogni altro danno che possa derivare dall’espletamento del servizio. Ha l’obbligo di osservare oltre che le norme del presente capitolato, ovvero le norme in ragione della sottoscrizione vigore emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di assicurazione insufficienteservizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse l’appaltatore garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui stipula non esonera l’appaltatore dalle al presente capitolato sempre ed in ogni caso anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista dagli eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità che incombono a termini per casi di legge su infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all’Amministrazione comunale, in dipendenza di esso o sulle persone manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativaprestazione contrattuale ed è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito. 2. Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

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Samples: Appalto Dei Servizi

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’appaltatore risponderà si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per eventuale responsabilità civile verso terzi, al fine di tutti gli eventuali danni, a persone coprire i rischi da infortuni e/o cosedanni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno Sarà in ogni caso obbligo dell’appaltatore adottare, cagionati a terzi in relazione all’esecuzione dell’appalto nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e allo svolgimento del complesso le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle attività persone addette al servizio e servizi che formano oggetto dell'appaltodei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà sull’appaltatore, senza eccezioni, mallevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, restando salvo da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggettionere la stazione appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza. A tal riguardo, l’appaltatore L’appaltatore sarà responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento del servizio. Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore. L’appaltatore è tenuto altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile con massimale non inferiore per i minori trasportati coinvolti nel presente servizio. Si impegna altresì ad € 1.000.000,00 per sinistro. L’appaltatore è tenuto inoltre, per l’intera durata dell’appalto osservare tutte le disposizione di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio e sue libera sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali proroghe, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti infortuni sul lavoro e/o franchigie contrattualida ogni altro danno che possa derivare dall’espletamento del servizio. Ha l’obbligo di osservare oltre che le norme del presente capitolato, ovvero le norme in ragione della sottoscrizione vigore emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di assicurazione insufficienteservizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse l’appaltatore garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui stipula non esonera l’appaltatore dalle al presente capitolato sempre ed in ogni caso anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista dagli eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità che incombono a termini per casi di legge su infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all’Amministrazione comunale, in dipendenza di esso o sulle persone manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della cui opera si avvaleprestazione contrattuale ed è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito. L’appaltatore ha inoltre l'obbligo di depositare prima dell'avvio del servizio tutta la documentazione relativa ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativapena la revoca dell’aggiudicazione. 2. Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

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Samples: Service Agreement

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. L’appaltatore risponderà L’affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di tutti gli eventuali dannipersone o di beni, tanto della stessa ditta affidataria, quanto dell’Amministrazione metropolitana ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. A tal fine, la ditta affidataria sarà tenuta a persone e/o cose, cagionati stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a terzi copertura del rischio da responsabilità civile in relazione all’esecuzione dell’appalto e ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del complesso delle attività e servizi contratto, per qualsiasi danno che formano oggetto dell'appaltoessa possa arrecare all’Amministrazione metropolitana, senza eccezioni, mallevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, ai dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. A tal riguardononché a terzi, l’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile anche con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. L’appaltatore è tenuto inoltre, per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghe, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti riferimento ai relativi prodotti e/o franchigie contrattualiservizi, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficienteinclusi i danni da trattamenti dei dati personali, la cui stipula non esonera l’appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativaecc. 23. Tutte Dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore della Città Metropolitana, con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00). 4. La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal contratto, tiene indenni l’Amministrazione metropolitana, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’appaltatore possa arrecare all’Amministrazione metropolitana, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. 5. La ditta affidataria dovrà altresì essere in possesso di una Polizza assicurativa RCO stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione metropolitana con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) a copertura di ogni rischio di danni ad opere e impianti. 6. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del contratto e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione metropolitana a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c. c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c. c. 7. Qualora la ditta affidataria fosse già provvista di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato prestazionale. 8. Entrambe le polizze dovranno essere esibite prima della stipula avere validità non inferiore alla durata contrattuale. 9. Qualora la ditta affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatoremaggior danno subito. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattualeditta ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT (responsabilità civile terzi) RCO (responsabilità civile operatori).

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Samples: Servizi Bibliotecari