Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; - designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modifiche, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare L’appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che lo svolgimento utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del servizio avvenga nel rispetto d.lgs. 81/08, dovraà adottare tutte le misure necessarie previste dal medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’appaltatore saraà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumitaà del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza dell’appalto affidato con esonero di ogni responsabilitaà e rivalsa nei confronti del Comune. L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto nello specifico si impegna:
a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di ) ad assolvere a tutti gli operatori impiegati nel servizio programmatoadempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle emergenze; - designaremalattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento dell’appalto la presenza contemporanea di prevenzione incendi e lotta personale con formazione specifica in tema di antincendio, di evacuazione rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei luoghi mezzi utilizzati nell’appalto;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modificheaver effettuato le comunicazioni agli Istituti, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoropreviste dal decreto stesso, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché dell’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio servizio di Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezzaSicurezza, se esercitata. Qualunque iniziativa concernente L’appaltatore e il miglioramento della sicurezza o personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricatoqualsiasi eventuale onere eà compreso nel corrispettivo. Il Comune si riserva eà pertanto esonerato: - da ogni e qualsiasi responsabilitaà per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione dell’appalto; - da ogni e qualsiasi responsabilitaà per danni, infortuni o altro dovesse accadere aa terzi durante il periodo di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia esecuzione del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolocontratto.
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Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; - designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs D. Lgs 81/09 e successive modifiche, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro nei locali messi a disposizione dall’appaltatore dove si svolgerà l’attivitàl’attività destinata a piccoli gruppi di utenti . In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto L’appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune. L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare che durante tutto lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in materia tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; - designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei luoghi mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modificheaver effettuato le comunicazioni agli Istituti, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoropreviste dal decreto stesso, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché dell’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio servizio di Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezzaSicurezza, se esercitata. Qualunque iniziativa concernente L’appaltatore e il miglioramento della sicurezza o personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricatoqualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il Comune si riserva è pertanto esonerato: da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi svolgimento dei servizi di cui al presente articolo.sono destinatari;
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Samples: Contratto Di Appalto
Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune. Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare che durante tutto lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in materia tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; - designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei luoghi mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modificheaver effettuato le comunicazioni agli Istituti, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoropreviste dal decreto stesso, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché dell’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio servizio di Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezzaSicurezza, se esercitata. Qualunque iniziativa concernente Il gestore e il miglioramento della sicurezza o personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricatoqualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il Comune si riserva è pertanto esonerato: ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di verificaresvolgimento dei servizi di cui sono destinatari, anche con ispezioni, il rispetto all’interno e all’esterno delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta strutture messe a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articoloprogetto dai soggetti attuatori.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune. Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare che durante tutto lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in materia tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; - designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei luoghi mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modificheaver effettuato le comunicazioni agli Istituti, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoropreviste dal decreto stesso, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché dell’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio servizio di Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezzaSicurezza, se esercitata. Qualunque iniziativa concernente Il gestore e il miglioramento della sicurezza o personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricatoqualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il Comune si riserva è pertanto esonerato: da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di verificaresvolgimento dei servizi di cui sono destinatari, anche con ispezioni, il rispetto all’interno e all’esterno delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta strutture messe a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articoloprogetto dai soggetti attuatori.
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Samples: Contratto Di Appalto
Responsabilità in materia di sicurezza. Il soggetto affidatario è tenuto gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune. Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare che durante tutto lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in materia tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a: - elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; - provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; - rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; - designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei luoghi mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di lavoro come specificato nell’art 18 comma b) del D.lgs 81/09 e successive modificheaver effettuato le comunicazioni agli Istituti, nonché aver provveduto all’idonea formazione; - indicare al Comune il nome del Datore di Lavoropreviste dal decreto stesso, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché dell’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio servizio di Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezzaSicurezza, se esercitata. Qualunque iniziativa concernente Il gestore e il miglioramento della sicurezza o personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricatoqualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il Comune si riserva è pertanto esonerato: da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di verificaresvolgimento dei servizi di cui sono destinatari, anche con ispezioni, il rispetto all’interno e all’esterno delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta strutture messe a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articoloprogetto dai soggetti attuatori.
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